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Sentenza

Sentenza n. 872/2026 - Torino, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 566/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 1645/2024 del Tribunale di Torino Sezione Lavoro, pubblicata in data 26.02.2025, notificata il 12.03.2025 e passata in giudicato, con cui il Tribunale del Lavoro condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione a parte ricorrente della retribuzione professionale docente dell'importo di euro 746,70

Giustizia amministrativa202600245

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento di euro 746,70 a titolo di retribuzione professionale docente, oltre agli accessori dovuti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditore)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile n. 566/2025 del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, notificata al Ministero e passata in giudicato. Ha chiesto l'ordine di pagamento delle somme liquidate, in linea capitale e per interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha contestato l'omessa esecuzione. Il TAR ha verificato la conformità della sentenza azionata all'originale, la regolare notificazione via PEC presso il domicilio reale dell'amministrazione e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda di ottemperanza, ritenendo sussistenti sia i presupposti processuali sia l'inadempimento dell'amministrazione. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza civile e di pagare al ricorrente le somme liquidate, entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza di ottemperanza. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato sin d'ora commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario della direzione generale competente, assegnando al commissario un ulteriore termine di sessanta giorni per l'esecuzione. Il compenso del commissario è stato ritenuto compreso in quello percepito dall'amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso dell'eventuale contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari. Il TAR ha disposto la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti del Lazio, considerata la serialità dell'inerzia ministeriale nell'esecuzione di analoghi giudicati civili.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato, adottando anche le misure necessarie a garantirne l'attuazione.

  • art. 475 c.p.c.

    Consente l'attestazione di conformità della sentenza all'originale ai fini della notificazione e dell'esecuzione.

  • art. 3, comma 34, d.lgs. n. 149/2022

    Ha riformulato l'art. 475 c.p.c., richiamato per la conformità della sentenza azionata.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell'avvio di azioni esecutive nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR ne afferma l'applicabilità anche al giudizio di ottemperanza.

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    Rilevante per la nomina del commissario ad acta quale misura sostitutiva in caso di persistente inottemperanza, anche se il testo richiama genericamente l'art. 114 c.p.a.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale definitivo sia stato regolarmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 per l'esecuzione coattiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Nel giudizio di ottemperanza a un giudicato civile di condanna pecuniaria, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il pagamento delle somme riconosciute nel titolo, comprensive degli interessi legali dovuti.
  • In presenza di perdurante inerzia dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, subordinando l'intervento sostitutivo all'inutile decorso del termine assegnato per l'adempimento e alla tempestiva segnalazione del creditore.
  • La reiterata mancata esecuzione, da parte di un'amministrazione, di giudicati relativi a obbligazioni pecuniarie può giustificare la trasmissione della pronuncia alla Procura regionale della Corte dei conti per le eventuali valutazioni di competenza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietàTermini del procedimento

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