Cassazione Penale, Sentenza n. 4424/2025 del 04/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la condanna per crollo/disastro colposo contestando: (1) la erronea attribuzione al Dordolo della responsabilità penale perché la Guffanti Vega non avrebbe mai "consegnato" l'opera né dichiarato ultimati i lavori e sarebbe stata sostituita nel 2010 da altra impresa (Eurocostruzioni), con conseguenti ulteriori lavorazioni eseguite da terzi; (2) la mancanza di nesso causale tra le opere provvisorie (tamponatura lignea) realizzate in fase di cantiere e il crollo avvenuto nel luglio 2014, rilevando che il primo smottamento non implica la responsabilità del Dordolo e che la responsabilità sarebbe da attribuire a chi non ha manutenzionato o ripristinato dopo l'8 luglio 2014; (3) la decisione fondata solo sul ruolo formale di legale rappresentante senza prova della effettiva partecipazione o conoscenza dello stato dei luoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la sentenza di merito ha correttamente qualificato il fatto come crollo/disastro colposo e ha adeguatamente motivato l'attribuzione della responsabilità al Dordolo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui l'appaltatore ha un obbligo di cautela perdurante (neminem laedere) e non si svincola automaticamente dall'obbligo di rimuovere o presidiare situazioni di grave pericolo semplicemente perché è stato sostituito; ha altresì ritenuto integrato il nesso di causalità tra la presenza delle opere provvisorie (tamponatura lignea) e la sequenza degli eventi (smottamento dell'8 luglio 2014, poi il cedimento definitivo e la voragine del 26 luglio 2014). La Corte ha ritenuto che il ricorrente fosse a conoscenza della precarietà (anche per dichiarazioni rese) e che abbia omesso controlli, rimozioni o segnalazioni al committente. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il Dordolo condannato al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese legali della parte civile nella misura indicata nel dispositivo.
Norme richiamate
art. 449, comma 1 cod. pen. in relazione all'art. 434, comma 2 cod. pen.
Norme che descrivono il delitto di disastro colposo/ crollo: il fatto è stato qualificato come crollo colposo, consistente in un evento idoneo a mettere in concreto pericolo un numero indeterminato di persone.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen.
Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione relativi alla violazione di legge e al vizio di motivazione/travisamento; il ricorrente le ha invocate per contestare valutazioni di merito ma la Corte le ha ritenute infondate.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.; art. 533, comma 1 cod. proc. pen.; art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Previsione di regole processuali richiamate nelle censure difensive attinenti alla valutazione e all'acquisizione di documenti e alla deduzione di travisamento della prova; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia specificamente indicato atti probatori nuovi o provanti.
art. 40 cod. pen.
Regola sulla causalità: la Corte ha ricostruito il nesso causale rilevando che le condotte omissive e le opere provvisorie si inseriscono nella catena causale che ha portato all'evento, anche considerando atti prodromici (smottamento dell'8 luglio) collegati al cedimento finale.
Principio giurisprudenziale Sez. 4, n. 35840 del 15/06/2021 (P.G. in c. Canella e altri)
Il disastro colposo integra un evento grave e complesso idoneo a mettere in concreto pericolo, valutato ex ante; anche eventi non 'eccezionalmente' grandi possono integrare il reato se rischiano la vita/ integrità di un numero indeterminato di persone.
Giurisprudenza Sez. 4, n. 24692 del 29/03/2016 (Nobilioni)
L'appaltatore ha un obbligo di diligenza perdurante: non può limitarsi a indicare cautele all'operatore subentrato se la sua stessa opera presenta gravi errori di costruzione; l'obbligo di non lasciare senza presidio situazioni di grave pericolo permane.
Giurisprudenza Sez. 4, n. 1511 del 28/11/2013 (Schiano)
Conferma che il subentro di altro operatore non esonera l'appaltatore originario quando la sua condotta ha lasciato opere instabili o pericolose e non ha predisposto adeguate misure di sicurezza.
Massime di principio
- L'appaltatore/legale rappresentante può mantenere responsabilità penale anche dopo l'interruzione dei lavori o il subentro di altra impresa se ha lasciato opere provvisorie o condizioni notevolmente pericolose senza misure di sicurezza o segnalazione.
- La conoscenza dello stato di pericolo (anche ricavabile da dichiarazioni o informazioni ricevute) e l'omissione di interventi, controlli o segnalazioni possono costituire colpa rilevante penalmente.
- Il nesso di causalità nel reato colposo può ricomprendere eventi prodromici: interventi precedenti (es. smottamenti iniziali) collegati temporalmente e causalmente all'evento finale vanno valutati nella catena causale complessiva.
- Il fatto che l'evento si manifesti anni dopo la realizzazione dell'opera non esclude automaticamente la responsabilità se la condizione di pericolo era perdurante e conosciuta.
- Il mero ruolo formale di rappresentante non esclude responsabilità solo se dalla prova emerge che il titolo è stato meramente apparente; tuttavia, l'onere difensivo in Cassazione richiede l'indicazione precisa di atti e prove che dimostrino il travisamento dei fatti dedotti in giudizio.
- In situazioni analoghe il ricorrente deve documentare puntualmente (atti, fatture, comunicazioni) il subentro di terzi e l'effettiva cessazione di qualsiasi potere di vigilanza per sperare in una diversa valutazione della responsabilità.
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