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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41511/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Rotostampa Brutia aveva proposto domanda di ammissione tardiva al passivo (depositata il 24.5.2013) e impugnato successivamente l'ammissione di crediti tempestivamente insinuati da terzi. Il Tribunale di Cosenza aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione ritenendo che il creditore tardivo possa contestare solo altri crediti tardivi e che l'interesse all'impugnazione sorga solo con la comunicazione positiva di ammissione. Rotostampa ha censurato la decisione per violazione degli artt. 98 e 99 L. fall. deducendo che l'art. 98 parla genericamente di "creditore" e che il creditore tardivo, anche se la sua domanda non sia ancora esaminata, ha interesse e legittimazione a impugnare i crediti altrui perché la riduzione del passivo incrementa le sue chances di soddisfo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il motivo: ha cassato il decreto del Tribunale di Cosenza e ha disposto il rinvio ad altro collegio del medesimo Tribunale. Il Supremo Collegio ha affermato i seguenti principi: il termine preclusivo per proporre impugnazione è quello previsto dagli artt. 99 o 327 c.p.c. a seconda dei casi; sono legittimati ad impugnare i crediti ammessi tutti i creditori (tempestivi o tardivi) la cui domanda sia stata accolta definitivamente o sia ancora sub iudice, nonché i creditori tardivi la cui domanda non sia ancora stata esaminata; l'interesse all'impugnazione del creditore tardivo sorge dal deposito della domanda e permane fino a che non sia definitivamente accertata l'insussistenza del diritto a partecipare al concorso, salvo il caso in cui il credito impugnato venga totalmente soddisfatto prima dell'esame della domanda tardiva. La Cassazione ha inoltre indicato possibili strumenti processuali (es. sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.) per gestire la sovrapposizione dei procedimenti.

Norme richiamate

  • Legge fallimentare (L. fall.) art. 98

    La norma parla genericamente di "creditore" come legittimato ad impugnare i crediti ammessi; la Corte interpreta che la legittimazione si estende anche al creditore tardivo che abbia proposto la domanda prima dell'esaurimento dei termini processuali per l'impugnazione

  • Legge fallimentare (L. fall.) art. 99

    Disciplina i termini per proporre impugnazione contro lo stato passivo: secondo la Corte il termine breve o quello più lungo (art. 327 c.p.c.) possono applicarsi a seconda della ricezione o meno della comunicazione ex art. 97

  • Legge fallimentare (L. fall.) art. 101

    Definisce come tardive le domande presentate oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza; la riforma (d.lgs. n.5/2006) ha reso compatibile la presentazione tardiva prima dell'esecutività dello stato passivo con la possibilità di impugnare

  • Legge fallimentare (L. fall.) art. 110

    Regola la legittimazione a proporre reclamo contro il progetto di riparto: la Corte richiama che il creditore tardivo non ancora esaminato può essere equiparato al creditore escluso riguardo a quella fase procedurale

  • Legge fallimentare (L. fall.) art. 112

    Stabilisce l'effetto principale della tardività (concorrere solo alle ripartizioni posteriori all'ammissione); la Corte precisa che l'ammissione dell'impugnazione da parte del tardivo non cancella tale effetto previsto dalla norma

  • Codice di procedura civile art. 327

    Termine ordinario "lungo" di sei mesi per impugnare (quando il creditore non ha ricevuto la comunicazione ex art. 97); la Corte lo equipara al termine di cui all'art. 99 a fini di decorrenza dell'azione impugnatoria

  • Codice di procedura civile art. 295

    Strumento invocato per sospendere procedimenti confliggenti quando non è possibile la riunione dei giudizi (sospensione necessaria)

  • Decreto legislativo n. 5/2006

    Riforma che ha modificato il regime delle insinuazioni tardive rendendo possibile la presentazione di domande tardive prima dell'esecutività dello stato passivo e uniformando il procedimento di verifica alle stesse forme previste per le domande tempestive

Massime di principio

  • Il creditore tardivo è legittimato ad impugnare crediti tempestivamente ammessi se ha depositato la domanda tardiva prima che sia spirato il termine per proporre l'impugnazione: la legittimazione riguarda sia crediti già ammessi che questioni ancora sub iudice
  • L'interesse all'impugnazione del creditore tardivo nasce dal deposito della domanda di insinuazione e non solo dal momento in cui la domanda viene accolta; tale interesse perdura fino a che non sia definitivamente accertata l'insussistenza del diritto a partecipare al concorso
  • I termini per proporre i rimedi impugnatori possono essere quelli brevi dell'art. 99 o il termine di sei mesi dell'art. 327 c.p.c., a seconda che il creditore abbia o meno ricevuto la comunicazione ex art. 97; occorre quindi verificare la decorrenza del termine caso per caso
  • L'impugnazione proposta dal tardivo non neutralizza gli effetti della tardività previsti dall'art. 112 (partecipazione alle ripartizioni successive all'ammissione), ma è uno strumento per tutelare la migliore soddisfazione del proprio credito attraverso la riduzione del passivo
  • Se la pendenza contemporanea dei procedimenti (verifica della domanda tardiva, impugnazione di crediti, opposizione) rende difficoltosa la trattazione congiunta, è praticabile la riunione dei giudizi o, se impossibile, la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
  • Prassi consigliata: il creditore che intenda tutelarsi dovrebbe depositare tempestivamente la domanda di insinuazione (anche se tardiva) e valutare la proposizione concomitante dell'impugnazione, monitorando la ricezione della comunicazione del curatore per calcolare correttamente i termini

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