Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2024 del 30/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 22/09/2023 che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena per difetto di specificità dei motivi (art. 591, comma 2 c.p.p.). In Cassazione deduceva due motivi: (1) violazione del diritto al contraddittorio e errata applicazione delle norme processuali (artt. 127, 581, 591 e 610, comma 5-bis c.p.p.), contestando la declaratoria de plano e chiedendo la valutazione delle ragioni che avrebbe potuto fornire (anche con produzione dell'ordinanza di ammissione all'affidamento in prova); (2) contestazione della valutazione della Corte d'appello sulla mancata specificità dei motivi di appello, sostenendo che, seppur brevi, i motivi erano specifici in relazione alla responsabilità e alla determinazione della pena.
La decisione
La Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: ha richiamato la giurisprudenza che definisce il difetto di specificità come la manifesta carenza di una censura chiaramente identificabile e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva motivato come i mezzi di impugnazione non si confrontassero con le argomentazioni del primo grado e fossero generici. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha specificato né il contenuto delle censure né perché la Corte d'appello avrebbe errato. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.
Norme richiamate
art. 591 c.p.p.
Consente alla corte d'appello di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello quando sussiste un manifesto difetto di specificità dei motivi; la Corte interpreta tale difetto come la mancanza di una censura di merito o di legittimità chiaramente identificabile
art. 606 c.p.p.
Fondamento giuridico dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente; la Corte valuta la fondatezza delle doglianze ai sensi di questa disposizione
art. 581 c.p.p.
Norma richiamata nel quadro delle regole sulle impugnazioni; utilizzata come riferimento per la corretta formulazione dei motivi di appello
art. 127 c.p.p.
Riferimento normativo relativo ai poteri e alle procedure; richiamato dal ricorrente nel contesto del diritto al contraddittorio, ma la Corte non ritiene violato tale principio nel caso di manifesta carenza di specificità
art. 610 c.p.p.
Norma citata dal ricorrente come paradigma per distinguere cause di inammissibilità formale e sostanziale; la Corte osserva che solo le cause manifestamente formali possono giustificare la declaratoria de plano
art. 616 c.p.p.
Consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla somma a favore della cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
d.lgs. n.231/2001
art. 52, comma 1 (richiamato nella motivazione di precedente giurisprudenza)
Citato nella discussione giurisprudenziale richiamata dal ricorrente (Sezioni unite) in relazione a fattispecie diverse; non incide sulla decisione di merito nel caso concreto
Massime di principio
- La declaratoria de plano di inammissibilità dell'appello è legittima solo quando sussiste un difetto di specificità manifesto, ossia l'assenza di una censura chiaramente identificabile e capace di innescare una valutazione di merito o di legittimità
- La specificità dei motivi di appello ha due profili: intrinseco (il motivo deve contenere argomentazioni non generiche) ed estrinseco (il motivo deve confrontarsi con le motivazioni del giudice di primo grado); il difetto su entrambi i profili può giustificare l'inammissibilità de plano
- Se la carenza di specificità non è immediatamente riconoscibile e richiede un approfondimento, il principio del contraddittorio impone di coinvolgere le parti prima di dichiarare l'inammissibilità
- Il ricorrente in cassazione deve descrivere compiutamente il contenuto delle censure e spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata; deduzioni meramente assertive o generiche sono inammissibili
- Nel valutare la legittimità di una declaratoria de plano la Corte di legittimità applica una lettura restrittiva delle ipotesi di inammissibilità de plano per tutelare le garanzie della difesa
- La dichiarazione di inammissibilità può avere conseguenze pecuniarie per il ricorrente (spese e ammende) se è ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
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