Sentenza n. 977/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento di diniego di cui al prot. n. 26171/2024 del Comune di Grottaglie, Ufficio dello Sportello Unico per l’Edilizia, dell’11.07.2024 e notificato in pari data, con il quale l’intimata Amministrazione comunale comunicava alla ricorrente “il diniego definitivo del permesso di costruire per i motivi già citati presenti nella precedente comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis della legge 241/90, che restano confermati e le motivazioni aggiunte anche in risposta alle controdeduzioni”; - nonché, ove necessario e per quanto di interesse, della comunicazione ex art. 10-bis L. n. 241/1990, del 10.06.2024, con cui l’Amministrazione intimata “esprime parere non favorevole al rilascio dell’invocato permesso di costruire”; della nota Prot. n. 14393/2023; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego definitivo del permesso di costruire per il ripristino e la ricostruzione di un manufatto crollato, con mutamento di destinazione d'uso
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva chiesto il permesso di costruire per il ripristino di un edificio crollato, qualificando l'intervento come ristrutturazione edilizia mediante ricostruzione ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001, con mantenimento di sagoma e volumetria e cambio di destinazione d'uso di parte della superficie da deposito ad abitativa. Il Comune, dopo avere richiesto documentazione integrativa e inviato il preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. 241/1990, aveva negato il titolo rilevando l'insufficiente dimostrazione dell'effettiva consistenza dell'edificio preesistente e ulteriori profili ostativi, tra cui la mancanza dei pareri relativi ai vincoli gravanti sull'area, l'assenza dell'autorizzazione paesaggistica, l'inammissibilità del mutamento di destinazione d'uso e la presenza del vincolo relativo alle aree percorse dal fuoco. La ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, difetto di motivazione, perplessità, illogicità e violazione del giusto procedimento, sostenendo che non fosse chiaro il rilievo attribuito alla mancanza dei pareri sui vincoli e al vincolo derivante dalla legge n. 353/2000, e contestando la legittimità di un provvedimento fondato su una pluralità di ragioni ostative. Con il secondo motivo ha denunciato la violazione dell'art. 10-bis l. 241/1990, assumendo che il diniego definitivo avesse introdotto motivi nuovi non indicati nel preavviso. Con il terzo motivo ha contestato nel merito l'insufficienza della prova della consistenza del fabbricato, sostenendo che il permesso di costruire in sanatoria rilasciato nel 2011 avesse già accertato sagoma e volumetria dell'immobile; ha inoltre dedotto l'ammissibilità del cambio di destinazione d'uso, l'irrilevanza ostativa della necessità dell'autorizzazione paesaggistica e la compatibilità dell'intervento con il vincolo sulle aree percorse dal fuoco.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, esaminando prioritariamente il terzo motivo, ritenuto assorbente. Ha affermato che la ricostruzione di edifici crollati può essere qualificata come ristrutturazione edilizia soltanto quando sia possibile accertare la preesistente consistenza del fabbricato; nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, inoltre, devono essere mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, senza incrementi di volumetria. L'onere di provare tali elementi grava sul richiedente. Nel caso concreto, le fotografie documentavano soltanto rovine e non consentivano di ricostruire estensione, distribuzione interna e altezze dell'edificio. Al contrario, una consulenza tecnica d'ufficio del 2004, il decreto di trasferimento del 2009 e l'atto di compravendita del 2022 descrivevano un piccolo locale di circa 23 mq e altri manufatti di scarsa consistenza, in contrasto con il progetto, che prevedeva due vani di circa 133 e 137 mq. Il permesso di costruire in sanatoria del 2011, pur descrivendo superfici molto maggiori, non è stato ritenuto decisivo: la domanda di condono del 1986 riguardava soltanto un fabbricato non abitativo di circa 23 mq, sicché il titolo del 2011 è stato ritenuto, incidenter tantum, nullo per inesistenza dell'oggetto nella parte relativa a opere mai richieste in sanatoria; inoltre, dagli atti non risultava un effettivo accertamento comunale della consistenza, ma il mero richiamo alle tavole del tecnico della parte. Il Comune ha quindi legittimamente ritenuto non provata la coincidenza tra il manufatto preesistente e quello oggetto del progetto, impedendo la qualificazione dell'intervento come ristrutturazione edilizia ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera d), d.P.R. 380/2001. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti, poiché il diniego era plurimotivato e la ragione relativa all'insufficiente prova della consistenza dell'immobile, già indicata nel preavviso, era autonomamente sufficiente. Il TAR ha altresì precisato che la motivazione plurima non è di per sé illegittima. Spese integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001
“gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza”
La ricostruzione di un edificio crollato rientra nella ristrutturazione edilizia solo se il richiedente dimostra la preesistenza del fabbricato nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche essenziali; in mancanza, l'intervento è qualificabile come nuova costruzione.
art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 380/2001, secondo periodo relativo agli immobili sottoposti a vincolo paesaggistico
“soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria”
Per gli interventi di ricostruzione su immobili vincolati paesaggisticamente, la qualificazione come ristrutturazione richiede il mantenimento degli elementi indicati e l'assenza di incrementi volumetrici.
art. 10-bis l. 241/1990
Il giudice ha ritenuto assorbita la censura relativa all'introduzione di motivi nuovi nel diniego definitivo, poiché la ragione autonomamente decisiva relativa all'insufficiente prova della consistenza dell'immobile era già stata indicata nel preavviso.
art. 3 l. 241/1990
La censura relativa al difetto di motivazione è stata assorbita; il diniego è stato comunque ritenuto sufficientemente giustificato dalla ragione ostativa autonomamente decisiva.
art. 31 l. 47/1985
La disposizione è stata richiamata dalla ricorrente, ma non ha formato oggetto di autonoma decisione, essendo le relative censure assorbite.
art. 10 l. 353/2000
Il vincolo sulle aree percorse dal fuoco è stato indicato tra le ulteriori ragioni ostative del diniego, ma il giudice non ne ha esaminato nel merito la legittimità, ritenendo decisiva l'insufficiente prova della consistenza dell'edificio.
artt. 2699 e 2700 c.c.
Le norme sono state richiamate dalla ricorrente in relazione al valore probatorio degli atti, ma il giudice ha ritenuto prevalenti gli elementi documentali contrari e non ha riconosciuto al permesso di sanatoria efficacia dimostrativa decisiva.
Massime di principio
- La ricostruzione di un edificio crollato può essere qualificata come ristrutturazione edilizia soltanto se è dimostrata, con sufficiente grado di certezza, la preesistenza del fabbricato nella sua consistenza e nelle sue caratteristiche planivolumetriche e architettoniche essenziali; in difetto, l'intervento è soggetto al regime della nuova costruzione.
- L'onere di provare la consistenza originaria dell'edificio crollato grava sul soggetto che richiede il titolo edilizio; fotografie rappresentative di semplici rovine, prive di elementi idonei a ricostruire estensione, distribuzione, altezze e caratteristiche strutturali, non sono sufficienti.
- Nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico, la ricostruzione può rientrare nella ristrutturazione edilizia solo se conserva sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente e non comporta incrementi di volumetria.
- Un precedente titolo edilizio o titolo in sanatoria non dimostra automaticamente l'effettiva consistenza dell'edificio preesistente quando il suo contenuto è incoerente con la domanda originaria, con gli altri documenti disponibili o con un effettivo accertamento istruttorio della consistenza; il giudice può rilevarne incidenter tantum la nullità nella parte relativa a opere mai oggetto della domanda.
- Quando un provvedimento amministrativo è fondato su più ragioni autonome, è sufficiente che una di esse sia legittima e adeguatamente motivata per sorreggere il diniego; le censure relative alle altre ragioni possono essere assorbite. La motivazione plurima non è, di per sé, illegittima.
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