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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28447/2022 del 20/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del 07/01/2021 della Corte d'Appello di Roma che aveva rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione relativa alla custodia cautelare in carcere subita dal 23/07/2013 al 14/08/2013 nell'ambito di indagini per il reato di cui all'art.416-bis c.p., procedimento poi conclusosi con decreto di archiviazione del 22/01/2018. Il ricorrente contestava l'uso e la valutazione, da parte della Corte d'appello, di intercettazioni e atti d'indagine relativi ad altro procedimento e lamentava che i presunti correlati (i Triassi) erano stati assolti con sentenza irrevocabile.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità, ritenendo che il ricorrente non si sia confrontato in modo puntuale con la motivazione dell'ordinanza impugnata. La Corte ha confermato che il giudice della riparazione può esaminare gli atti di indagine e che la frequentazione ambigua con soggetti coinvolti in traffici illeciti può costituire indizio di colpa grave ostativa al diritto alla riparazione. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende e al rimborso delle spese sostenute dal Ministero resistente (liquidate in euro 1.000,00).

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    il decreto di archiviazione dà luogo alla riparazione nei casi previsti dall'art. 314, comma 1, cod.proc.pen. alle medesime condizioni ivi disciplinate

    La Corte ricorda che il decreto di archiviazione può dare luogo alla richiesta di riparazione a determinate condizioni: quando l'archiviazione è dovuta a motivi sostanziali (fatto non sussiste, non aver commesso il fatto, fatto non costituisce reato) non è richiesta la "decisione irrevocabile" prevista dal comma 2 per altre ipotesi; comunque va valutata la causa dell'archiviazione e la sussistenza o meno di condotte dolose o gravemente colpose del detenuto che ostano alla riparazione.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Riferimento al tipo di reato (associazione di tipo mafioso) nell'ambito del quale sono state adottate le misure cautelari; la natura associativa e i rapporti tra indagati rendono più rilevanti le frequentazioni e le intercettazioni come elementi indiziari.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    Richiamata come parametro per la valutazione dell'eventuale imposizione di somme alla Cassa delle Ammende: la Corte utilizza i criteri costituzionali per valutare se vi sia colpa nella proposizione del ricorso, pur esercitando la propria discrezionalità nel quantificare una somma equitativa nel caso concreto.

Massime di principio

  • Per ottenere la riparazione per ingiusta detenzione dopo archiviazione occorre provare l'assenza di una condotta dolosa o gravemente colposa del richiedente che abbia causato o concorso alla misura cautelare; la semplice archiviazione non garantisce automaticamente la riparazione.
  • Il giudice della riparazione può esaminare gli atti di indagine (comprese intercettazioni) anche se riferiti ad altri procedimenti: tali elementi possono essere valutati come indizi della colpa grave laddove evidenzino rapporti significativi con persone dedite ad attività illecite.
  • Nei procedimenti che riguardano reati associativi di tipo mafioso, le frequentazioni e le conversazioni che mostrano conoscenze e rapporti su "affari" e attentati assumono elevato valore indiziario e possono giustificare il diniego della riparazione.
  • In Cassazione è essenziale il requisito di specificità: il ricorso deve confrontarsi puntualmente con la motivazione del provvedimento impugnato; argomentazioni generiche sul fatto che si tratti di atti di altro procedimento o che i coimputati siano stati assolti sono insufficienti e determinano l'inammissibilità.
  • La causa giuridica dell'archiviazione è rilevante: se l'archiviazione è per "fatto non sussiste" o fattispecie simili, si applicano regole più favorevoli per la riparazione; in altri casi va dimostrato anche il carattere irrevocabile o la sussistenza di altri presupposti.
  • Nelle controversie simili è consigliabile documentare specificamente perché le intercettazioni o altri elementi probatori non dovrebbero essere letti come indizi di complicità, indicando errori logici o di valutazione nella motivazione del giudice che ha negato la riparazione.

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