Sentenza n. 3477/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva annullato parzialmente l’atto comunale di immissione in possesso e acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un manufatto abusivo, dell’area di sedime e di un’area supplementare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda un manufatto di circa 90 mq realizzato senza titolo edilizio su terreno agricolo sottoposto a vincoli paesaggistico e idrogeologico. Dopo l’ordine di demolizione del 2003, il rigetto dell’istanza di condono nel 2007 e il rinnovo dell’ordine demolitorio, il Comune, accertata l’inottemperanza, ha disposto nel 2016 l’immissione in possesso e l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto, dell’area di sedime e dell’intera particella catastale, quale area ulteriore necessaria alla realizzazione di un’opera analoga. Il TAR ha annullato l’acquisizione soltanto quanto all’area supplementare, confermandola per il manufatto e l’area di sedime. In appello, i proprietari hanno sostenuto che l’individuazione, quantificazione e delimitazione delle aree da acquisire, sulla base dei parametri urbanistico-edilizi, dovessero precedere il provvedimento acquisitivo e che fosse comunque necessario il previo frazionamento catastale, anche per il manufatto e l’area di sedime. Hanno inoltre dedotto l’illegittimità dell’acquisizione nei confronti delle proprietarie, assumendo che non fosse stato loro notificato un autonomo verbale di accertamento dell’inottemperanza e che il mero accertamento non fosse sufficiente a produrre l’effetto acquisitivo. Il Consiglio di Stato ha ritenuto la prima censura infondata e le ulteriori censure inammissibili perché nuove in appello e comunque infondate.
La decisione
L’appello è stato respinto e la sentenza del TAR è stata confermata. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittima l’acquisizione del manufatto abusivo e dell’area di sedime, osservando che tali beni erano già puntualmente identificati nell’ordinanza di demolizione e nell’atto acquisitivo. Il previo frazionamento catastale non è necessario quando il bene e l’area di sedime risultano già precisamente individuati; il frazionamento costituisce un adempimento funzionale alla definizione della consistenza dell’area, non un requisito indefettibile dell’acquisizione. La censura relativa alla mancata notifica di un autonomo atto di accertamento dell’inottemperanza è stata dichiarata inammissibile perché proposta per la prima volta in appello. Nel merito, il Collegio ha comunque rilevato che la determina del 2016 aveva formalmente accertato l’inottemperanza, disposto contestualmente l’immissione in possesso e l’acquisizione e notificato il provvedimento alle proprietarie, assicurando loro la possibilità di difesa. La mancata deduzione e prova dell’avvenuta ottemperanza ha impedito di contestare il presupposto dell’effetto acquisitivo. Le appellanti sono state condannate al pagamento di 4.000 euro di spese del grado, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Il testo richiama i commi 3 e 4.
La mancata ottemperanza all’ordine di demolizione entro il termine previsto comporta l’acquisizione gratuita del bene e dell’area di sedime al patrimonio comunale; l’accertamento dell’inottemperanza consente l’immissione in possesso. La norma statale non subordina l’acquisizione al previo frazionamento catastale, purché l’area sia precisamente individuata.
art. 32, comma 27, lett. d), l. 326/2003
Le opere abusive realizzate su terreno agricolo sottoposto a vincolo paesaggistico e idrogeologico sono state ritenute insuscettibili di sanatoria.
La disposizione è stata applicata dal Comune per respingere l’istanza di condono edilizio relativa al manufatto.
art. 15, comma 3, l.r. 11 agosto 2008, n. 15
L’atto di accertamento dell’inottemperanza all’ingiunzione a demolire definisce la consistenza dell’area da acquisire, previo frazionamento catastale effettuato dall’ufficio tecnico comunale, ovvero, in caso di carenza di organico e/o delle necessarie strumentazioni topografiche, da tecnici esterni all’amministrazione.
Il frazionamento catastale è funzionale alla definizione della consistenza dell’area e non è necessario quando bene e area di sedime siano già puntualmente identificati nell’ordinanza di demolizione e nell’atto di acquisizione.
art. 29 c.p.a.
Il testo richiama il termine decadenziale di 60 giorni.
Le censure relative al legittimo affidamento e al diritto di abitazione, proposte con motivi aggiunti benché deducibili con il ricorso introduttivo, sono state ritenute tardive dal TAR.
Massime di principio
- In caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione, l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale del manufatto abusivo e dell’area di sedime è legittima quando tali beni risultino puntualmente identificati nell’ordinanza demolitoria e nel successivo atto acquisitivo.
- Il previo frazionamento catastale non costituisce, di per sé, condizione necessaria per l’acquisizione ai sensi dell’art. 31 d.P.R. 380/2001, quando la consistenza e i confini del bene e dell’area di sedime siano già sufficientemente determinati dagli atti amministrativi.
- L’acquisizione di un’area ulteriore rispetto al sedime dell’abuso richiede invece una specifica individuazione, quantificazione e motivazione riferita alle norme urbanistiche vigenti; in mancanza, l’atto è illegittimo limitatamente a tale estensione.
- L’accertamento dell’inottemperanza può essere contenuto nello stesso provvedimento che dispone l’immissione in possesso e l’acquisizione, purché il provvedimento sia notificato agli interessati e consenta loro di contestare il presupposto dell’inottemperanza.
- Nel giudizio d’appello sono inammissibili le censure non dedotte in primo grado; tale preclusione opera anche per contestazioni relative alla notificazione dell’accertamento dell’inottemperanza.
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