Cassazione Penale, Sentenza n. 49243/2023 del 11/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per detenzione di arma da guerra (Skorpion automatica con caricatore e munizioni) deducendo: 1) errata qualificazione giuridica del fatto, sostenendo che l'arma fosse in realtà un'arma comune da sparo e non un'arma di tipo bellico, richiamando la somiglianza con modelli certificati come armi comuni e determinazioni del banco di prova; 2) vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, perché la diversa qualificazione (arma comune da sparo) avrebbe dovuto incidere sulla determinazione della pena.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché formulato per la prima volta in Cassazione e non proposto in appello (violazione del divieto di nuovi motivi in sede di legittimità), sicché la Corte non ha potuto riesaminare la ricostruzione fattuale. Il secondo motivo è stato ritenuto anch'esso inammissibile perché diverso da quello proposto in appello e, comunque, consequenziale al primo motivo non accolto, risultando manifestamente infondato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Legge 14 ottobre 1974, n. 497, art. 10
Norma sostanziale che punisce la detenzione di arma da guerra; il ricorrente era stato condannato per violazione di questa disposizione in relazione alla detenzione dell'arma Skorpion.
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3, ultimo periodo
Principio procedurale che impedisce alla Corte di Cassazione di esaminare motivi non formulati in appello; rende inammissibile il motivo nuovo introdotto direttamente in Cassazione.
Disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, art. 173
Limiti procedurali per i motivi di ricorso in Cassazione; il ricorso deve restare nei limiti stretti previsti da tale disposizione e non può introdurre fatti nuovi non valutati dal giudice di merito.
Codice di procedura penale, art. 616, comma 1
Prevede la condanna alle spese processuali e il pagamento alla Cassa delle ammende in caso di decisione che chiude il procedimento (es. inammissibilità del ricorso).
Giurisprudenza citata: Cass. Sez. 6, sent. n. 6578 del 25/01/2013 (Piacentini)
Principio consolidato secondo cui la Corte di Cassazione può procedere a riqualificazione giuridica introdotta per la prima volta solo entro i limiti del fatto storicamente ricostruito dai giudici di merito; non è consentito fondare una riqualificazione su fatti o elementi probatori mai sottoposti al giudice del merito.
Massime di principio
- In Cassazione non si possono introdurre motivi nuovi che non siano stati proposti in appello; tali motivi sono inammissibili per carenza di previa valutazione da parte del giudice di merito.
- La Corte di Cassazione esamina questioni di diritto e non valuta nuovamente la prova: la riqualificazione giuridica tardiva è possibile solo se compatibile con la ricostruzione fattuale già operata dai giudici di merito e non richiede accertamenti probatori nuovi.
- Se la difesa intende ottenere una diversa qualificazione dell'arma (es. arma comune da sparo invece di arma da guerra) deve sollevare tale questione già in appello e allegare gli elementi probatori e le perizie (certificazioni del banco di prova, pareri tecnici) necessari per modificare la valutazione dei fatti.
- Le questioni di trattamento sanzionatorio dipendono dalla qualificazione giuridica del fatto: richieste di rideterminazione della pena per effetto di diversa inquadratura normativa devono essere formulate e motivate in sede di merito (appello) per essere considerate in Cassazione.
- Strategia difensiva consigliata in casi analoghi: provvedere, già in primo grado e in appello, a produrre documentazione tecnica e perizie che comprovino la natura non bellica dell'arma; articolare chiaramente in appello ogni motivo di diritto e di fatto che si intenda poi portare in Cassazione.
- La Corte può condannare il ricorrente alle spese e a somme alla Cassa delle ammende se il ricorso è dichiarato inammissibile; valutare pertanto la fondatezza e la completezza dei motivi prima di proporre ricorso per cassazione.
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