Cassazione Penale, Sentenza n. 40583/2024 del 05/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Trapani ha impugnato il parziale rigetto dell'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p.: la Corte d'appello aveva unificato i reati giudicati con sentenze del 16/07/2020 e del 02/12/2021 ma aveva escluso la continuazione con la sentenza del 30/11/2016. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che la Corte aveva dato eccessivo rilievo alla distanza temporale e aveva ignorato un precedente provvedimento del giudice dell'esecuzione, annotato nel certificato del casellario, che aveva già riconosciuto la continuazione tra il reato del 30/11/2016 e quello del 16/07/2020, creando contrasto con una decisione divenuta irrevocabile.
La decisione
La Cassazione ha accolto il ricorso: ha richiamato la giurisprudenza sulla "proprietà transitiva" della continuazione (se A è in continuazione con B e B con C, anche A è in continuazione con C). Ne consegue che il reato del 30/11/2016, già riconosciuto in continuazione con il reato del 16/07/2020, deve essere posto in continuazione anche con i reati del 02/12/2021 che sono stati unificati con quelli del 16/07/2020. L'ordinanza impugnata è stata annullata nella parte che ha negato la continuazione rispetto al reato del 30/11/2016 e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio. La Corte ha inoltre stabilito che il giudice che ha pronunciato o contribuito a pronunciare l'ordinanza annullata non potrà partecipare al giudizio di rinvio, in ossequio alla sentenza della Corte Costituzionale n.183/2013. L'ordinanza è stata annullata relativamente al rigetto della continuazione; il procedimento è stato rinviato per nuova deliberazione.
Norme richiamate
art. 671 cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata come base dell'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione (procedura davanti al giudice dell'esecuzione).
art. 81, secondo comma, cod. pen.
Richiamato per descrivere l'unificazione dei reati in quanto avvinti da medesimo disegno criminoso, incidente sulla determinazione della responsabilità e della pena.
art. 34 cod. proc. pen.
Richiamato in relazione alla pronuncia di incostituzionalità parziale (per come interpretato dalla Corte Costituzionale), con effetti sulla partecipazione del giudice al giudizio di rinvio.
art. 623 cod. proc. pen.
Richiamato come norma oggetto di declaratoria parziale di illegittimità costituzionale nella sentenza n.183/2013 della Corte Costituzionale; la pronuncia è richiamata per giustificare il divieto di partecipazione del medesimo giudice al nuovo giudizio.
sentenza Corte Costituzionale n.183/2013
Stabilisce che il giudice che ha pronunciato o contribuito a pronunciare una decisione sulla continuazione non può partecipare al successivo giudizio di rinvio dopo annullamento, perché il precedente apprezzamento ha carattere pregiudicante.
Massime di principio
- La continuazione è "transitiva": se reato A è in continuazione con B e B con C, allora A e C sono automaticamente in continuazione quando sussiste identità del disegno criminoso.
- La distanza temporale fra i fatti non è di per sé decisiva: va valutata l'identità della genesi programmatica (stesso disegno criminoso, modalità, finalità) per riconoscere la continuazione.
- Un precedente riconoscimento della continuazione (anche da parte del giudice dell'esecuzione, annotato nel casellario) costituisce elemento rilevante che non può essere ignorato dalla corte chiamata a valutare la stessa questione.
- Se la Cassazione annulla il rigetto della continuazione, il nuovo giudizio deve essere affidato a giudice diverso da quello che ha preso la precedente decisione favorevole al rigetto (effetto della sentenza C. Cost. n.183/2013).
- Nelle richieste di riconoscimento della continuazione è essenziale documentare la "programmazione criminosa" comune (modalità, scopo, collegamento fra le condotte) più che basarsi solo su coincidenze temporali.
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