Cassazione Penale, Sentenza n. 25761/2023 del 14/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata valutazione della memoria difensiva trasmessa, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 149/2020, nel giudizio d'appello celebrato in forma cartolare. Nella memoria, depositata tardivamente, si chiedeva l'assoluzione per difetto di imputabilità e veniva prodotta documentazione medica a supporto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 23 comma 5 d.l. n. 149/2020 (trasfuso nell'art. 23-bis comma 4 del d.l. n. 137/2020), nel procedimento cartolare le memorie devono essere trasmesse entro cinque giorni prima dell'udienza e che tale termine ha natura perentoria. Il difensore ha depositato la memoria l'11 ottobre 2022 per l'udienza del 13 ottobre (termine scadente il 7 ottobre), pertanto la Corte d'appello ha correttamente escluso la documentazione tardiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende. Si segnala che la sentenza di appello aveva condannato l'imputato a 1 anno di reclusione per simulazione di reato e aveva dichiarato estinto per prescrizione il reato di truffa.
Norme richiamate
d.l. n. 149 del 2020, art. 23 comma 5
Stabilisce il termine per il deposito delle memorie nel giudizio cartolare; il termine è inteso come perentorio e funzionale a garantire il contraddittorio e l'istruttoria del giudizio
d.l. n. 137 del 2020, art. 23-bis comma 4
Norma assimilata che prevede il termine di cinque giorni per il deposito delle conclusioni nella procedura cartolare; interpretata dalla giurisprudenza come perentoria
Giurisprudenza: Sez. 6, n. 18483 del 29/03/2022
"Nel giudizio cartolare d'appello celebrato nel vigore della disciplina emergenziale pandemica, il termine di cinque giorni dall'udienza per il deposito delle conclusioni, previsto dall'art. 23-bis, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria perché il suo rispetto è imprescindibilmente funzionale a consentire il corretto svilupparsi del contraddittorio tra le parti, nonché il necessario spazio di valutazione per il giudice"
La Corte ha affermato che il mancato rispetto del termine autorizza l'esclusione delle memorie depositate oltre il termine e giustifica la loro mancata valutazione
Massime di principio
- Nel giudizio d'appello cartolare introdotto dalle misure emergenziali il termine di deposito delle memorie (5 giorni prima dell'udienza) è perentorio: il mancato rispetto legittima l'esclusione degli atti tardivi.
- Documenti e istanze prodotti oltre il termine perentorio possono essere non considerati anche se contengono elementi rilevanti per la difesa (es. prove di non imputabilità). È quindi essenziale rispettare i termini formali.
- La difesa deve pianificare il deposito delle memorie con anticipo e, se impossibilitata, valutare tempestivamente richieste procedurali (es. istanza di rinvio o diversa modalità di trattazione) prima della scadenza perentoria.
- La Cassazione tende a sanzionare con condanna alle spese e somme a carico del ricorrente i ricorsi manifestamente infondati o inammissibili, specie se derivanti da inosservanza di termini imperativi.
- Se si ritiene che l'esclusione della memoria abbia violato diritti essenziali, occorre documentare la grave ed eccezionale rilevanza dell'omesso esame e la causa ostativa del ritardo; tuttavia la giurisprudenza è rigorosa e richiede motivazioni forti per rimuovere l'esclusione
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