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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41521/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza d'appello che aveva respinto l'impugnazione del lodo arbitrale. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art.829 c.p.c. (sia nei profili di errores in procedendo che di errores in iudicando), nullità della sentenza d'appello per omesso esame e vizi motivazionali (art.360 nn.3,4,5 c.p.c.), nonché la piena ammissibilità dell'impugnazione del lodo per vizio di contraddittorio e contraddittorietà interna del lodo in quanto il Collegio arbitrale avrebbe recepito acriticamente una CTU "falsa" e avrebbe agito dolosamente in favore del CCPL. La resistente aveva eccepito tardività del ricorso per cassazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha dichiarato infondata l'eccezione di tardività (termini applicabili ratione temporis: pubblicazione 06/05/2014, notificazione del ricorso entro il termine dell'anno maggiorato dalla sospensione feriale). Quanto al merito, la Corte ha ritenuto inammissibili e/o manifestamente infondate le censure: molte doglianze attengono ad errores in iudicando (valutazione di fatto o di diritto sostanziale) non sindacabili in sede di impugnazione per nullità, mentre le nullità ammesse sono quelle previste dall'art.829 (ante riforma 2006) e limitate agli errores in procedendo espressamente indicati. Sono state censurate la tecnica di redazione del ricorso ("assemblaggio" e pedissequa riproduzione di atti, in violazione del requisito della specificità) e l'assenza di un'esposizione autonoma e chiara dei fatti rilevanti. L'allegazione di dolo e di conflitto di interessi del CTU/collegio è stata ritenuta generica e nuova, quindi inammissibile. Condanna della ricorrente alle spese di cassazione.

Norme richiamate

  • art.829 c.p.c.

    Testo ante Riforma 2006 (comma 2): "L'impugnazione per nullità è ammessa, nonostante qualunque rinuncia, nei casi seguenti: 1) se il compromesso è nullo; 2) se gli arbitri non sono stati nominati con le forme e nei modi prescritti... 4) se la sentenza ha pronunciato fuori dei limiti del compromesso... 5) se la sentenza non contiene i requisiti indicati... 6) se il lodo è stato pronunciato dopo la scadenza del termine... 7) se nel procedimento non sono state osservate le forme prescritte... L'impugnazione di nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservate le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile."

    La Corte ha interpretato che, nella fattispecie ratione temporis, opera il regime ante 2006 che consente l'impugnazione per nullità esclusivamente per i vizî tassativamente elencati (errors in procedendo). La clausola contrattuale di "non impugnabilità" o "inappellabilità" limita le censure ai soli vizi inderogabili indicati dalla norma e non impedisce del tutto l'impugnazione per nullità.

  • art.360 c.p.c.

    Richiamato per gli specifici motivi di cassazione invocati (nn. 3,4,5): la Corte verifica la corretta applicazione della legge, la nullità della sentenza e l'omesso esame di fatto decisivo. Tuttavia molte doglianze erano riconducibili a errori di merito non sindacabili ai sensi dell'art.829.

  • art.111 Cost.

    La Corte precisa che la clausola di non appellabilità del lodo non determina la possibilità di ricorso per cassazione come se si trattasse di sentenza pronunciata in unico grado; l'impugnazione per nullità resta il rimedio rilevante.

  • art.366 n.3 c.p.c.

    Richiamato implicitamente: la Corte ha ritenuto carente la sintesi dei fatti e la specificità del ricorso (pedissequa riproduzione degli atti), con conseguente inammissibilità per difetto del requisito di cui all'art.366 n.3.

  • DPR 115/2002 art.13

    Richiamato in relazione alle formalità di iscrizione delle spese e agli adempimenti amministrativi connessi alla condanna alle spese processuali.

Massime di principio

  • Una clausola contrattuale che dichiari il lodo "inappellabile" o "non impugnabile" limita i mezzi di impugnazione, ma non esclude la possibilità di impugnare per nullità nei casi tassativamente previsti dall'art.829 c.p.c.; tali nullità sono irrinunciabili.
  • Le censure che effettivamente chiedono la rivalutazione del merito, della valutazione delle prove o l'applicazione delle norme di diritto sostanziale sono da considerarsi errores in iudicando e, salvo diversa previsione delle parti o della legge, non sono sindacabili con l'impugnazione per nullità del lodo.
  • In cassazione è essenziale la specificità: i motivi devono riferirsi con chiarezza ai fatti ritenuti dal giudice impugnato e spiegare come questi comportino la violazione di norme di diritto; la mera riproduzione degli atti processuali (tecnica dell'"assemblaggio") è inammissibile.
  • Le accuse gravi (dolo, favoritismi, conflitto di interessi del CTU o degli arbitri) devono essere formulate tempestivamente e con elementi di fatto specifici già nel giudizio di impugnazione del lodo; allegazioni genericamente ed ex post prospettate sono di regola inammissibili.
  • Per i lodi e le sentenze anteriori alle modifiche legislative, occorre sempre verificare il regime temporale applicabile (ad es. art.829 ante/post riforme) e i termini di impugnazione rilevanti (termine annuale antecedente alla novella 2009 di riduzione).
  • La Corte di Cassazione, nel sindacare una sentenza che ha deciso sull'impugnazione del lodo, non riesamina direttamente il lodo ma valuta la correttezza e la completezza della motivazione della decisione impugnata entro i limiti dei motivi di cassazione consentiti.

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