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Ordinanza

Ordinanza n. 1739/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma dell’ordinanza del T.A.R. per la Lombardia, sezione IV, 6 marzo 2026, n. 288.

Giustizia amministrativa202602919

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lombardia, Sez. IV, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado, facendo salva l'eseguibilità degli interventi necessari al consolidamento e alla messa in sicurezza del cantiere

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (controinteressato e comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Una ditta immobiliare ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lombardia che aveva accolto la domanda cautelare della parte ricorrente in primo grado. Nel giudizio d'appello si è costituito il Comune di Carimate e il Consorzio controinteressato ha formulato una richiesta di chiarimenti sull'effettiva portata dell'ordinanza cautelare, con riferimento alla situazione concreta dell'area e alla clausola che consentiva gli interventi necessari al consolidamento e alla messa in sicurezza del cantiere. Il testo non espone ulteriori specifici motivi di appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo necessario mantenere invariata la situazione giuridica e fattuale fino alla definizione della causa nel merito. Ha inoltre dichiarato inammissibile la richiesta di chiarimenti del Consorzio, ritenendo che essa dovesse essere sottoposta al giudice di primo grado e che, in astratto, la clausola dell'ordinanza fosse facilmente intellegibile: erano consentiti gli interventi necessari al consolidamento e alla messa in sicurezza del cantiere, per evitare danni a cose e persone. Le spese del grado sono state compensate tra le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare davanti al Consiglio di Stato; nel caso concreto l'appello è stato respinto.

Massime di principio

  • Nell'appello cautelare, quando non ricorrono i presupposti per modificare la misura adottata dal giudice di primo grado, il giudice d'appello può respingere l'impugnazione per mantenere invariata la situazione fino alla definizione del giudizio di merito.
  • La richiesta di chiarimenti sul significato e sulla concreta applicazione di un'ordinanza cautelare deve essere proposta al giudice di primo grado che ha adottato la misura e non può essere utilizzata come autonoma questione nel giudizio d'appello cautelare, quando l'ordinanza risulti intellegibile in astratto.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelare
RamiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

Testo integrale

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