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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10125/2023 del 10/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte d'appello di Napoli che, in sede di rinvio dalla Cassazione, ha escluso la configurabilità della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. Roberto Esposito deduce omissione di motivazione in relazione al suo coinvolgimento nel trasporto e censura la mancata considerazione della mancata acquisizione di dati ponderali della sostanza per ritenere l'ipotesi di lieve entità. Mario Viviani contesta la motivazione per la mancata applicazione dell'art. 73, comma 5, lamentando che la sentenza si è basata solo sul dato ponderale (80,86 g) senza considerare elementi quali l'impiego di quattro persone (segno, secondo la difesa, di scarsa organizzazione) e sostenendo che la Corte avrebbe travisato le prove richiamando un canale con un trafficante internazionale non emerso in giudizio; inoltre contesta la mera congetturalità sulla destinazione della sostanza alla piazza di Salerno.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Quanto a Esposito, gran parte delle censure sulla responsabilità erano già state dedotte in un precedente ricorso dichiarato inammissibile, per cui su quel punto si è formato giudicato; l'annullamento in precedenza disposto era limitato alla sola verifica della possibile qualificazione ai sensi dell'art. 73, comma 5, DPR 309/90. Quanto alla questione della lieve entità, la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale fosse completa e congrua: la sostanza era stata effettivamente sequestrata (80,86 g di eroina), dalla quale potevano ricavarsi circa 832 dosi, il trasporto avvenne con l'uso di due autovetture e "staffette" dimostranti capacità organizzativa; perciò non poteva riconoscersi la lieve entità. Le doglianze dei ricorrenti sono state ritenute generiche e non hanno confutato criticamente gli argomenti decisori, configurando così inammissibilità. Conseguentemente i ricorrenti sono condannati alle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di € 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309

    la norma sulla "lieve entità" va valutata concretamente tenendo conto non solo della quantità/qualità della sostanza ma anche della personalità dell'indagato, dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione; nel caso di specie il dato ponderale, le dosi ricavabili e le modalità di trasporto hanno giustificato l'esclusione della lieve entità

  • art. 110 cod. pen.

    rilevato come titolo di concorso nel reato (concorso tra più persone nel trasporto/detenzione ai fini di spaccio)

  • art. 192 cod. proc. pen.

    invocato dai ricorrenti per dedurre insufficiente o illogica motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione fosse completa e non manifestamente illogica, respingendo la censura

  • art. 616 cod. proc. pen.

    norma che consente di disporre il pagamento in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente quando il ricorso sia dichiarato inammissibile per colpa; applicata per imporre € 3.000,00 a ciascun ricorrente

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13/06/2000

    richiamata in relazione al criterio per la quantificazione della sanzione da disporre a titolo di ammenda per l'inammissibilità; utilizzata per motivare l'onere pecuniario a carico dei ricorrenti

Massime di principio

  • La valutazione della "lieve entità" ai sensi dell'art. 73 DPR 309/90 è concreta: si valutano quantità e qualità della sostanza ma anche personalità dell'agente, modalità, mezzi e circostanze (es. organizzazione del trasporto); non basta il solo dato ponderale se le modalità indicano capacità di rifornimento o organizzazione
  • Se la sostanza è stata sequestrata e quantificata, il dato ponderale e la stima delle dosi ricavabili costituiscono elemento probatorio rilevante per escludere la lieve entità
  • In cassazione sono inammissibili i motivi generici che non confutano criticamente e punto per punto la motivazione della sentenza impugnata: non è ammesso un mero riesame equitativo o una alternativa valutativa del compendio probatorio
  • Se la stessa censura era già stata proposta e dichiarata inammissibile in un precedente ricorso, si forma il giudicato su quella questione a meno che il rinvio sia limitato a specifici profili (occorre verificare l'oggetto dell'annullamento e del rinvio)
  • I ricorrenti che propongono censure manifestamente aspecifiche o già decise rischiano non solo l'inammissibilità del ricorso ma anche l'onere di pagare somme a titolo di ammenda ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

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