Cassazione Penale, Sentenza n. 25124/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La vicenda riguarda un imputato gravemente indiziato di partecipazione a un’associazione di tipo mafioso, nei cui confronti il giudice per le indagini preliminari aveva sostituito la custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari per ragioni di salute. Il pubblico ministero ha proposto appello cautelare ex art. 310 c.p.p. e il Tribunale di Milano, in sede di rinvio dopo un precedente annullamento della Cassazione, ha riformato il provvedimento del G.i.p., ripristinando la custodia in carcere sulla base di una perizia medico-legale che ha ritenuto il complesso quadro patologico dell’indagato compatibile con la detenzione in una struttura penitenziaria dotata di centro clinico o con appoggio a strutture esterne. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza deducendo: travisamento delle conclusioni peritali e vizio di motivazione sulla compatibilità tra salute e carcere; mancata considerazione delle critiche del consulente di parte e dell’esigenza di tempestività delle cure; erronea applicazione dell’art. 299, comma 4-ter, c.p.p., sostenendo che la perizia fosse obbligatoria solo in caso di rigetto dell’istanza difensiva; violazione degli artt. 274, 275 e 292 c.p.p. per difetto di autonoma valutazione delle esigenze cautelari; violazione del principio devolutivo e divieto di ultra petita, perché il Tribunale avrebbe ampliato indebitamente il thema decidendum disponendo perizia e riesaminando il merito sanitario; nullità assoluta per incompatibilità del giudice relatore, che aveva già partecipato al precedente giudizio definito con ordinanza annullata.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, ritenendo complessivamente infondate o non scrutinabili le doglianze. Ha escluso anzitutto che la dedotta incompatibilità del giudice relatore determinasse nullità del provvedimento, affermando che l’eventuale incompatibilità integra motivo di ricusazione e non vizio del provvedimento. Ha poi ritenuto non fondati i motivi sulla compatibilità sanitaria, osservando che il Tribunale non si era limitato a un giudizio astratto, ma aveva valutato concretamente la presenza, nel circuito penitenziario, di strutture cliniche idonee a gestire le patologie dell’indagato, facendo corretta applicazione del principio per cui il giudizio deve riguardare anche l’effettiva possibilità di cura nel caso concreto. I motivi relativi al procedimento seguito dal G.i.p. e alla denunciata violazione della doppia devoluzione sono stati dichiarati non scrutinabili perché già decisi dalla precedente sentenza rescindente, che aveva chiarito la correttezza dell’intervento officioso del Tribunale in materia cautelare e l’operatività dell’art. 299, comma 4-ter, c.p.p. Infine, il motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto manifestamente infondato, poiché il Tribunale aveva motivato in modo autonomo e attuale sulla persistenza del pericolo di reiterazione, valorizzando le modalità dei fatti, i legami con ambienti mafiosi e la personalità del ricorrente. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 310 c.p.p.
disciplina l’appello cautelare del pubblico ministero avverso il provvedimento che aveva sostituito la custodia in carcere con gli arresti domiciliari.
art. 275, comma 3, c.p.p.
prevede la presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere per i gravemente indiziati di partecipazione ad associazione di tipo mafioso, presunzione richiamata dal Tribunale per giustificare la misura più afflittiva.
art. 275, comma 4-bis, c.p.p.
il divieto di custodia in carcere per soggetti affetti da gravi malattie opera solo se sia accertata l’incompatibilità concreta delle condizioni di salute con la detenzione inframuraria.
art. 299, comma 4-ter, c.p.p.
la perizia medico-legale è funzionale al rigetto dell’istanza difensiva e, secondo la lettura richiamata, il giudice cautelare può comunque disporre accertamenti anche d’ufficio in bonam partem.
art. 274 c.p.p.
richiamato per la verifica della persistenza delle esigenze cautelari e del pericolo di reiterazione.
art. 292 c.p.p.
richiamato con riferimento all’obbligo di motivazione del provvedimento cautelare.
art. 597, comma 1, c.p.p.
invocato dal ricorrente per denunciare la violazione del principio devolutivo in appello.
art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.
richiamato per sostenere una nullità assoluta derivante da asserita incompatibilità del giudice.
artt. 34 e 36 c.p.p.
richiamati a fondamento dell’eccezione di incompatibilità del magistrato relatore.
art. 111 Cost.
richiamato in relazione ai principi di imparzialità e terzietà del giudice.
art. 6 CEDU
richiamato per sostenere la violazione del diritto a un giudice imparziale.
art. 616, comma 1, c.p.p.
base della condanna del ricorrente alle spese processuali in caso di rigetto.
art. 28 disp. att. c.p.p.
richiamato per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare relativo a soggetto affetto da gravi patologie, la compatibilità con la detenzione non può essere valutata in termini meramente astratti: il giudice deve accertare anche, in concreto, l’effettiva esistenza nel circuito penitenziario di una struttura idonea a garantire le cure necessarie.
- Quando il giudice ritenga che esistano centri clinici penitenziari in grado di assicurare controlli e terapie adeguate, può ritenere compatibile la detenzione in carcere anche in presenza di pluripatologie, purché la motivazione sia ancorata a elementi specifici e non a formule generiche.
- Il divieto di custodia cautelare in carcere per gravi motivi di salute opera solo se sia accertata l’incompatibilità tra condizioni cliniche e regime inframurario; in difetto di tale accertamento, prevale la regola cautelare applicabile al reato contestato, anche quando ricorra la presunzione di adeguatezza della custodia in carcere.
- Nel procedimento cautelare, il giudice può disporre accertamenti tecnici anche d’ufficio, quando ciò sia funzionale alla decisione sulla misura e coerente con il favor libertatis, senza che ciò integri automaticamente violazione del principio devolutivo o ultra petita.
- Le censure di legittimità che si limitino a proporre una diversa lettura delle risultanze peritali o una rivalutazione del merito non sono ammissibili in cassazione se la motivazione del giudice di merito non è illogica o manifestamente travisata.
- L’eventuale incompatibilità del magistrato con la decisione del caso integra, di regola, un motivo di ricusazione e non determina di per sé nullità del provvedimento già emesso.
- La valutazione delle esigenze cautelari deve fondarsi su elementi concreti e attuali che dimostrino il pericolo di reiterazione; il giudice può valorizzare, a tal fine, le modalità del fatto, i legami con ambienti criminali e la personalità dell’indagato.
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