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Sentenza

Sentenza del 11/01/2021 n. 69 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione degli avvisi di accertamento per gli anni 2013-2016 relativi a rettifiche per trasferimento di utili tra imprese infragruppo: l'Ufficio aveva aumentato il reddito imponibile ritenendo sproporzionati i costi del personale dirigenziale e il mark-up applicato sugli acquisti dalla controllante spagnola, ipotizzando che il personale svolgesse funzioni non remunerate a favore della capogruppo e che le perdite reiterate fossero sintomo di transfer pricing.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha rigettato l'atto di appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della contribuente. Il Collegio ha ritenuto che l'Ufficio non avesse assolto l'onere probatorio: non sono state fornite prove attendibili e specifiche circa lo svolgimento, da parte del personale della società verificata, di funzioni rilevanti e non remunerate a vantaggio del gruppo né è stato dimostrato in modo convincente che i costi della materia prima avrebbero dovuto essere inferiori. I contratti di lavoro sono risultati conformi al CCNL di settore; la commissione ha quindi respinto l'appello e compensato integralmente le spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 110, comma 7, TUIR

    Norma richiamata dall'Ufficio come base giuridica per le rettifiche di transfer pricing; il Collegio ha osservato che negli atti impugnati l'addebito era sufficientemente chiaro come fondato su questa disposizione, ma ha ritenuto che l'applicazione richieda una adeguata dimostrazione fattuale da parte dell'Amministrazione.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato dai giudici di primo grado per giustificare il ricarico applicato dall'impresa nella strategia commerciale; menzionato nella fase istruttoria ma non decisivo per la CTR che ha deciso in base all'insufficienza probatoria dell'Ufficio.

  • art. 63 TFUE (secondo comma)

    Citato in primo grado con riferimento alla qualificazione delle controprestazioni; non è risultato determinante nella decisione di appello la quale si è concentrata sul mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte dell'Amministrazione finanziaria.

  • art. 27, comma 2, D.L. n. 137/2020

    Norma procedurale che ha consentito lo svolgimento dell'udienza con scambio di note scritte e modalità telematiche durante l'emergenza Covid-19; richiamata nel procedimento ma non rilevante ai fini del merito fiscale.

  • CCNL commercio

    Accordo collettivo di riferimento per i contratti di lavoro dei dipendenti della contribuente; il Collegio ha ritenuto i contratti conformi al CCNL, elemento che ha inciso sulla valutazione dell'assenza di funzioni occulte o non remunerate.

Massime di principio

  • In materia di transfer pricing l'Amministrazione ha l'onere di provare in modo specifico e documentato che le operazioni infragruppo non sono avvenute a condizioni di mercato: rilievi generici o deduzioni non supportate da elementi concreti non sono sufficienti.
  • La presenza di retribuzioni elevate o di perdite reiterate non costituisce automaticamente prova di elusione o di trasferimento di utili: è necessario dimostrare il nesso funzionale tra le attività svolte, la loro effettiva destinazione al gruppo e l'assenza di adeguata remunerazione.
  • I contratti di lavoro conformi al CCNL e coerenti con le mansioni svolte costituiscono un elemento di difesa rilevante; il giudice richiede prove aggiuntive per ritenere che il personale svolga funzioni occulte a favore della capogruppo.
  • Il processo-verbale di constatazione (PVC) e gli atti di verifica hanno valore probatorio, ma se non corredati da documentazione e da ragionamenti probatori specifici possono risultare insufficienti a giustificare rettifiche tributarie.
  • L'Ufficio deve indicare chiaramente la norma violata nell'avviso di accertamento (es. art. 110, comma 7, TUIR); tuttavia l'indicazione normativa non sostituisce la necessità di una prova fattuale adeguata a supporto della rettifica.
  • Nel caso di contestazioni di transfer pricing è utile per il contribuente produrre comparabili, documentazione sui mark-up applicati, e ogni elemento che dimostri la congruità delle condizioni infragruppo per superare la presunzione di anomalia.

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