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Sentenza

Sentenza n. 3877/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 13496/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202402339

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento comunale di rimozione o demolizione d'ufficio di una piscina e delle opere accessorie

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La proprietaria ha impugnato la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, la violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del d.P.R. n. 380/2001. Ha sostenuto che la piscina rientrasse nell'edilizia libera, trattandosi di una struttura autoportante, amovibile, installata su un letto di sabbia, non ancorata al suolo né sorretta da opere in cemento armato, destinata a un uso stagionale e temporaneo e qualificabile come elemento di arredo delle aree pertinenziali. Ha inoltre contestato le dimensioni indicate dall'amministrazione e dal TAR, deducendo che la piscina fosse di circa 54 mq e non di 120 mq, e ha valorizzato la documentazione commerciale relativa all'acquisto e al montaggio. In secondo luogo ha dedotto la violazione degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990 e dell'art. 97 Cost., lamentando il difetto di motivazione del provvedimento, che avrebbe descritto un'opera diversa da quella effettivamente realizzata e l'avrebbe qualificata in modo contraddittorio, dapprima come nuova costruzione abusiva e poi come ristrutturazione edilizia abusiva.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, confermando la sentenza del TAR. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente perché connessi. Il Collegio ha ritenuto che la piscina, indipendentemente dalla sua natura pertinenziale, presentasse caratteristiche di impatto urbanistico per la presenza di opere in muratura di sostegno e di locali tecnici visibili dalle fotografie. La dichiarata amovibilità strutturale non è stata ritenuta decisiva, poiché deve essere distinta dalla precarietà funzionale. Per escludere la necessità del permesso di costruire occorre che l'opera sia destinata a un uso specifico, contingente e temporalmente limitato; non è sufficiente che essa sia materialmente smontabile o realizzata con materiali facilmente amovibili. La permanenza stabile di fatto e l'incidenza non meramente occasionale sullo stato dei luoghi hanno condotto il Collegio a qualificare l'intervento come soggetto a titolo edilizio. Il provvedimento è stato ritenuto adeguatamente motivato, in quanto descriveva le opere abusive e ne constatava la realizzazione in assenza del necessario titolo. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 6 d.P.R. n. 380/2001

    L'edilizia libera e il regime delle opere precarie non si applicano quando il manufatto, pur strutturalmente amovibile, è destinato a soddisfare esigenze non temporanee e altera stabilmente e non irrilevantemente lo stato dei luoghi.

  • artt. 1 e 3 l. n. 241/1990

    Il provvedimento repressivo edilizio è adeguatamente motivato quando descrive compiutamente le opere abusive e dà conto della loro realizzazione in assenza del necessario titolo edilizio.

  • art. 97 Cost.

    Richiamato a sostegno dell'obbligo di buon andamento e della contestazione del difetto di motivazione; la censura è stata respinta perché il provvedimento è stato ritenuto sufficientemente motivato.

Massime di principio

  • La precarietà di un'opera edilizia deve essere valutata secondo un criterio funzionale e non meramente strutturale: la semplice amovibilità o smontabilità del manufatto non esclude l'obbligo di titolo edilizio se l'opera è destinata a soddisfare esigenze non temporanee.
  • Sono soggetti a titolo edilizio i manufatti che, anche se non infissi al suolo o semplicemente aderenti a esso, alterano in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale lo stato dei luoghi.
  • La natura pertinenziale dell'opera non esclude automaticamente la necessità del permesso di costruire quando l'intervento presenta comunque un impatto urbanistico derivante dalle sue dimensioni, dalle opere di sostegno o dai locali accessori.
  • Un provvedimento repressivo edilizio è sufficientemente motivato quando descrive le opere contestate e accerta la loro realizzazione in assenza del necessario titolo abilitativo; non è necessario un ulteriore apparato motivazionale quando l'abuso e il regime edilizio applicabile risultano adeguatamente individuati.

Come è indicizzato

MaterieTitoli abilitativi ediliziAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneEccesso di potereProporzionalità e ragionevolezza

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