Corte di giustizia, Ordinanza C-288/24
Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 4 luglio 2024. — Procedimento penale a carico di M.R. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Berlin. — Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Procedimento penale – Custodia cautelare dell’imputato – Impatto di una domanda di pronuncia pregiudiziale sul procedimento principale – Rifiuto del giudice del rinvio di proseguire il procedimento di merito prima di aver ricevuto la risposta della Corte – Imperativo di celerità nei procedimenti penali e in particolare nei casi di detenzione – Istanza di ricusazione del giudice adito per legittimo sospetto di parzialità. — Causa C-288/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che il rinvio pregiudiziale deve preservare il proprio effetto utile: il giudice nazionale può svolgere solo atti estranei alle questioni sottoposte, ma non può proseguire il merito con atti collegati alle questioni pregiudiziali in attesa della risposta della Corte. Inoltre, in un procedimento penale con imputato detenuto, non è legittimo fondare la ricusazione del giudice unicamente sul fatto che egli attenda la pronuncia della Corte. La detenzione rafforza l’esigenza di celerità, ma non altera le prerogative del giudice nazionale ai sensi dell’articolo 267 TFUE.
Interpretazione dell’articolo 267 TFUE in un procedimento penale con imputato detenuto: limiti alla prosecuzione del giudizio in attesa della risposta pregiudiziale e insussistenza di una ricusazione fondata sul solo rinvio alla Corte.
La questione giuridica
Se l’articolo 267 TFUE consenta o imponga al giudice del rinvio di compiere, mentre attende la risposta della Corte, atti processuali nel procedimento principale che abbiano una correlazione con le questioni pregiudiziali; e se, in un procedimento penale con imputato in custodia cautelare, il solo fatto che il giudice attenda la decisione della Corte sulla propria domanda pregiudiziale possa giustificare una ricusazione per sospetta parzialità.
Principio di diritto
L’articolo 267 TFUE osta, in un procedimento penale soggetto a un particolare imperativo di celerità perché l’imputato è detenuto, a che il giudice nazionale che ha già adito la Corte prosegua il merito compiendo atti processuali connessi alle questioni pregiudiziali prima di riceverne risposta, poiché ciò rischierebbe di svuotare il rinvio del suo oggetto e di comprometterne l’effetto utile; parimenti, lo stesso articolo osta a che il giudice sia ricusato per il solo fatto di attendere la decisione della Corte sulla domanda pregiudiziale, anche in presenza di un procedimento penale con misura detentiva, poiché una simile ricusazione potrebbe dissuadere i giudici dal ricorrere al meccanismo dell’articolo 267 TFUE.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 6, paragrafo 1, CEDU
- Articolo 47, secondo comma, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Articolo 99 regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 105 regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 53, paragrafo 3, regolamento di procedura della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articolo 23 bis dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
- Articoli 24, 27 e 121 della Strafprozessordnung (StPO)
Interpretazione dell’articolo 267 TFUE in un procedimento penale con imputato detenuto
La Corte di giustizia, con ordinanza dell’Ottava Sezione del 4 luglio 2024, si è pronunciata su un rinvio pregiudiziale del Landgericht Berlin I relativo agli effetti di una domanda pregiudiziale in un procedimento penale con imputato in custodia cautelare e alla possibilità di ricusare il giudice per il solo fatto di attendere la risposta della Corte.
Fatti e procedimento principale
Il procedimento principale riguardava accuse di traffico di stupefacenti a carico di M.R., formulate anche sulla base di dati relativi a telefoni con software "EncroChat". Nel corso del processo era stato emesso un ordine di carcerazione e l’imputato era stato posto in custodia cautelare il 4 maggio 2023. Il Landgericht Berlin aveva dapprima avviato il dibattimento e poi sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte una domanda pregiudiziale in un’altra causa, registrata come Staatsanwaltschaft Berlin II (C‑675/23), relativa all’interpretazione della direttiva 2014/41/UE sull’ordine europeo di indagine penale.
Successivamente, la procura di Berlino e la procura generale hanno impugnato più volte le decisioni del giudice di primo grado, contestando sia la sospensione del procedimento sia la revoca dell’ordine di carcerazione, ritenute incompatibili con l’imperativo di celerità. In questo contesto, la procura ha anche presentato un’istanza di ricusazione contro la presidente del collegio giudicante, sostenendo che il suo rifiuto di fissare l’udienza prima della pronuncia della Corte manifestasse parzialità.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l’articolo 267 TFUE consenta o imponga al giudice nazionale di astenersi dal compiere atti nel procedimento principale che abbiano una correlazione con le questioni pregiudiziali fino alla pronuncia della Corte;
- se l’articolo 267 TFUE osti a che la sospetta parzialità sia fondata esclusivamente sull’attesa della decisione della Corte sulla domanda pregiudiziale;
- se le risposte debbano valere anche quando il procedimento è soggetto a un particolare imperativo di celerità per la presenza di una misura detentiva.
Normativa e principi richiamati
La Corte richiama anzitutto l’articolo 267 TFUE quale chiave di volta del sistema giurisdizionale dell’Unione, fondato sul dialogo da giudice a giudice. Richiama poi:
- l’articolo 6, paragrafo 1, CEDU e l’articolo 47, secondo comma, della Carta, in tema di termine ragionevole;
- l’articolo 267, quarto comma, TFUE, che impone alla Corte di statuire il più rapidamente possibile quando la questione riguarda una persona detenuta;
- l’articolo 23 bis dello Statuto della Corte, relativo ai procedimenti accelerato e d’urgenza;
- gli articoli 99, 105 e 53, paragrafo 3, del regolamento di procedura della Corte;
- gli articoli 24, 27 e 121 della StPO, che disciplinano la ricusazione e la durata della custodia cautelare nel diritto tedesco.
Ragionamento della Corte sulla prima questione
La Corte ribadisce che il rinvio pregiudiziale mira a garantire l’unità, la coerenza e la piena efficacia del diritto dell’Unione. Per preservarne l’effetto utile, il giudice nazionale, dopo il rinvio, può compiere solo atti processuali necessari e relativi ad aspetti estranei alle questioni pregiudiziali. Al contrario, non deve adottare atti che svuotino le questioni del loro oggetto o impediscano di conformarsi alla futura risposta della Corte.
In materia penale, la Corte sottolinea che il diritto a un processo in tempi ragionevoli assume particolare rilievo, soprattutto se l’imputato è detenuto. Proprio per questo il trattato prevede la priorità accelerata delle cause che riguardano persone in stato di detenzione. Tuttavia, il giudice nazionale non è libero di proseguire il merito con atti connessi alle questioni pregiudiziali mentre attende la risposta della Corte.
La soluzione non cambia per il solo fatto che l’imputato sia detenuto per la causa principale: il giudice deve attendere la decisione della Corte, fermo restando che può adottare misure alternative alla detenzione o altri provvedimenti provvisori idonei a garantire i diritti fondamentali dell’interessato.
Ragionamento della Corte sulla seconda questione
La Corte osserva che l’articolo 267 TFUE attribuisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte quando una questione di interpretazione o validità del diritto dell’Unione sia necessaria per decidere la controversia. Una norma o una prassi nazionale non può scoraggiare o ostacolare tale facoltà, altrimenti si comprometterebbe il meccanismo di cooperazione giudiziaria.
Da ciò deriva che una ricusazione basata soltanto sul fatto che il giudice ha deciso di attendere la risposta della Corte alla propria domanda pregiudiziale rischierebbe di dissuadere i giudici dal rinvio. Tale rischio è particolarmente evidente quando la ricusazione comporti la sostituzione del giudice e, in sostanza, una declinazione della sua competenza nel procedimento principale.
La circostanza che il procedimento riguardi una persona detenuta non modifica questa conclusione: l’urgenza derivante dalla detenzione incide sui tempi di trattazione, ma non riduce le prerogative del giudice nazionalmente riconosciute dall’articolo 267 TFUE.
Dispositivo
La Corte ha dichiarato che:
- l’articolo 267 TFUE osta a che, in un procedimento penale soggetto a un imperativo di celerità per la carcerazione dell’imputato, il giudice nazionale che ha già adito la Corte prosegua il merito con atti processuali correlati alle questioni pregiudiziali prima di riceverne risposta;
- l’articolo 267 TFUE osta a che una ricusazione sia ottenuta nei confronti del giudice per il solo fatto che egli attende la decisione della Corte sulla domanda pregiudiziale, anche quando il procedimento principale riguarda una persona detenuta.
Rilievi pratici per gli operatori
La pronuncia è rilevante perché distingue nettamente tra:
- atti processuali compatibili con il rinvio pregiudiziale, se estranei alle questioni sottoposte;
- atti che incidono sul merito e rischiano di pregiudicare l’effetto utile del rinvio.
Per i difensori e per le procure, la decisione chiarisce anche che la mera attesa della pronuncia della Corte non può essere trasformata in indice di parzialità del giudice, salvo che emergano ulteriori elementi concreti. In presenza di imputati detenuti, il rimedio non è forzare il giudice a decidere sul merito prima della Corte, ma utilizzare gli strumenti accelerati previsti dall’ordinamento dell’Unione o misure processuali alternative compatibili con i diritti fondamentali.
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