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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24747/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello volto alla sostituzione della custodia cautelare in carcere con misura meno afflittiva (arresti domiciliari con braccialetto elettronico o altra misura). L'imputato, coinvolto in un'associazione a delinquere dedita al riciclaggio di autovetture provento di furto e condannato in abbreviato, contestava la permanenza della custodia alla luce della riduzione della pena in appello a 5 anni e della modifica delle posizioni cautelari di alcuni coimputati; chiedeva altresì che si considerasse il tempo già scontato per accedere alla detenzione domiciliare.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi aspecifici e mera riproposizione di argomentazioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame. Sul merito, la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale del Riesame che aveva motivato l'esistenza di un concreto e attuale rischio di recidiva (art. 274 lett. c) c.p.p.), rilevando il ruolo centrale e funzionale dell'imputato nell'associazione e la gravità dei reati. La Corte ha inoltre affermato che la mera revoca della misura cautelare a carico di altri coimputati non costituisce fatto nuovo idoneo a modificare il quadro indiziario a carico dell'istante. Quanto alla misura alternativa degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, la Corte ha richiamato l'obbligo di motivazione imposto dalla riforma del 2015 ma ha ritenuto legittima la decisione che ha ritenuto la custodia in carcere l'unica misura adeguata, essendo il rischio di recidiva tale da concretizzarsi comunque fuori dal carcere. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020 convertito nella L. 18/12/2020 n.176

    Disposizione richiamata per il trattamento del procedimento con contraddittorio scritto; la Corte registra l'applicazione della procedura straordinaria prevista per il periodo di vigenza della norma.

  • art. 274 lett. c) c.p.p.

    La norma è stata interpretata come fondamento delle esigenze cautelari; il giudice ha ritenuto sussistente il concreto e attuale pericolo di recidiva che giustifica la custodia cautelare in carcere.

  • art. 275-bis c.p.p.

    Richiamato in relazione agli strumenti elettronici di controllo a distanza (braccialetto); la Corte precisa che, pur essendo necessario motivare l'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto, tale motivazione può essere assorbente se il giudice ritiene che il pericolo di recidiva si concretizzi in qualsiasi ambiente diverso dal carcere.

  • legge n.47/2015

    La riforma impone al giudice di motivare sulla inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto quando si decide per la custodia in carcere; la Corte ritiene che la motivazione fornita nel caso di specie sia adeguata in quanto ha evidenziato la persistenza del pericolo di recidiva che giustifica la misura carceraria.

  • art. 94, comma ter (disp. att. c.p.p.)

    Norma richiamata in ordine agli adempimenti della Cancelleria dopo la pronuncia; la sentenza dispone l'invio degli atti per gli adempimenti previsti.

  • Giurisprudenza della Cassazione (Sez. U, n. 20769/2016; Sez. 1, n. 19818/2018; Sez. 6, n. 4948/2019 e altre)

    Richiami giurisprudenziali utilizzati per affermare che: a) la mera adozione di decisioni cautelari favorevoli ad altri coimputati non è, di per sé, fatto nuovo idoneo a modificare il quadro indiziario; b) il tempo trascorso non modifica automaticamente la persistenza delle esigenze cautelari; c) il giudice deve motivare circa l'inidoneità delle misure alternative, ma la valutazione del rischio di recidiva può giustificare la custodia in carcere.

Massime di principio

  • Motivi aspecifici o riproposizioni di argomentazioni già esaminate e respinte dal giudice del gravame rendono il ricorso inammissibile: è necessario formulare censure nuove e specifiche.
  • La revoca o l'attenuazione della misura cautelare a carico di altri coimputati non comporta automaticamente la modifica della misura per l'imputato se non emergono elementi nuovi e specifici relativi a quest'ultimo.
  • Il tempo trascorso in carcere, di per sé, non è sufficiente a dimostrare la cessazione delle esigenze cautelari; occorrono fatti nuovi o elementi concreti che modifichino il quadro indiziario.
  • Dopo la legge n.47/2015 il giudice deve sempre motivare sull'inidoneità degli arresti domiciliari con braccialetto se decide per la custodia in carcere; tuttavia, se il giudice ritiene che il rischio di recidiva si concretizzi comunque fuori dal carcere, tale valutazione prevale e legittima la custodia carceraria.
  • La gravità dei reati, il ruolo funzionale nell'associazione e l'entità della pena residua sono elementi che possono giustificare il mantenimento della custodia in carcere anche se la posizione non è apicale.
  • Per ottenere la sostituzione della misura cautelare occorre fornire elementi nuovi, specifici e pertinenti rispetto alle ragioni che hanno portato all'applicazione della custodia cautelare.

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