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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 2075/2024 del 19/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione in Cassazione della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 824/2021 che aveva accolto l'opposizione di Francesco Bono avverso una cartella di pagamento per euro 12.533,62, dichiarandola priva di efficacia giuridica. Il ricorrente deduceva, tra l'altro, omissione di pronuncia sull'inammissibilità dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. per tardività, omesso esame di fatti decisivi, e vizi di motivazione della cartella (violazione art. 3 L. 241/1990 e art. 13, comma 3, DPR 602/1973). Tuttavia la questione rimessa alle Sezioni Unite riguardava principalmente la validità della procura speciale alle liti per proporre il ricorso per cassazione quando tale procura era conferita in data anteriore alla redazione del ricorso e in luogo diverso da quello indicato nel ricorso.

La decisione

Le Sezioni Unite hanno stabilito il principio di diritto secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, il requisito della specialità della procura (art. 83, comma 3, e art. 365 c.p.c.) non richiede la contestualità temporale o spaziale rispetto alla redazione dell'atto impugnatorio. E' invece necessario che la procura sia materialmente o telematicamente congiunta al ricorso e che il conferimento sia avvenuto dopo la pubblicazione del provvedimento da impugnare e prima della notificazione del ricorso. Le Sezioni Unite, quindi, hanno ritenuto valida la procura conferita da Riscossione Sicilia (poi AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE) e hanno rinviato la decisione sulla controversia alla Sezione semplice per la prosecuzione del giudizio di merito. In sintesi: il ricorso è stato ritenuto ammissibile sotto il profilo della procura e il procedimento è stato rimesso alla Sezione semplice per decidere le ulteriori questioni.

Norme richiamate

  • art. 83 c.p.c.

    La Corte interpreta l'art. 83, comma 3, nel senso che la specialità della procura si realizza mediante la collocazione topografica (congiunzione materiale o informatica) al ricorso e non richiede la contestualità temporale e spaziale tra rilascio della procura e redazione dell'atto; la legge non impone la data o il luogo quale requisito di forma-contenuto.

  • art. 365 c.p.c.

    Richiama il requisito della procura speciale per l'ammissibilità del ricorso per cassazione; la Corte chiarisce che il requisito è soddisfatto dalla procura congiunta al ricorso nella finestra temporale tra pubblicazione del provvedimento e notificazione del ricorso.

  • art. 617 c.p.c.

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'opposizione agli atti esecutivi; la sentenza originaria era stata impugnata anche per presunta tardività dell'opposizione ex art. 617, ma la questione principale decisa dalle Sezioni Unite riguardava la procura per il ricorso per cassazione.

  • art. 2703 c.c.

    Richiamato nel dibattito: la Corte distingue tra l'autentica della scrittura privata prevista dall'art. 2703 c.c. e la 'certificazione' dell'autografia compiuta dall'avvocato (c.d. autentica minore), ritenendo che quest'ultima non richieda la presenza fisica del sottoscrittore come presupposto di validità della procura per cassazione.

  • art. 76, comma 4, d.l. 73/2021 (conv. legge 106/2021)

    Riferimento normativo relativo al subentro dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione nei rapporti processuali di Riscossione Sicilia S.p.A.; qui applicato per la costituzione in giudizio dell'Agenzia.

  • art. 83, comma 20-ter d.l. 18/2020 (poi abrogato)

    Normativa emergenziale richiamata: la Corte osserva che la previsione emergenziale (che consentiva forme speciali di congiunzione telematica) confermava ed esplicitava la presunzione di collocazione topografica della procura, ma non muta il principio generale che la congiunzione materiale o informatica è quanto basta a soddisfare il requisito di specialità.

Massime di principio

  • La procura speciale per il ricorso in Cassazione è valida se è materialmente o telematicamente congiunta al ricorso e se è conferita dopo la pubblicazione del provvedimento impugnato e prima della notificazione del ricorso; data e luogo del conferimento non sono requisiti formali di validità.
  • L'autocertificazione dell'avvocato sull'autografia della firma (c.d. autentica minore) non equivale all'autentica notarile ex art. 2703 c.c. e non richiede necessariamente la presenza fisica del rappresentato al momento della certificazione.
  • La congiunzione telematica (nel processo civile telematico) tra procura digitale o copia informatica e ricorso nativo digitale soddisfa il requisito di specialità.
  • Le disposizioni emergenziali Covid che prevedevano modalità semplificate non modificano il principio generale: esse hanno solo esplicitato l'operatività della presunzione di congiunzione nelle ipotesi telematiche e temporanee.
  • Eventuali abusi o cattiva fede del difensore non devono tradursi automaticamente in inammissibilità del ricorso; responsabilità del professionista vanno valutate in sedi appropriate, senza restringere ingiustificatamente il diritto di difesa.

Testo integrale

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