Sentenza del 13/02/2015 n. 2911 - Corte di Cassazione
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Sintesi
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Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva impugnato gli avvisi di accertamento catastale contestando l'attribuzione della categoria catastale D/8 invece della categoria D/6. Dopo il rigetto in primo grado, la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva dichiarato inammissibile l'appello e nullo il giudizio, rilevando la mancanza della procura e del mandato a margine del ricorso e dell'atto di appello. In Cassazione la società ha sostenuto che tale vizio avrebbe dovuto comportare l'inesistenza o l'inefficacia dell'impugnazione, consentendole di proporre nuovamente l'appello con un difensore regolarmente incaricato, e ha lamentato inoltre la mancata concessione di un termine perentorio per regolarizzare la difesa tecnica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato entrambi i motivi. Ha precisato che il giudice tributario deve invitare la parte a regolarizzare la propria posizione quando sia completamente priva di difensore, ma tale obbligo non opera quando un difensore abilitato sia stato formalmente indicato, pur in assenza o invalidità della procura. Poiché la società risultava assistita da un soggetto abilitato sia in primo grado sia in appello, ma mancava una valida procura, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello è stata ritenuta corretta. La ricorrente è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 1.500 euro.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 12
Nel processo tributario, quando manca la valida assistenza tecnica, il giudice deve consentire alla parte di regolarizzare la propria posizione entro un termine, prima di dichiarare l'inammissibilità.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 18
In particolare, commi 3 e 4
Le disposizioni sul contenuto e sulla sottoscrizione del ricorso impongono la corretta indicazione del difensore e il conferimento della procura; la regolarizzazione è possibile nei casi previsti, ma l'inottemperanza comporta l'inammissibilità.
Codice di procedura civile, artt. 82 e 83
Riguardano rispettivamente la capacità di stare in giudizio tramite difensore e il conferimento della procura alle liti.
Costituzione della Repubblica Italiana, art. 24
È richiamato indirettamente attraverso la sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2000, che impone di evitare l'inammissibilità immediata quando la parte sia totalmente priva di difensore e possa regolarizzare la propria posizione.
Corte costituzionale, sentenza n. 189 del 13 giugno 2000
Ha stabilito che, in caso di mancanza della difesa tecnica richiesta nel processo tributario, il giudice deve assegnare un termine perentorio per la nomina di un difensore abilitato prima di dichiarare l'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel processo tributario bisogna distinguere tra assenza totale di difensore e presenza di un difensore abilitato privo di una procura valida.
- Se la parte è completamente priva di difensore nei casi in cui l'assistenza tecnica è obbligatoria, il giudice deve normalmente assegnare un termine per regolarizzare la situazione prima di dichiarare l'inammissibilità.
- Se invece un difensore abilitato è stato indicato, ma la procura è mancante, invalida o viziata, il giudice può dichiarare l'inammissibilità senza necessariamente concedere il termine previsto per la nomina del difensore.
- La procura alle liti deve essere conferita e documentata correttamente sia nel ricorso introduttivo sia nell'atto di appello; la mera presenza di un soggetto qualificato non sostituisce la procura.
- I vizi relativi alla rappresentanza processuale possono compromettere definitivamente l'impugnazione, quindi la verifica della procura deve essere effettuata prima del deposito dell'atto.
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