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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 41512/2021 del 27/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Fondiaria Cinecittà aveva proposto domanda di insinuazione tardiva nello stato passivo del fallimento Partecipazioni Immobiliari Associate s.r.l. e, contestualmente, aveva impugnato l'ammissione del credito tempestivamente insinuato da MPS. Il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile l'impugnazione ritenendo che la legittimazione all'impugnazione sorga solo dal momento della formale ammissione e che Fondiaria non fosse quindi parte legittimata a contestare crediti già ammessi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto fondati i motivi connessi alla legittimazione, precisando che la legittimatio ad causam per impugnare crediti ammessi spetta anche al creditore tardivo che abbia presentato la domanda prima che venga esaurito il termine per proporre impugnazione o prima dell'esame della propria domanda. La Corte ha inoltre confermato che il decreto collegiale può essere sottoscritto solo dal presidente ai sensi dell'art.135 c.p.c., rigettando la censura sulla sottoscrizione. In conclusione la Corte ha cassato il decreto impugnato e rinviato la causa al Tribunale di Roma per l'applicazione del principio di diritto enunciato e per decidere sulle spese, riservandosi che il giudice del rinvio verifichi l'eventuale impedimento derivante da giudicato esterno.

Norme richiamate

  • art. 135 c.p.c.

    Il decreto adottato in forma collegiale deve essere sottoscritto dal solo presidente del collegio; non è necessaria la firma del relatore.

  • art. 98 legge fallimentare

    La norma individua il "creditore" come soggetto legittimato all'impugnazione senza distinguere tra tempestivi e tardivi; la Corte interpreta che quindi anche il creditore tardivo possa impugnare crediti altrui se in termini.

  • art. 99 legge fallimentare

    Rilevanza del termine breve per i creditori che hanno ricevuto comunicazione dal curatore; la Corte distingue i casi in cui opera il termine breve o il termine lungo.

  • art. 101 legge fallimentare

    Definisce le insinuazioni tardive; la riforma ha reso possibile che una domanda tardiva sia depositata prima della dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ciò consente la contestuale impugnazione dei crediti ammessi.

  • art. 327 c.p.c.

    Termine lungo di sei mesi applicabile al creditore che non ha ricevuto la comunicazione del curatore; decorre dal deposito dello stato passivo e tutela il diritto di impugnare.

  • art. 95 legge fallimentare

    Procedimento di accertamento delle domande tempestive indicato come analogo a quello delle domande tardive, richiamato per affermare la sostanziale identità di disciplina.

  • art. 110 legge fallimentare

    Regola il reclamo contro il progetto di ripartizione; la Corte evidenzia che il reclamo è riservato ai creditori ammessi o che abbiano proposto opposizione, distinta dalla legittimazione all'impugnazione dei crediti ammessi.

  • art. 112 legge fallimentare

    Stabilisce che i creditori tardivi concorrono solo alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione; motivo per cui il tardivo ancora non ammesso non può agire contro il progetto di ripartizione.

  • art. 295 c.p.c.

    Strumento processuale richiamato come soluzione per le interferenze procedurali fra pendenze contestuali di diversi giudizi, prevedendo la sospensione necessaria.

Massime di principio

  • Il creditore tardivo che presenti domanda di ammissione prima che sia spirato il termine per proporre impugnazione o prima che la sua domanda venga esaminata è legittimato ad impugnare crediti tempestivamente ammessi in favore di terzi.
  • La legittimazione ad agire (legitimatio ad causam) per l'impugnazione non richiede che il creditore sia già formalmente ammesso nello stato passivo; è sufficiente che egli affermi la titolarità del credito e che tale situazione permanga fino alla decisione.
  • Se il creditore tardivo non ha ricevuto la comunicazione del curatore, opera il termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c. per proporre impugnazioni, decorrente dal deposito dello stato passivo.
  • La possibilità di impugnare è esclusa solo per il creditore che non ha presentato alcuna domanda di insinuazione o per chi, pur avendola presentata, è stato definitivamente escluso senza avere proposto opposizione; in tal caso manca interesse e/o legittimazione.
  • Il reclamo contro il progetto di ripartizione è riservato ai soli creditori ammessi o a quelli che hanno proposto opposizione; la posizione del tardivo non esaminato non è equiparata a quella dell'ammesso per tale rimedio.
  • Problemi processuali derivanti da pendenze multiple (impugnazione del credito e verifica della domanda tardiva) possono essere gestiti, se non riunibili, con la sospensione necessaria ai sensi dell'art. 295 c.p.c.
  • Il difetto formale della sottoscrizione del decreto collegiale da parte del relatore non è rilevante quando il decreto sia stato emesso in forma collegiale e sottoscritto dal solo presidente, ai sensi dell'art. 135 c.p.c.

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