Sentenza n. 764/2026 - Torino, Sezione 3
per l'ottemperanza - della sentenza n. 1181/2025 resa dal Tribunale di Torino in data 09/05/2025, disponendo in favore della ricorrente l'accredito del beneficio economico per gli aa.ss. 2023/2024 e 2024/2025 di euro 1.000,00; - per nominare, per il caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta affinché provveda in via sostitutiva.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino che aveva riconosciuto alla ricorrente il beneficio economico di euro 1.000,00 per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del credito)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 1181/2025 del Tribunale di Torino e il pagamento delle somme ivi liquidate. Ha chiesto anche la nomina di un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento. Il titolo giudiziale era stato prodotto in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'art. 475 c.p.c. e notificato via PEC al Ministero presso il domicilio reale. Al momento della proposizione del ricorso era inoltre decorso inutilmente il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Il Ministero si è costituito opponendosi formalmente, ma non ha contestato l'omessa esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'Amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Torino e di pagare le somme riconosciute alla ricorrente entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione. Ha nominato sin d'ora, per il caso di ulteriore inutile decorso del termine, il Ragioniere Generale dello Stato quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli ulteriori sessanta giorni dalla comunicazione dell'inottemperanza per compiere tutti gli atti necessari al pagamento. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni dalla comunicazione amministrativa della sentenza. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso nella retribuzione dell'amministrazione di appartenenza, trattandosi di attività connessa ai compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il fascicolo è stato trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per gli accertamenti di competenza in relazione a possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, anche preventivamente, un commissario ad acta per l'ipotesi di ulteriore inadempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Il decorso infruttuoso del termine previsto per l'adempimento dell'amministrazione pubblica costituisce, nel caso concreto, uno dei presupposti per la proposizione del giudizio di ottemperanza.
art. 475 c.p.c.
La sentenza civile azionata è stata prodotta in copia attestata conforme all'originale ai fini dell'esecuzione.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese in favore del procuratore che si dichiara antistatario.
art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014, n. 55
È stato applicato per la dimidiazione dei parametri utilizzati nella liquidazione delle spese di lite.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, la produzione del titolo giudiziale in copia attestata conforme all'originale, la sua notificazione all'amministrazione soccombente e il decorso infruttuoso del termine previsto dalla legge per l'adempimento consentono di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, quando l'inottemperanza non sia contestata.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione per adempiere e indicando un ulteriore termine per l'esecuzione sostitutiva.
- Quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e risultano connesse ai suoi compiti istituzionali, il compenso per l'attività svolta può considerarsi compreso nella retribuzione già percepita dall'amministrazione di appartenenza.
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