Sentenza del 11/01/2021 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2013-2016 relativi a rettifiche per trasferimento di utili tra imprese infragruppo: l'Ufficio aveva aumentato il reddito imponibile ritenendo sproporzionati i costi del personale dirigenziale e il mark-up applicato sugli acquisti dalla controllante spagnola, ipotizzando che il personale svolgesse funzioni non remunerate a favore della capogruppo e che le perdite reiterate fossero sintomo di transfer pricing.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio: non sono state fornite prove attendibili e specifiche circa lo svolgimento, da parte del personale della società verificata, di funzioni rilevanti e non remunerate a vantaggio del gruppo né è stato dimostrato in modo convincente che i costi della materia prima avrebbero dovuto essere inferiori. I contratti di lavoro sono risultati conformi al CCNL di settore; la commissione ha quindi respinto l'appello e compensato integralmente le spese di lite.
Norme richiamate
Norma richiamata dall'Ufficio come base giuridica per le rettifiche di transfer pricing; il Collegio ha osservato che negli atti impugnati l'addebito era sufficientemente chiaro come fondato su questa disposizione, ma ha ritenuto che l'applicazione richieda una adeguata dimostrazione fattuale da parte dell'Amministrazione.
art. 41 Cost.
Richiamato dai giudici di primo grado per giustificare il ricarico applicato dall'impresa nella strategia commerciale; menzionato nella fase istruttoria ma non decisivo per la CTR che ha deciso in base all'insufficienza probatoria dell'Ufficio.
art. 63 TFUE (secondo comma)
Citato in primo grado con riferimento alla qualificazione delle controprestazioni; non è risultato determinante nella decisione di appello la quale si è concentrata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione finanziaria.
art. 27, comma 2, D.L. n. 137/2020
Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento dell'udienza con scambio di note scritte e modalità telematiche durante l'emergenza Covid-19; richiamata nel procedimento ma non rilevante ai fini del merito fiscale.
CCNL commercio
Accordo collettivo di riferimento per i contratti di lavoro dei dipendenti della contribuente; il Collegio ha ritenuto i contratti conformi al CCNL, elemento che ha inciso sulla valutazione dell'assenza di funzioni occulte o non remunerate.
Massime di principio
- In materia di transfer pricing l'Amministrazione ha l'onere di provare in modo specifico e documentato che le operazioni infragruppo non sono avvenute a condizioni di mercato: rilievi generici o deduzioni non supportate da elementi concreti non sono sufficienti.
- La presenza di retribuzioni elevate o di perdite reiterate non costituisce automaticamente prova di elusione o di trasferimento di utili: è necessario dimostrare il nesso funzionale tra le attività svolte, la loro effettiva destinazione al gruppo e l'assenza di adeguata remunerazione.
- I contratti di lavoro conformi al CCNL e coerenti con le mansioni svolte costituiscono un elemento di difesa rilevante; il giudice richiede prove aggiuntive per ritenere che il personale svolga funzioni occulte a favore della capogruppo.
- Il processo-verbale di constatazione (PVC) e gli atti di verifica hanno valore probatorio, ma se non corredati da documentazione e da ragionamenti probatori specifici possono risultare insufficienti a giustificare rettifiche tributarie.
- L'Ufficio deve indicare chiaramente la norma violata nell'avviso di accertamento (es. art. 110, comma 7, TUIR); tuttavia l'indicazione normativa non sostituisce la necessità di una prova fattuale adeguata a supporto della rettifica.
- Nel caso di contestazioni di transfer pricing è utile per il contribuente produrre comparabili, documentazione sui mark-up applicati, e ogni elemento che dimostri la congruità delle condizioni infragruppo per superare la presunzione di anomalia.
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