Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 909/2026 - Catania, Sezione 1

per l'annullamento del giudicato formatosi in data 19 maggio 2025 sulla sentenza n. 1553/2025, pronunciata e pubblicata l’8 aprile 2025 dal Giudice del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, nella controversia, iscritta al n. 4433/2023 R.G., promossa dal dott. Petino contro l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza Cannizzaro di Catania e nei confronti del dott. Strano con cui è stato;

Giustizia amministrativa202501588

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: delibera n. 1269/2025, con cui l’Azienda ha confermato il conferimento al controinteressato dell’incarico di responsabile della struttura semplice a valenza dipartimentale “Tecniche endoscopiche e video chirurgia toracica”, all’esito della rinnovazione della procedura

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, n. 1553 dell’8 aprile 2025, passata in giudicato il 19 maggio 2025. La sentenza aveva dichiarato illegittimo il precedente conferimento dell’incarico al controinteressato e aveva ordinato all’Azienda di rinnovare la procedura, rispettando gli obblighi di motivazione e comparazione dei candidati e i criteri previsti dagli artt. 18 e 19 del CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019. Nel corso del giudizio di ottemperanza il ricorrente ha dedotto che la successiva delibera aziendale n. 1269/2025 fosse nulla per violazione ed elusione del giudicato, poiché la nuova valutazione aveva nuovamente attribuito rilievo alle relazioni dei responsabili delle strutture sovraordinate, nonostante la sentenza ottemperanda avesse stabilito che, quanto ai risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, dovessero essere utilizzate le schede annuali dell’Organismo indipendente di valutazione e che tali schede non potessero essere sostituite da dichiarazioni fondate su conoscenze dirette dei candidati. Il ricorrente ha inoltre chiesto l’accertamento del proprio diritto al conferimento dell’incarico, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Azienda al pagamento di una penalità di mora.

La decisione

Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati. Il TAR ha dichiarato nulla, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. b), c.p.a., la delibera n. 1269/2025, ritenendo che essa violasse il giudicato: la rinnovata valutazione aveva nuovamente utilizzato le relazioni dei responsabili delle strutture sovraordinate per valutare le performance del controinteressato, reiterando il vizio già accertato dal giudice del lavoro. Il giudice dell’ottemperanza ha ritenuto che la contestazione dell’atto sopravvenuto potesse essere formulata con memoria nel giudizio già instaurato, senza necessità di autonoma impugnazione mediante atto notificato, e ha ordinato all’Azienda di dare esatta esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inadempimento è stato nominato un commissario ad acta, con facoltà di delega, incaricato di procedere alla completa esecuzione della sentenza entro ulteriori trenta giorni dalla richiesta dell’interessato. È stata invece dichiarata inammissibile la domanda volta ad accertare il diritto del ricorrente a ottenere direttamente l’incarico: il giudicato del giudice ordinario aveva imposto soltanto la rinnovazione della procedura comparativa e non aveva riconosciuto tale diritto, sicché il giudice amministrativo dell’ottemperanza non poteva integrare o modificare la sentenza civile né decidere questioni sostanziali rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario. È stata respinta la domanda di penalità di mora, ritenendosi sufficienti le misure adottate e rilevando l’esigenza di contenere la spesa pubblica. L’Azienda è stata condannata alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori e contributo unificato, mentre le spese sono state compensate nei confronti del controinteressato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    «al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda al caso deciso, al giudicato»

    L’ottemperanza alle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo dell’amministrazione di conformarsi al contenuto del giudicato, senza estendere la cognizione a questioni sostanziali autonome.

  • art. 114, comma 4, lett. a) c.p.a.

    Consente al giudice dell’ottemperanza di adottare le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, compreso, nei limiti consentiti, l’esercizio di poteri sostitutivi.

  • art. 114, comma 4, lett. b) c.p.a.

    Consente di dichiarare la nullità degli atti adottati in violazione o elusione del giudicato, anche quando la contestazione dell’atto sopravvenuto sia svolta con memoria nel giudizio di ottemperanza.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    L’atto amministrativo adottato in violazione o elusione del giudicato è nullo.

  • artt. 18 e 19 CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019

    Le disposizioni contrattuali costituiscono i criteri e le regole cui l’amministrazione deve conformarsi nella rinnovazione della procedura di conferimento dell’incarico.

  • art. 19, comma 7, lett. d), CCNL Area Sanità del 19 dicembre 2019

    Ai fini della valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi, rilevano le schede annuali di valutazione rese dall’Organismo indipendente di valutazione; tali schede non possono essere sostituite da dichiarazioni dei responsabili delle strutture sovraordinate fondate su conoscenze dirette dei candidati.

  • art. 114, comma 4, lett. c) c.p.a.

    Il giudice può adottare le ulteriori misure idonee ad assicurare l’attuazione del giudicato, tra cui la nomina del commissario ad acta.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    La penalità di mora non è automatica; può essere negata quando le altre misure risultino sufficienti e sussistano ragioni di contenimento della spesa pubblica.

  • art. 115 d.P.R. 115/2002

    Il compenso del commissario ad acta è determinato e liquidato secondo la disciplina delle spese di giustizia; la parcella deve essere presentata nel termine indicato dall’art. 71 del medesimo decreto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando dopo la formazione del giudicato e la proposizione del ricorso l’amministrazione adotta un atto che il ricorrente ritiene violativo o elusivo del decisum, la contestazione può essere formulata con memoria difensiva, senza necessità di autonoma impugnazione mediante atto notificato; il giudice può dichiarare d’ufficio la nullità dell’atto sopravvenuto ai sensi degli artt. 21-septies l. 241/1990 e 114, comma 4, lett. b), c.p.a.
  • La rinnovazione di una procedura imposta dal giudicato deve rispettare puntualmente i criteri valutativi e i vincoli motivazionali individuati nella sentenza; la reiterazione del medesimo vizio già accertato integra violazione del giudicato e determina la nullità dell’atto adottato in sede di riedizione del potere.
  • Nell’ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve limitarsi all’attività esecutiva necessaria a dare attuazione al contenuto del giudicato e non può integrarlo, modificarlo o riconoscere diritti sostanziali non attribuiti dalla pronuncia, quando ciò richieda una cognizione autonoma riservata alla giurisdizione ordinaria.
  • Se il giudicato del giudice ordinario dispone soltanto la rinnovazione di una procedura comparativa, senza attribuire al ricorrente il diritto al conferimento dell’incarico, la domanda volta a ottenere direttamente tale incarico è inammissibile nel giudizio amministrativo di ottemperanza.
  • In presenza di ulteriore inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’esecuzione e nominare preventivamente un commissario ad acta, subordinandone l’intervento alla formale richiesta dell’interessato e alla verifica della persistente inerzia dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRiparto di giurisdizione nel pubblico impiegoInvalidità del provvedimentoProcedimento disciplinare
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsiProcedimento amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.