Sentenza n. 863/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato non stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia nel 2023 con visto e nulla osta per lavoro stagionale agricolo e titolare di permesso rilasciato nel luglio 2024, aveva chiesto la conversione del titolo in permesso per lavoro non stagionale, allegando una proposta di assunzione presso una società con sede a Cremona, documentazione relativa a quattro buste paga dell'attività agricola svolta in provincia di Ragusa, attestanti complessivamente 23 giornate lavorative, e un contratto di locazione. La Prefettura aveva preavvisato il rigetto e poi respinto l'istanza per la mancata dimostrazione di almeno 39 giornate di lavoro stagionale regolare, dell'esistenza del modello Unilav relativo al lavoro stagionale e del certificato di idoneità alloggiativa. Con i primi due motivi il ricorrente ha sostenuto che il requisito dei 39 giorni, previsto da una circolare, fosse meramente indicativo, mentre la legge richiederebbe soltanto almeno tre mesi di attività; ha inoltre dedotto la superfluità del certificato di idoneità alloggiativa, in presenza di contratto di locazione e iscrizione anagrafica, nonché la necessità di considerare la sopravvenuta assunzione presso il nuovo datore di lavoro. Con il terzo motivo ha contestato il difetto di motivazione e di istruttoria e l'omesso bilanciamento degli interessi ai sensi dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998. Con il quarto motivo ha dedotto la violazione dell'art. 8 CEDU e degli artt. 29 e 31 Cost. Il ricorrente ha inoltre affermato di avere lavorato per un periodo più lungo di quello documentato, anche mediante attività non formalizzata e retribuzioni parzialmente in contanti, ma tali allegazioni non sono state dimostrate.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. Il TAR ha ritenuto che l'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 richieda in modo vincolante lo svolgimento di regolare attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi. La soglia di 39 giornate lavorative, prevista dalla circolare interministeriale del 27 ottobre 2023 per il settore agricolo, costituisce una ragionevole traduzione del requisito legale, considerata la natura discontinua del lavoro agricolo, e richiede giornate coperte da regolare contribuzione previdenziale. Il ricorrente ha documentato soltanto 23 giornate e non ha provato ulteriori giornate di lavoro regolare; l'eventuale attività lavorativa in nero è irrilevante perché la norma richiede attività regolare. È stata inoltre ritenuta legittima l'ulteriore ragione ostativa relativa alla mancata produzione del certificato di idoneità alloggiativa. Il contratto di locazione dimostra la disponibilità giuridica dell'alloggio e l'iscrizione anagrafica ne comprova l'utilizzo, ma nessuno dei due elementi dimostra l'idoneità dell'immobile richiesta dall'art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 286/1998 e dall'art. 8-bis, comma 1, d.P.R. 394/1999. Il certificato, richiesto soltanto dopo l'adozione del diniego e prodotto tardivamente in giudizio, è stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 73, comma 1, c.p.a. La motivazione del provvedimento è stata ritenuta puntuale, poiché indicava due autonome ragioni ostative, e non è stato ravvisato alcun difetto di istruttoria. Sono state escluse anche le violazioni dell'art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998, dell'art. 8 CEDU e degli artt. 29 e 31 Cost., non risultando legami familiari o un radicamento significativo in Italia: la famiglia del ricorrente risiedeva all'estero e il soggiorno in Italia durava da circa due anni. La sopravvenuta assunzione presso il nuovo datore di lavoro non è stata considerata, essendo intervenuta senza il necessario nulla osta alla conversione e senza la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.500, oltre rimborso forfettario del 15%.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato.
Il requisito dello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa regolare è vincolante e non meramente indicativo; l'attività non regolare o non coperta da contribuzione non può essere computata.
art. 5-bis, comma 1, lett. a), d.lgs. 286/1998
La disponibilità di un alloggio non è sufficiente: deve essere dimostrata anche l'idoneità dell'alloggio secondo i requisiti previsti dalla legge.
art. 8-bis, comma 1, d.P.R. 394/1999
Il certificato di idoneità alloggiativa costituisce documentazione necessaria ai fini della conversione del permesso di soggiorno e non è sostituito dal contratto di locazione o dall'iscrizione anagrafica.
art. 5, comma 5, d.lgs. 286/1998
Nel caso esaminato non imponeva un diverso esito, non essendo emersi legami familiari in Italia o un significativo radicamento del richiedente nel territorio nazionale.
art. 73, comma 1, c.p.a.
La memoria e i documenti depositati oltre i termini processuali sono inammissibili, salvo il caso di documenti formatisi successivamente alla scadenza del termine.
art. 8 CEDU
Non è stata ravvisata una violazione della vita privata e familiare in assenza di legami familiari in Italia e di un adeguato radicamento nel territorio nazionale.
artt. 29 e 31 Cost.
Non risultano violati quando il richiedente non dimostri l'esistenza di una vita familiare radicata in Italia meritevole di tutela nel procedimento di conversione.
art. 9, comma 3, d.P.C.M. 27 settembre 2023
Costituisce la base normativa della circolare interministeriale che, per il lavoro agricolo stagionale, traduce il requisito dei tre mesi in una media di almeno 13 giornate mensili per tre mesi, pari a 39 giornate complessive.
Massime di principio
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, il requisito dello svolgimento di almeno tre mesi di attività lavorativa regolare previsto dall'art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 è vincolante e non può essere considerato una soglia meramente indicativa.
- Nel settore agricolo, caratterizzato da prestazioni discontinue misurate a giornate, la soglia di almeno 39 giornate lavorative complessive, corrispondenti a una media di 13 giornate mensili per tre mesi e coperte da regolare contribuzione, costituisce una ragionevole applicazione del requisito legale dei tre mesi.
- Ai fini della conversione del permesso di soggiorno rileva soltanto l'attività lavorativa regolare e documentata; le eventuali prestazioni di lavoro nero o non provate non possono essere computate per raggiungere la soglia minima richiesta.
- Il contratto di locazione e l'iscrizione anagrafica dimostrano, rispettivamente, la disponibilità giuridica e l'utilizzo di un alloggio, ma non sostituiscono il certificato di idoneità alloggiativa richiesto dalla disciplina dell'immigrazione.
- La sopravvenuta assunzione presso un nuovo datore di lavoro non consente di ottenere la conversione del permesso se il rapporto è stato instaurato senza il necessario nulla osta alla conversione e senza la sottoscrizione del contratto di soggiorno.
- La tutela della vita privata e familiare e il bilanciamento previsto dalla disciplina dell'immigrazione non impongono il rilascio del titolo quando il richiedente non dimostri legami familiari in Italia né un significativo radicamento nel territorio nazionale.
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