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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3763/2024 del 30/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza della Corte d'appello di Bologna del 22/09/2023 che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la sentenza del Tribunale di Modena per difetto di specificità dei motivi (art. 591, comma 2 c.p.p.). In Cassazione deduceva due motivi: (1) violazione del diritto al contraddittorio e errata applicazione delle norme processuali (artt. 127, 581, 591 e 610, comma 5-bis c.p.p.), contestando la declaratoria de plano e chiedendo la valutazione delle ragioni che avrebbe potuto fornire (anche con produzione dell'ordinanza di ammissione all'affidamento in prova); (2) contestazione della valutazione della Corte d'appello sulla mancata specificità dei motivi di appello, sostenendo che, seppur brevi, i motivi erano specifici in relazione alla responsabilità e alla determinazione della pena.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il primo motivo manifestamente infondato: ha richiamato la giurisprudenza che definisce il difetto di specificità come la manifesta carenza di una censura chiaramente identificabile e ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello, che aveva motivato come i mezzi di impugnazione non si confrontassero con le argomentazioni del primo grado e fossero generici. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile per genericità, poiché il ricorrente non ha specificato né il contenuto delle censure né perché la Corte d'appello avrebbe errato. Pertanto il ricorso è dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese del procedimento e al pagamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616, comma 1 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 591 c.p.p.

    Consente alla corte d'appello di dichiarare de plano l'inammissibilità dell'appello quando sussiste un manifesto difetto di specificità dei motivi; la Corte interpreta tale difetto come la mancanza di una censura di merito o di legittimità chiaramente identificabile

  • art. 606 c.p.p.

    Fondamento giuridico dei motivi di ricorso per cassazione dedotti dal ricorrente; la Corte valuta la fondatezza delle doglianze ai sensi di questa disposizione

  • art. 581 c.p.p.

    Norma richiamata nel quadro delle regole sulle impugnazioni; utilizzata come riferimento per la corretta formulazione dei motivi di appello

  • art. 127 c.p.p.

    Riferimento normativo relativo ai poteri e alle procedure; richiamato dal ricorrente nel contesto del diritto al contraddittorio, ma la Corte non ritiene violato tale principio nel caso di manifesta carenza di specificità

  • art. 610 c.p.p.

    Norma citata dal ricorrente come paradigma per distinguere cause di inammissibilità formale e sostanziale; la Corte osserva che solo le cause manifestamente formali possono giustificare la declaratoria de plano

  • art. 616 c.p.p.

    Consente la condanna del ricorrente alle spese del procedimento e alla somma a favore della cassa delle ammende quando sussistono profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

  • d.lgs. n.231/2001

    art. 52, comma 1 (richiamato nella motivazione di precedente giurisprudenza)

    Citato nella discussione giurisprudenziale richiamata dal ricorrente (Sezioni unite) in relazione a fattispecie diverse; non incide sulla decisione di merito nel caso concreto

Massime di principio

  • La declaratoria de plano di inammissibilità dell'appello è legittima solo quando sussiste un difetto di specificità manifesto, ossia l'assenza di una censura chiaramente identificabile e capace di innescare una valutazione di merito o di legittimità
  • La specificità dei motivi di appello ha due profili: intrinseco (il motivo deve contenere argomentazioni non generiche) ed estrinseco (il motivo deve confrontarsi con le motivazioni del giudice di primo grado); il difetto su entrambi i profili può giustificare l'inammissibilità de plano
  • Se la carenza di specificità non è immediatamente riconoscibile e richiede un approfondimento, il principio del contraddittorio impone di coinvolgere le parti prima di dichiarare l'inammissibilità
  • Il ricorrente in cassazione deve descrivere compiutamente il contenuto delle censure e spiegare perché la decisione impugnata sarebbe errata; deduzioni meramente assertive o generiche sono inammissibili
  • Nel valutare la legittimità di una declaratoria de plano la Corte di legittimità applica una lettura restrittiva delle ipotesi di inammissibilità de plano per tutelare le garanzie della difesa
  • La dichiarazione di inammissibilità può avere conseguenze pecuniarie per il ricorrente (spese e ammende) se è ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità

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