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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35721/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (Amministrazione finanziaria)

La controversia

Un soggetto aveva impugnato davanti al giudice tributario un atto di contestazione con cui, nella qualità di asserito amministratore di fatto di una società, gli erano stati estesi gli addebiti contenuti in un avviso di accertamento emesso nei confronti della società per maggiore reddito d'impresa, maggiore valore della produzione netta, maggiore IVA e relative sanzioni. La CTP aveva rigettato il ricorso, mentre la CTR aveva accolto l'appello del contribuente valorizzando una successiva sentenza penale di assoluzione che lo riteneva estraneo alla gestione societaria. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: il primo, per ultrapetizione ex art. 112 c.p.c., assumendo che la CTR avesse deciso sulla base di una sentenza penale non richiamata nei motivi di appello; il secondo, per violazione dell'art. 654 c.p.p., sostenendo che nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile non ha efficacia vincolante automatica e non può essere recepita acriticamente, dovendo il giudice tributario verificare autonomamente il materiale probatorio alla luce delle regole proprie del rito tributario.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di tardività del ricorso e le ulteriori eccezioni di inammissibilità sollevate dal controricorrente. Nel merito ha rigettato il primo motivo, escludendo la ultrapetizione perché la CTR non ha attribuito un bene della vita diverso da quello domandato, ma ha solo fondato la decisione su un documento non richiamato nei motivi di appello. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che nel giudizio tributario la sentenza penale assolutoria non ha efficacia vincolante automatica e non può essere recepita in modo acritico, poiché il giudice tributario deve valutare autonomamente gli elementi probatori, comprese le presunzioni semplici, secondo le regole del processo tributario. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 155 c.p.c.

    secondo comma; quarto comma

    è stato utilizzato per il computo del termine e per la proroga al primo giorno non festivo quando la scadenza cade di domenica.

  • art. 327 c.p.c.

    costituisce il termine semestrale per proporre ricorso per cassazione, qui oggetto di sospensione speciale.

  • art. 380 bis c.p.c.

    richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale non partecipato.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per la denuncia di ultrapetizione; la Corte ha ritenuto insussistente la violazione perché il giudice di appello non ha deciso oltre il chiesto.

  • art. 654 c.p.p.

    non attribuisce automatica efficacia vincolante al giudicato penale nel processo tributario.

  • art. 7, comma 4, d.lgs. n. 546 del 1992

    nel processo tributario opera il divieto di prova testimoniale e, correlativamente, possono assumere rilievo presunzioni semplici e altri elementi probatori valutabili autonomamente.

  • art. 116 c.p.c.

    il giudice tributario deve apprezzare liberamente il materiale probatorio acquisito agli atti e confrontarlo con la sentenza penale.

  • art. 32, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    richiamato in relazione alla dedotta elezione di domicilio nel giudizio di appello.

  • art. 6, comma 11, d.l. n. 119 del 2018

    "Per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonchè per la proposizione del controricorso in Cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore del presente decreto e il 31 luglio 2019."

    la sospensione opera ope legis, senza necessità di istanza, per le controversie definibili rientranti nell'ambito applicativo della norma.

  • L. n. 742 del 1969, art. 1

    la sospensione feriale non si cumula con la sospensione speciale quando il relativo periodo è integralmente assorbito da quest'ultima.

  • art. 291 c.p.c.

    richiamato per la rinnovazione della notificazione nulla.

Massime di principio

  • Nel processo tributario la sentenza penale irrevocabile, sia essa di condanna sia di assoluzione, non spiega automatica efficacia vincolante: il giudice tributario deve sempre effettuare una valutazione autonoma degli elementi acquisiti, confrontando il contenuto della decisione penale con il quadro probatorio disponibile nel giudizio fiscale.
  • L'assoluzione in sede penale non impedisce di per sé l'affermazione della responsabilità fiscale quando l'atto impositivo sia sorretto da elementi indiziari validi e sufficienti secondo il regime probatorio tributario, anche se tali elementi non sarebbero bastati per una condanna penale.
  • Nel processo tributario, la diversa disciplina dei mezzi di prova rispetto al processo penale impone di non recepire acriticamente gli esiti del giudizio penale, soprattutto quando l'assoluzione dipende dall'inutilizzabilità di dichiarazioni che, nel processo fiscale, possono invece assumere valenza indiziaria.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice di merito decide entro il petitum e la causa petendi introdotti dalla parte, anche se fonda la decisione su un documento o su un elemento probatorio non specificamente richiamato nei motivi di gravame.
  • La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione prevista da una disciplina speciale di definizione agevolata opera automaticamente per le controversie rientranti nel suo ambito e assorbe il periodo di sospensione feriale coincidente, senza cumulo salvo espressa previsione contraria.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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