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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49437/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'imputato era stato condannato per bancarotta fraudolenta documentale in quanto, quale titolare della ditta individuale dichiarata fallita, avrebbe tenuto le scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari e omesso il libro cespiti dal 2014 al 2016. Il ricorrente sosteneva che l'attivita era cessata al 31/12/2014, che la contabilita era stata regolarmente tenuta fino al 2014 e che l'omissione derivava da inattivita (con cancellazione dal registro delle imprese nel 2016), non da dolo: l'unica operazione nel 2014 era la cessione di beni i cui proventi erano stati versati in cassa, e quindi non vi sarebbe stato pregiudizio per i creditori; al piu si sarebbe trattato di bancarotta semplice (art. 217 L.F.) per colpa. La Corte distrettuale ha invece ritenuto che, anche per le risultanze dell'attivita del curatore e dalla mancanza delle scritture, vi fossero operazioni bancarie senza causale e che l'omessa tenuta avesse reso impossibile la ricostruzione patrimoniale; la Corte di appello ha espresso che l'omissione aveva natura funzionale a non svelare pagamenti preferenziali a fornitori, così configurando il dolo richiesto per la bancarotta fraudolenta documentale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello avesse adeguatamente motivato sia l'elemento materiale (mancato aggiornamento delle scritture con conseguente impossibilita di ricostruzione del patrimonio) sia l'elemento soggettivo (dolo generico desunto dall'intento funzionale di occultare pagamenti preferenziali). Ha escluso la riqualificazione nella piu lieve fattispecie di bancarotta semplice ex art. 217 L.F. e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F. (bancarotta fraudolenta documentale)

    La bancarotta fraudolenta documentale richiede il dolo generico: la coscienza e la volonta di tenere le scritture in modo irregolare tali da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. Il dolo va desunto con metodo logico-inferenziale e non dal mero accertamento dell'impossibilita di ricostruzione; e' sufficiente la consapevolezza e volonta dell'irregolare tenuta che renda impossibile la ricostruzione, non la specifica volonta di impedire la ricostruzione.

  • art. 217 L.F. (bancarotta semplice)

    La bancarotta semplice puo' essere integrata sia dal dolo sia dalla colpa. Se l'omissione della tenuta delle scritture e' dovuta a negligenza o inattivita senza consapevolezza delle conseguenze, la condotta puo' rientrare nell'art. 217 (fattispecie meno grave) piuttosto che nell'art. 216.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e, in caso di inammissibilita' del ricorso dovuta a profili di colpa emergenti dal ricorso stesso, il versamento di una somma in favore della cassa delle ammende; nella fattispecie e' stato disposto il versamento di euro 3.000,00.

Massime di principio

  • La semplice mancata tenuta o l'interruzione degli aggiornamenti contabili non basta automaticamente ad escludere il dolo: occorre valutare se l'omissione sia funzionale a rendere impossibile la ricostruzione patrimoniale o a occultare operazioni pregiudizievoli per i creditori.
  • Per distinguere bancarotta fraudolenta documentale (art. 216) da bancarotta semplice (art. 217) e' determinante l'elemento soggettivo: il dolo generico deve essere desunto con ragionamenti logico-inferenziali che mostrino la consapevolezza e volonta di rendere irrecuperabili le scritture, mentre la mancanza di tale consapevolezza puo' ricondurre alla colpa (art. 217).
  • La prova del dolo puo' emergere anche da circostanze correlate (es. presenza di pagamenti preferenziali, inconsistenza o assenza di documentazione utile a spiegare accrediti/debiti) e non solo dal dato formale dell'assenza delle scritture.
  • In sede di impugnazione in Cassazione non e' possibile riesaminare liberamente i fatti o la logica motivazione del giudice di merito: vizi di logicita e motivazione devono essere effettivamente comprovati e non meramente riformulati.
  • Se l'attivita aziendale e' cessata e la contabilita non e' stata aggiornata per inattivita', il difensore dovra' produrre elementi documentali che spieghino causali di movimenti bancari e dimostrino l'assenza di intento fraudolento per evitare la ricostruzione del dolo.

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