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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41522/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Contestazione di 14 infrazioni per mancata esibizione, al controllo del 6 dicembre 2012, dei fogli di registrazione del cronotachigrafo relativi a 14 giorni di circolazione (verbali della Polizia Stradale). Il punto giuridico centrale è se l'omessa esibizione dei fogli riferibili alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti configuri tante violazioni quante le giornate mancanti/ i fogli non prodotti, o una sola violazione istantanea relativa all'intero periodo

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Ministero e della Prefettura, confermando la decisione del Tribunale di Prato che aveva annullato i verbali. La Corte si è uniformata alla pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. 24 marzo 2021, C-870/19 e C-871/19) che ha interpretato l'art. 15, par. 7, del Regolamento sull'apparecchio di controllo nel senso che l'obbligo di esibire i fogli per la giornata del controllo e i 28 giorni precedenti è un unico obbligo sull'intero periodo; la sua violazione costituisce un'infrazione unica e dà luogo a una sola sanzione. Sono compensate integralmente le spese del giudizio; nessun raddoppio del contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni dello Stato

Norme richiamate

  • Regolamento (CEE) n. 3821/85 (apparecchio di controllo) - art. 15, comma 7, lett. a)

    fogli di registrazione della settimana in corso e di quelli utilizzati dal conducente stesso nei 28 giorni precedenti

    La Corte di Giustizia ha interpretato il comma 7 come imponente un unico obbligo riferito all'intero periodo (giornata del controllo + 28 giorni precedenti); la sua violazione è un'infrazione unica, non soggetta a cumulo materiale per ciascun foglio/giornata mancanti

  • Regolamento (CE) n. 561/2006 - art. 19, par. 1

    Secondo la Corte di Giustizia l'art. 19, par. 1, supporta il principio secondo cui nessuna infrazione del regolamento n. 3821/85 è soggetta a più di una sanzione, coerentemente con l'interpretazione dell'art. 15, par. 7, del regolamento 3821/85

  • Regolamento (CE) n. 561/2006 - art. 23 (modifica del reg. 3821/85)

    Citato in relazione alla modifica normativa che ha inciso sul contenuto dell'obbligo di esibizione dei fogli di registrazione; posto all'origine dell'interpretazione unitaria dell'obbligo

  • Legge n. 727/1978 - art. 19

    Norma nazionale richiamata come disposizione sanzionatoria applicata nei verbali; la Corte ha interpretato l'applicazione delle sanzioni in linea con l'interpretazione europea dell'obbligo di esibizione

  • Legge n. 727/1978 - artt. 15 e 18

    Richiamate nel ricorso per la valutazione della normativa nazionale sul cronotachigrafo; la pronuncia ha privilegiato l'interpretazione unitaria europea per l'obbligo di esibizione dei fogli

  • Direttiva 2006/22/CE - allegato III

    L'allegato III fornisce orientamenti su una gamma di infrazioni ma non prevale sull'interpretazione del dettato letterale dell'art. 15, par. 7, del regolamento 3821/85; quindi non può imporre un diverso criterio di cumulabilità delle sanzioni

  • Codice di procedura civile - art. 360, primo comma, n. 3

    Fondamento normativo del motivo di cassazione (violazione di legge) con cui il ricorso era stato proposto

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 1 quater

    Norma sul contributo unificato richiamata in relazione al divieto di applicare il raddoppio nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, per le quali si mantiene l'esonero/materiale non versamento tramite prenotazione a debito

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. sent. n. 5955/2014)

    Richiamata per affermare l'impossibilità di raddoppiare il contributo unificato nei confronti delle Amministrazioni statali

Massime di principio

  • La mancata esibizione da parte del conducente dei fogli di registrazione relativi alla giornata del controllo e ai 28 giorni precedenti costituisce, secondo la Corte di Giustizia UE, un'unica violazione istantanea soggetta a una sola sanzione
  • Non si può applicare il cumulo materiale delle sanzioni (una per ogni foglio/giornata mancante) quando tutte le mancanze si riferiscono al medesimo controllo e rientrano nel periodo unico previsto dall'art. 15, par. 7, del reg. 3821/85
  • Le indicazioni e gli orientamenti di direttive o allegati (es. allegato III della direttiva 2006/22) non possono derogare al tenore letterale e all'interpretazione della disposizione regolamentare europea primaria
  • Distinguere sempre le obbligazioni: l'obbligo dell'impresa di conservazione dei dischi e l'obbligo del conducente di esibizione al controllo possono avere profili e responsabilità distinti; la decisione riguarda l'obbligo di esibizione del conducente nell'ambito del periodo di 29 giorni
  • In caso di controlli distinti o di periodi non coincidenti, o se la violazione riguarda obblighi differenti (es. falsificazione, alterazione, o altre condotte), possono sussistere più violazioni e sanzioni autonome
  • Quando lo Stato o le sue amministrazioni sono parti in giudizio, valgono particolari regole sul versamento del contributo unificato (esonero/prenotazione a debito) che impediscono il raddoppio previsto per le parti private

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