Cassazione Penale, Sentenza n. 25632/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Messina che ha confermato la condanna (5 mesi di arresto e 23.500,00 euro di ammenda ciascuno) per opere edilizie abusive realizzate in zona sismica il 21/03/2018. Previti deduce omessa motivazione sul punto della non punibilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) e sull'applicazione delle circostanze attenuanti generiche; Laganà deduce eccessiva severità della pena, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e mancata concessione della sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che le doglianze fossero generiche e non avessero efficacemente contestato le motivazioni della Corte territoriale o del Tribunale: la dimensione (32 mq, altezza 2,70-2,90 m), la pluralità di violazioni, la totale assenza di titoli abilitativi, la violazione di vincoli e l'adiacenza ad altro immobile abusivo con ordine di demolizione non eseguito giustificano il diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis e il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. Rilevato altresì che la precedente concessione della sospensione condizionale non impedisce il diniego se ricorrono nuovi fatti (nuova costruzione abusiva), la Corte ha rigettato le richieste. Per tali ragioni i ricorsi sono dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati alle spese processuali e al versamento di 3.000,00 euro alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Riguarda il concorso di persone nel reato: i fatti sono stati valutati in concorso tra gli imputati.
d.P.R. n. 380 del 2001, artt. 44 lett. b), 93, 94, 95
Norme urbanistiche/edilizie e sanzioni per costruzioni abusive; contestata la realizzazione di un manufatto senza permesso di costruire e senza autorizzazione del genio civile.
art. 131-bis cod. pen.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la Corte ha motivato che la consistenza dell'opera (tipologia, dimensioni e caratteristiche), la pluralità di violazioni e gli altri elementi di impatto urbanistico possono escluderne l'applicabilità.
art. 606 cod. proc. pen.
Motivi di ricorso per cassazione invocati (lett. b ed e): mancanza/omessa motivazione e altri vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto i rilievi generici e insufficienti.
art. 62-bis cod. pen. (modificato dal D.L. 23/05/2008 n.92, conv. L. 24/07/2008 n.125)
Regola le circostanze attenuanti generiche: dopo la modifica non basta l'incensuratezza; occorrono fatti positivi che giustifichino il riconoscimento della diminuzione di pena. La Corte ha accettato che la mancata applicazione delle attenuanti sia giustificata per assenza di elementi concreti.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità imputabile a colpa: la Corte ha imposto il versamento di 3.000,00 euro.
Massime di principio
- In casi di abusi edilizi la mera modesta dimensione dell'opera non garantisce automaticamente l'applicabilità dell'art. 131-bis: il giudice valuta insieme tipologia, dimensioni, caratteristiche costruttive, impatto urbanistico, contrasto con strumenti urbanistici, vincoli, possibilità di sanatoria e collegamenti con opere preesistenti.
- Le impugnazioni devono essere specifiche: doglianze generiche o che non affrontano le ragioni precise del giudice di merito sono ad alto rischio di inammissibilità in cassazione.
- Per ottenere le circostanze attenuanti generiche non basta l'incensuratezza: occorrono elementi fattuali positivi che dimostrino la diminuita gravità o responsabilità dell'agente (effetto della modifica dell'art. 62-bis).
- La precedente concessione di benefici (es. sospensione condizionale) può essere revocata o non rinnovata se il soggetto commette nuove condotte illecite che dimostrano recidiva o persistenza nella stessa tipologia di reato.
- La mancata impugnazione, in appello, di specifici passaggi motivazionali del primo giudice equivale a non averli contestati e indebolisce le successive censure in cassazione.
- Il giudice di legittimità tende a confermare valutazioni di merito se la motivazione del giudice di merito appare congrua e il ricorso non espone principi di diritto omessi o vizi di motivazione specifici.
- Quando un ricorso viene dichiarato inammissibile e la causa di tale inammissibilità è attribuibile a colpa dei ricorrenti, sono possibili sanzioni economiche (spese e contributo alla Cassa delle ammende).
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