Sentenza n. 571/2026 - Catania, Sezione 1
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Catania n. 2474/2024, depositata e resa pubblica il 06.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 11551/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’amministrazione in data 24.04.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 03.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario che aveva condannato il Ministero ad attribuire la carta elettronica del docente per complessivi € 2.000,00, oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo il perdurante inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto alla sentenza del Tribunale ordinario passata in giudicato, notificata in forma esecutiva all'amministrazione e non impugnata nei termini. Il titolo imponeva l'attribuzione della carta elettronica del docente per € 2.000,00, oltre agli accessori previsti dalla legge. La ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e il pagamento di una somma a titolo di astreinte ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il TAR ha verificato l'ammissibilità dell'ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il rispetto del termine decennale per l'azione, delle regole sul deposito e dell'obbligo di notificazione preventiva previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Nel merito, il Ministero non ha contestato specificamente il titolo né dimostrato l'avvenuto pagamento; la ricorrente ha quindi dedotto validamente l'inadempimento, mentre i fatti estintivi, modificativi o impeditivi avrebbero dovuto essere provati dall'amministrazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti indicati in motivazione e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato, provvedendo all'attribuzione della carta elettronica del docente per € 2.000,00, oltre accessori, entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione a cura della ricorrente. Ha respinto la domanda di astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendo non imputabile il ritardo a una specifica inerzia colpevole del Ministero, ma al rilevante e improvviso contenzioso sulla medesima questione, idoneo a incidere sulle capacità organizzative dell'amministrazione. Per l'eventuale persistente inottemperanza ha nominato sin d'ora commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario dello stesso ufficio, assegnandogli novanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il commissario non avrà diritto a compenso, poiché l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione a favore del difensore della ricorrente.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Disciplina il termine decennale per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di nominare un commissario ad acta per l'esecuzione sostitutiva del giudicato in caso di persistente inadempimento.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di imporre il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la relativa domanda è stata respinta.
art. 87, comma 3, c.p.a.
È stato richiamato per la verifica del termine di deposito del ricorso nei giudizi camerali di ottemperanza.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Impone, ai fini dell'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione, la previa notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio; il TAR ha ritenuto documentato tale adempimento.
art. 2697 c.c.
I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato devono essere provati dalla parte che vi ha interesse; pertanto l'amministrazione avrebbe dovuto dimostrare l'avvenuto pagamento o altro fatto impeditivo dell'esecuzione.
art. 16, comma 6, l. 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 l. n. 724/1994
Disciplina gli accessori riconosciuti sul credito oggetto della sentenza da eseguire.
art. 5-sexies, comma 8, l. 24 marzo 2001, n. 89, come previsto dall'art. 1, comma 777, lett. l), l. 28 dicembre 2015, n. 208
può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro
È stato applicato analogicamente per escludere il compenso del commissario ad acta, quando l'incarico è conferito a un dirigente dell'amministrazione resistente e rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia condannato una pubblica amministrazione a una prestazione di pagamento o di attribuzione di un beneficio.
- Quando l'amministrazione non contesta specificamente il titolo esecutivo e non dimostra l'avvenuto adempimento, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione del giudicato, ponendo a carico dell'amministrazione l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto azionato.
- In presenza di persistente inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo alla inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione debitrice.
- La somma prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. per il ritardo nell'esecuzione non deve essere riconosciuta quando il ritardo sia giustificato da circostanze organizzative eccezionali, quali un improvviso e ingente contenzioso sulla medesima questione, non imputabile a una specifica inerzia colpevole dell'amministrazione.
- L'incarico di commissario ad acta conferito a un dirigente dell'amministrazione resistente può essere svolto senza compenso aggiuntivo quando rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; tale soluzione è applicabile analogicamente anche a condanne diverse da quelle soggette alla disciplina dell'equa riparazione.
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