Cassazione Civile, Sentenza n. 41511/2021 del 27/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Rotostampa Brutia aveva proposto domanda di ammissione tardiva al passivo (depositata il 24.5.2013) e impugnato successivamente l'ammissione di crediti tempestivamente insinuati da terzi. Il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo che il creditore tardivo possa contestare solo altri crediti tardivi e che l'interesse all'impugnazione sorga solo con la comunicazione positiva di ammissione. Rotostampa ha censurato la decisione per violazione degli artt. 98 e 99 L. fall. deducendo che l'art. 98 parla genericamente di "creditore" e che il creditore tardivo, anche se la sua domanda non sia ancora esaminata, ha interesse e legittimazione a impugnare i crediti altrui perché la riduzione del passivo incrementa le sue chances di soddisfo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha cassato il decreto del Tribunale di Cosenza e ha disposto il rinvio ad altro collegio del medesimo Tribunale. Il Supremo Collegio ha affermato i seguenti principi: il termine preclusivo per proporre impugnazione è quello previsto dagli artt. 99 o 327 c.p.c. a seconda dei casi; sono legittimati ad impugnare i crediti ammessi tutti i creditori (tempestivi o tardivi) la cui domanda sia stata accolta definitivamente o sia ancora sub iudice, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia ancora stata esaminata; l'interesse all'impugnazione del creditore tardivo sorge dal deposito della domanda e permane fino a che non sia definitivamente accertata l'insussistenza del diritto a partecipare al concorso, salvo il caso in cui il credito impugnato venga totalmente soddisfatto prima dell'esame della domanda tardiva. La Cassazione ha inoltre indicato possibili strumenti processuali (es. sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.) per gestire la sovrapposizione dei procedimenti.
Norme richiamate
Legge fallimentare (L. fall.) art. 98
La norma parla genericamente di "creditore" come legittimato ad impugnare i crediti ammessi; la Corte interpreta che la legittimazione si estende anche al creditore tardivo che abbia proposto la domanda prima dell'esaurimento dei termini processuali per l'impugnazione
Legge fallimentare (L. fall.) art. 99
Disciplina i termini per proporre impugnazione contro lo stato passivo: secondo la Corte il termine breve o quello più lungo (art. 327 c.p.c.) possono applicarsi a seconda della ricezione o meno della comunicazione ex art. 97
Legge fallimentare (L. fall.) art. 101
Definisce come tardive le domande presentate oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza; la riforma (d.lgs. n.5/2006) ha reso compatibile la presentazione tardiva prima dell'esecutività dello stato passivo con la possibilità di impugnare
Legge fallimentare (L. fall.) art. 110
Regola la legittimazione a proporre reclamo contro il progetto di riparto: la Corte richiama che il creditore tardivo non ancora esaminato può essere equiparato al creditore escluso riguardo a quella fase procedurale
Legge fallimentare (L. fall.) art. 112
Stabilisce l'effetto principale della tardività (concorrere solo alle ripartizioni posteriori all'ammissione); la Corte precisa che l'ammissione dell'impugnazione da parte del tardivo non cancella tale effetto previsto dalla norma
Codice di procedura civile art. 327
Termine ordinario "lungo" di sei mesi per impugnare (quando il creditore non ha ricevuto la comunicazione ex art. 97); la Corte lo equipara al termine di cui all'art. 99 a fini di decorrenza dell'azione impugnatoria
Codice di procedura civile art. 295
Strumento invocato per sospendere procedimenti confliggenti quando non è possibile la riunione dei giudizi (sospensione necessaria)
Decreto legislativo n. 5/2006
Riforma che ha modificato il regime delle insinuazioni tardive rendendo possibile la presentazione di domande tardive prima dell'esecutività dello stato passivo e uniformando il procedimento di verifica alle stesse forme previste per le domande tempestive
Massime di principio
- Il creditore tardivo è legittimato ad impugnare crediti tempestivamente ammessi se ha depositato la domanda tardiva prima che sia spirato il termine per proporre l'impugnazione: la legittimazione riguarda sia crediti già ammessi che questioni ancora sub iudice
- L'interesse all'impugnazione del creditore tardivo nasce dal deposito della domanda di insinuazione e non solo dal momento in cui la domanda viene accolta; tale interesse perdura fino a che non sia definitivamente accertata l'insussistenza del diritto a partecipare al concorso
- I termini per proporre i rimedi impugnatori possono essere quelli brevi dell'art. 99 o il termine di sei mesi dell'art. 327 c.p.c., a seconda che il creditore abbia o meno ricevuto la comunicazione ex art. 97; occorre quindi verificare la decorrenza del termine caso per caso
- L'impugnazione proposta dal tardivo non neutralizza gli effetti della tardività previsti dall'art. 112 (partecipazione alle ripartizioni successive all'ammissione), ma è uno strumento per tutelare la migliore soddisfazione del proprio credito attraverso la riduzione del passivo
- Se la pendenza contemporanea dei procedimenti (verifica della domanda tardiva, impugnazione di crediti, opposizione) rende difficoltosa la trattazione congiunta, è praticabile la riunione dei giudizi o, se impossibile, la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
- Prassi consigliata: il creditore che intenda tutelarsi dovrebbe depositare tempestivamente la domanda di insinuazione (anche se tardiva) e valutare la proposizione concomitante dell'impugnazione, monitorando la ricezione della comunicazione del curatore per calcolare correttamente i termini
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41686/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41512/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41521/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41522/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41565/2021 del 27/12/2021
- Sentenza civile · 27 dic 2021Cassazione Civile, Sentenza n. 41567/2021 del 27/12/2021
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →