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Sentenza

Sentenza n. 2677/2026 - Palermo, Sezione 5

Giustizia amministrativa202500119

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dalla graduatoria dei beneficiari dei contributi regionali per il 2024 destinati agli organismi professionali del teatro, nonché decreto confermativo e decreto di impegno delle somme in favore degli altri beneficiari

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (assessorato regionale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione ha impugnato i decreti regionali del 25 novembre e del 12 dicembre 2024, nonché il decreto di impegno del 23 dicembre 2024, che l’avevano esclusa dal contributo previsto dall’art. 12 della l.r. 25/2007 per il 2024, ritenendola un organismo amatoriale e quindi priva del requisito della professionalità richiesto dalla legge e dall’avviso. Con il primo motivo ha dedotto la violazione delle garanzie procedimentali, lamentando che le note del 19 e 21 novembre 2024 non costituissero rituale preavviso di rigetto, che il decreto fosse stato adottato prima della scadenza del termine per presentare osservazioni e che il provvedimento confermativo non motivasse il mancato accoglimento della memoria del 9 dicembre 2024. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione della l.r. 25/2007, dell’art. 18 Cost. ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e travisamento: ha sostenuto di essere un organismo professionale che organizzava stagioni teatrali, richiamando la propria attività pluriennale, la documentazione contabile e contributiva e il personale dipendente; ha contestato che l’affiliazione alla Federazione Italiana Teatro Amatori potesse dimostrare la natura amatoriale e ha invocato il possesso dei requisiti per la III fascia prevista dall’art. 6, comma 6, l.r. 25/2007. Ha inoltre sostenuto che l’esclusione discriminasse la libertà associativa garantita dall’art. 18 Cost. Con il terzo motivo ha lamentato difetto di motivazione, ritenendo apodittica la qualificazione dell’associazione come amatoriale.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Il primo motivo è infondato: il preavviso di rigetto non si applica alle procedure di finanziamento pubblico assimilabili a procedure concorsuali, caratterizzate da avviso, regole predeterminate e selezione delle domande. In ogni caso, il contraddittorio era stato assicurato dalle note del 19 e 21 novembre, con cui l’Amministrazione aveva comunicato l’esclusione e valutato la documentazione integrativa; l’istanza del 9 dicembre era una richiesta di riesame, puntualmente riscontrata il 12 dicembre. Il secondo motivo è infondato: la professionalità costituisce requisito preliminare per accedere al contributo; solo dopo averne accertato la sussistenza può porsi la questione della fascia di appartenenza ai sensi dell’art. 6, comma 6, l.r. 25/2007. La valutazione di natura amatoriale non è viziata da travisamento o insufficienza istruttoria, poiché si fonda su elementi convergenti: affiliazione alla F.I.T.A., richiesta di agibilità per soli tre spettacoli nel 2023 e tre nel 2024 e contenuto dello Statuto, che prevede finalità non lucrative e prestazioni degli associati personali, spontanee e gratuite, consentendo lavoro retribuito solo in caso di necessità. L’esclusione non è stata determinata dalla mera adesione alla F.I.T.A., ma dalla carenza del requisito professionale, desunta anche da tale elemento; pertanto non è stata accolta la censura fondata sull’art. 18 Cost. Il terzo motivo è infondato: le note istruttorie, in particolare quella del 21 novembre 2024, esplicitavano gli elementi e il percorso logico alla base della qualificazione amatoriale, rendendo comprensibili le ragioni dell’esclusione. Spese compensate per la peculiarità della vicenda e per le oscillazioni dell’Amministrazione nella valutazione della professionalità dell’associazione nel triennio 2023-2025.

Norme richiamate

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Come noto, l’art. 10 bis, l. n. 241 del 1990 esclude l’applicabilità dell’istituto della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento delle istanze relative a procedure concorsuali, ricomprendo nelle stesse tutte quelle connotate dalla previa pubblicazione di un avviso di partecipazione, con la fissazione delle regole per ciascun partecipante e la successiva selezione delle domande.

    Il preavviso di rigetto non trova applicazione alle procedure concorsuali e, secondo il TAR, neppure alle procedure di finanziamento pubblico strutturate mediante un avviso, regole predeterminate e selezione delle domande.

  • art. 11-bis, comma 4, l.r. 10/1991

    Il motivo è infondato, perché l’istituto del preavviso di rigetto, per espressa previsione legislativa (art. 11 bis, comma 4, l.r. n. 10/1991 e art. 10 bis l. 241/990), non si applica alle procedure concorsuali, alle quali sono assimilabili – per consolidato orientamento giurisprudenziale – le procedure di finanziamento pubblico come quella in esame.

    La disciplina regionale esclude il preavviso di rigetto nelle procedure concorsuali; la regola si estende alle procedure di finanziamento pubblico assimilabili.

  • art. 12 l.r. 25/2007

    La natura professionale dell’organismo richiedente costituisce, in altre parole, prerequisito di base della contribuzione, in mancanza del quale non si pone nemmeno la questione della fascia di riferimento astrattamente invocabile ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L.R. 25/2007, che non può che riguardare soggetti dei quali sia acclarata a monte la natura professionale.

    Per accedere al contributo destinato agli organismi professionali del teatro siciliano è necessario possedere preliminarmente la natura professionale; la classificazione per fasce non può supplire alla mancanza di tale requisito.

  • art. 6, comma 6, l.r. 25/2007

    La natura professionale dell’organismo richiedente costituisce, in altre parole, prerequisito di base della contribuzione, in mancanza del quale non si pone nemmeno la questione della fascia di riferimento astrattamente invocabile ai sensi dell’art. 6, comma 6, della L.R. 25/2007, che non può che riguardare soggetti dei quali sia acclarata a monte la natura professionale.

    I requisiti delle fasce disciplinate dall’art. 6, comma 6, rilevano soltanto per organismi la cui natura professionale sia già stata accertata.

Massime di principio

  • Nelle procedure di finanziamento pubblico organizzate tramite avviso, con regole predeterminate e selezione delle domande, non si applica il preavviso di rigetto previsto dall’art. 10-bis l. 241/1990, in quanto tali procedure sono assimilabili a quelle concorsuali.
  • Quando una misura di finanziamento è riservata per legge e avviso a organismi professionali, la natura professionale costituisce requisito preliminare di accesso: l’eventuale classificazione del richiedente in una fascia prevista dalla disciplina del contributo rileva solo dopo il positivo accertamento di tale requisito.
  • La qualificazione di un’associazione teatrale come amatoriale può essere desunta da una valutazione complessiva di elementi convergenti, tra cui le previsioni statutarie sulle prestazioni volontarie e gratuite degli associati, la limitata richiesta di agibilità per gli spettacoli e l’affiliazione a una federazione di teatro amatoriale; l’affiliazione, considerata nel quadro complessivo, non equivale da sola a un divieto di accesso al contributo.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatoriePartecipazione al procedimentoMotivazione del provvedimento
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPartecipazione procedimentaleDifetto di istruttoriaDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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