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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41981/2022 del 07/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due motivi: 1) violazione e falsa applicazione della legge penale sostanziale perché la Corte di merito non aveva riconosciuto la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131‑bis c.p. rispetto alla fattispecie attenuata di ricettazione (secondo/oggi quarto comma art. 648 c.p.); la difesa richiamava altresì la sentenza della Corte costituzionale n. 156/2020 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di parte dell'art. 131‑bis nella parte in cui escludeva l'applicabilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale; 2) nullità del giudizio di secondo grado per vizio dell'avviso di trattazione cartolare, privo dell'indicazione della facoltà dell'imputato di chiedere di presenziare all'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo alla luce della pronuncia della Corte costituzionale n. 156/2020 e del principio che la norma illegittima deve considerarsi "tamquam non fuisset"; ha inoltre verificato il decorso dei termini di prescrizione e constatato che il reato di ricettazione, commesso il 17/10/2011, si è estinto per prescrizione il 21/12/2021 (tenuto conto degli eventi interruttivi e delle sospensioni previste). Per tale motivo la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a) c.p.p. Il secondo motivo è stato ritenuto assorbito dalla declaratoria di estinzione per prescrizione.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen. (causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto)

    "applicabile, in astratto, a tutti i reati \"per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero la pena pecuniaria sola o congiunta alla predetta pena\""; "\"ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale\""

    La Corte di merito aveva limitato l'applicabilità della causa di non punibilità ai soli reati il cui massimo edittale non supera i cinque anni; la Corte costituzionale con la sentenza n.156/2020 ha però dichiarato incostituzionale tale esclusione per i reati privi di minimo edittale, ampliando quindi la portata applicativa dell'art. 131‑bis. Dopo l'eliminazione della limitazione normativa, la causa di non punibilità deve essere valutata anche per reati con massimo superiore a cinque anni ma senza minimo edittale.

  • art. 648 cod. pen. (ricettazione), comma secondo (oggi quarto)

    La fattispecie ascritta all'imputata era la ricettazione nella forma attenuata prevista dal secondo/oggi quarto comma; tale formulazione può dar luogo all'applicazione dell'art. 131‑bis se non è previsto un minimo edittale che impedisca il riconoscimento della particolare tenuità.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 156/2020

    Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 131‑bis nella parte in cui esclude l'applicazione della causa di non punibilità ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva, rendendo quella limitazione non apposta all'ordinamento.

  • art. 2 cod. pen. (effetti nel tempo delle sentenze di legittimità costituzionale)

    La sentenza costituzionale produce effetti sui processi in corso; la norma precedente limitativa si considera come mai esistita (tamquam non fuisset) e va applicata ai procedimenti non definitivamente decisi.

  • art. 157 e art. 161 cod. pen. (calcolo e interruzione della prescrizione)

    Richiamate per il calcolo del termine di prescrizione e per la determinazione degli effetti degli eventi interruttivi occorsi nel corso del processo, utili a stabilire la data di estinzione del reato.

  • art. 83 D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (sospensioni connesse all'emergenza COVID‑19)

    Considerata nella determinazione delle sospensioni dei termini processuali rilevanti per il computo della prescrizione (la Corte ha escluso altre cause di sospensione diverse da quelle indicate dall'art. 83).

  • art. 129 cod. proc. pen. (proscioglimento)

    La Corte ha verificato che dagli atti non emergono cause di proscioglimento che giustifichino un diverso esito rispetto alla declaratoria di estinzione per prescrizione (richiamando il secondo comma dell'art. 129).

  • art. 620, comma 1, lett. a) cod. proc. pen. (annullamento senza rinvio)

    Norma che consente alla Corte di cassazione di annullare senza rinvio la sentenza impugnata quando il reato risulti estinto per qualsiasi causa, come la prescrizione; applicata nella specie.

  • D.L.vo 16 marzo 2015, n. 28 (norma istitutiva dell'art. 131‑bis)

    Riferimento alla fonte normativa che aveva introdotto l'art. 131‑bis nel codice penale, della quale è stata dichiarata in parte l'illegittimità costituzionale.

Massime di principio

  • Se la Corte costituzionale dichiara incostituzionale una limitazione normativa, l'effetto è retroattivo sui processi non definitivamente conclusi: la norma limitativa si considera mai esistita (tamquam non fuisset) e deve essere valutata nelle decisioni successive.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n.156/2020, la causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131‑bis può essere applicata anche ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale, qualora la fattispecie legislativa preveda una pena detentiva che può essere irrogata nella misura minima assoluta.
  • Nei procedimenti ancora pendenti alla data della pronuncia costituzionale i giudici di merito sono obbligati a considerare l'estensione dell'art. 131‑bis; se la valutazione comporta l'estinzione o comunque incide sulla punibilità, la sentenza può essere riformata.
  • Se il reato si estingue per prescrizione prima o durante il giudizio di legittimità, la Corte di cassazione può annullare senza rinvio la sentenza impugnata (art. 620 c.p.p.), rendendo superflua l'ulteriore valutazione di altri vizi processuali rimasti sollevati.
  • Il calcolo della prescrizione richiede attenzione agli eventi interruttivi e alle sospensioni normative (es. disposizioni emergenziali come art. 83 D.L. 18/2020): tali elementi possono determinare il sopravvenire o meno della prescrizione e vanno documentati in atti.
  • Quando si prospetta l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità è necessario verificare sia la misura edittale prevista dal legislatore sia l'eventuale presenza di circostanze che la legge esclude dal computo (es. attenuanti ad effetto speciale) ai fini del corretto inquadramento giuridico.

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