Cassazione Civile, Sentenza n. 41686/2021 del 27/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (richiedente cittadinanza)
La controversia
Il ricorrente aveva domandato il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza, attraverso la madre, da un avo cittadino italiano emigrato all’estero. La domanda era stata respinta in primo grado e la Corte d’appello di Roma, con sentenza depositata il 17 maggio 2018, aveva confermato il rigetto: aveva ritenuto non dimostrato il rapporto di filiazione materna, poiché dalla documentazione acquisita risultava che la dichiarazione di nascita era stata resa dal padre secondo la legge locale, senza precisare se la madre avesse fatto propria la dichiarazione. Aveva inoltre giudicato non applicabile la legge straniera invocata, ritenendo che i relativi effetti fossero contrari all’ordine pubblico italiano. In cassazione il ricorrente ha articolato quattro motivi: con il primo, denunciando la violazione degli artt. 241 e 258 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., ha sostenuto che una comunicazione del Comune attestasse la filiazione materna, che il principio mater semper certa est consentisse di ricavarla e che, comunque, il giudice dovesse attivare poteri istruttori officiosi; con il secondo, denunciando la violazione degli artt. 16, 33 e 35 della L. n. 218/1995, ha contestato l’esclusione della legge straniera in base a un richiamo non motivato all’ordine pubblico; con il terzo ha lamentato l’omesso esame e la mancata spiegazione delle ragioni per cui i criteri stranieri di attribuzione dello stato filiale sarebbero contrari all’ordine pubblico; con il quarto ha censurato la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile la prima allegazione del primo motivo, perché il ricorso non riproduceva testualmente il documento comunale necessario a verificarne contenuto e decisività e perché la doglianza, per come formulata, investiva la motivazione e non un errore di diritto sindacabile nei limiti dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. Ha ritenuto infondata la censura fondata sulla massima mater semper certa est: una massima d’esperienza può valutare un fatto già accertato, ma non sostituirsi alla prova del fatto. Ha invece accolto la censura relativa ai poteri istruttori officiosi: data la natura fondamentale del diritto allo status civitatis, il giudice di merito deve attivare gli strumenti istruttori disponibili d’ufficio per chiarire un quadro probatorio insufficiente, senza addossare integralmente all’interessato l’iniziativa istruttoria. Ha accolto anche il secondo motivo: la Corte d’appello aveva invocato l’ordine pubblico come limite all’applicazione della legge straniera senza indicare quali principi o ragioni ne giustificassero l’operatività, né esplicitare la nozione di ordine pubblico adottata. Il giudice del rinvio dovrà valutare tale limite alla luce dei principi fondamentali costituzionali e delle fonti internazionali e sovranazionali, nonché del diritto vivente. Il terzo e il quarto motivo sono rimasti assorbiti. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
La massima o la regola di esperienza costituisce criterio di valutazione del fatto accertato e non già mezzo di accertamento del fatto stesso.
La regola di esperienza può essere utilizzata per valutare un fatto già dimostrato, almeno sul piano logico, ma non può sostituire la prova del fatto né fondarsi su un fatto privo di riscontri anche indiziari.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura così reimpostata secondo il suo contenuto non è fonte di un errore di diritto, ma semmai di un vizio motivazionale che tuttavia, attesi i limiti risultanti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, non è sindacabile in questa sede in quanto il fatto risultante dal documento, pur se conducendo ciò ad un esito diverso da quello auspicato dal deducente, è stato comunque esaminato dall’organo decidente.
La censura che contesta la lettura di un documento come errore di diritto è in realtà motivazionale quando mira a una diversa valutazione del fatto; non è ammissibile in cassazione nei limiti del n. 5 se il fatto storico è stato comunque esaminato.
art. 33 L. 31 maggio 1995, n. 218
Il giudice del rinvio nel disaminare nuovamente la questione vorrà perciò confrontarsi sul punto con i più recenti intendimenti esposti nella materia de qua ed in particolare con il principio secondo cui il limite dell’ordine pubblico deve essere valutato alla stregua dei principi fondamentali della Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali ed anche del modo in cui detti principi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti e dell’interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale e ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente, dal quale non può prescindersi nella ricostruzione della nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell’ordinamento in un determinato momento storico.
Il limite di ordine pubblico all’applicazione della legge straniera deve essere motivato in concreto e ricostruito considerando i principi fondamentali della Costituzione e delle fonti internazionali e sovranazionali, la disciplina ordinaria e il diritto vivente; non è sufficiente un’affermazione apodittica di contrarietà all’ordine pubblico.
art. 16 L. 31 maggio 1995, n. 218
Sicché in disparte o meno dal fatto che la legge (OMISSIS) regoli diversamente gli effetti del riconoscimento del figlio naturale rispetto all’art. 258 c.c. – questione che, nella progressione logica del giudizio si porrà una volta che sia stato previamente sciolto il nodo della legge applicabile al caso di specie – è certo che sul punto qui in esame l’assunto enunciato dal decidente è claudicante e meritevole, dunque, di doverosa cassazione.
Il richiamo all’ordine pubblico quale ragione di inapplicabilità della legge straniera deve essere sorretto dall’individuazione delle ragioni e dei principi che rendono incompatibili i suoi effetti con l’ordinamento; la questione della disciplina straniera degli effetti della filiazione va esaminata dopo aver determinato la legge applicabile.
art. 241 c.c.
La decisione non interpreta né applica specificamente l’art. 241 c.c.; la disposizione è riportata soltanto nell’esposizione del primo motivo di ricorso.
La Corte non decide una questione autonoma sull’art. 241 c.c.; la norma è menzionata dal ricorrente nel motivo relativo alla prova della filiazione.
art. 258 c.c.
Sicché in disparte o meno dal fatto che la legge (OMISSIS) regoli diversamente gli effetti del riconoscimento del figlio naturale rispetto all’art. 258 c.c. – questione che, nella progressione logica del giudizio si porrà una volta che sia stato previamente sciolto il nodo della legge applicabile al caso di specie – è certo che sul punto qui in esame l’assunto enunciato dal decidente è claudicante e meritevole, dunque, di doverosa cassazione.
La Corte non definisce il confronto sostanziale tra l’art. 258 c.c. e la legge straniera quanto agli effetti del riconoscimento: stabilisce che tale questione può essere affrontata solo dopo aver individuato la legge applicabile.
Massime di principio
- Nelle controversie sul riconoscimento della cittadinanza italiana, in ragione della natura fondamentale dello status civitatis, il giudice di merito deve attivare i poteri istruttori officiosi disponibili quando il quadro probatorio è insufficiente e occorre chiarire dubbi sulla registrazione dello stato civile estero; non può limitarsi ad addossare integralmente alla parte l’iniziativa per acquisire gli elementi necessari.
- Le massime d’esperienza sono criteri di valutazione di fatti già dimostrati, almeno sul piano logico, e non mezzi autonomi per accertare o sostituire la prova dei fatti.
- Il ricorso per cassazione che contesti il contenuto decisivo di un documento deve riprodurlo in modo idoneo a consentire alla Corte di verificarne contenuto e rilevanza; se la doglianza mira soltanto a una diversa valutazione del fatto già esaminato, non costituisce un errore di diritto e resta soggetta ai limiti del sindacato motivazionale in cassazione.
- L’esclusione della legge straniera per contrarietà all’ordine pubblico non può fondarsi su un’affermazione apodittica: il giudice deve indicare i principi concretamente incompatibili e valutare il limite alla luce dei principi costituzionali e delle fonti internazionali e sovranazionali, della disciplina ordinaria e del diritto vivente.
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