Sentenza n. 12226/2026 - Roma, Sezione 2T
per l'annullamento della determinazione dirigenziale del Comune di Roma (Municipio XV) rep. n. CU/1421/2022 del 06/09/2022 – prot. n. CU/80260/2022 del 06/09/2022, notificata al sig Bruni Fabio a mezzo messo notificatore in data 12/09/2022, avente ad oggetto “immediata sospensione da ogni ulteriore attività edilizia degli interventi eseguiti in Roma presso l'area di Via Courmayeur n. 12, palazzina A, piano terra, int. 10 (ex 9) (art 14 co 1 LR n. 15/2008 e s.m.i. ed art 27 co 3 DPR 380/2001 e s.m.i.)”; di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché incognito alla ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione dirigenziale di immediata sospensione delle attività edilizie relative a interventi eseguiti in un immobile sito in Roma, con contestuale avvio del procedimento sanzionatorio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione con cui Roma Capitale aveva disposto l’immediata sospensione di ogni ulteriore attività edilizia, sostenendo la non abusività delle opere eseguite. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha riferito di avere successivamente concluso la sequenza procedimentale con un’ingiunzione a rimuovere gli interventi di ristrutturazione abusivamente realizzati e, a seguito dell’inottemperanza, con un provvedimento di demolizione d’ufficio. Il ricorrente non ha impugnato tali successivi provvedimenti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. Il provvedimento originariamente impugnato aveva natura cautelare e provvisoria, essendo destinato a essere superato dai successivi provvedimenti sanzionatori edilizi. L’adozione dell’ingiunzione a rimuovere e del successivo provvedimento di demolizione d’ufficio, non impugnati e divenuti inoppugnabili, ha fatto venir meno l’interesse alla decisione sull’atto di sospensione, non più autonomamente lesivo. Le spese sono state compensate in ragione della pronuncia in rito e dell’assenza di attività difensiva sostanziale dell’amministrazione.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
Consente di dichiarare l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 73, comma 3, c.p.a.
Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse prima della decisione.
art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001
La sospensione dei lavori abusivi ha natura cautelare e provvisoria, risultando destinata a essere seguita dai provvedimenti sanzionatori conclusivi.
art. 33 d.P.R. 380/2001
Richiamato quale fondamento della successiva ingiunzione a demolire o rimuovere gli interventi abusivi.
art. 16 l.r. Lazio 15/2008
Richiamato quale ulteriore fondamento regionale della conclusione del procedimento sanzionatorio edilizio.
Massime di principio
- La misura di sospensione dei lavori abusivi prevista dall’art. 27, comma 3, d.P.R. 380/2001 ha natura cautelare e provvisoria ed è destinata a essere superata dai successivi provvedimenti sanzionatori conclusivi.
- Quando, nel corso del giudizio contro la sospensione dei lavori, l’amministrazione adotta l’ingiunzione a demolire e il successivo provvedimento sanzionatorio definitivo, la mancata impugnazione di tali atti può determinare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione sul ricorso contro la misura sospensiva.
- La sopravvenuta adozione di provvedimenti conclusivi della medesima sequenza procedimentale, divenuti inoppugnabili perché non impugnati, comporta l’improcedibilità del ricorso contro l’atto cautelare e provvisorio presupposto o interinale.
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