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Ordinanza

Ordinanza n. 72/2026 - Trento, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TRGA Trentino-Alto Adige - Trento, Sez. UnicaOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione dell’Agenzia Provinciale per i Pagamenti del Settore Agricoltura recante la presa d’atto della risoluzione dei contratti di concessione di terreni demaniali e la conseguente decadenza del titolo di conduzione, con rigetto della Domanda Unica e dell’istanza di assegnazione di titoli da riserva nazionale

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato gli atti con i quali l’Agenzia Provinciale per i Pagamenti del Settore Agricoltura ha respinto la Domanda Unica relativa ai pagamenti diretti e la connessa istanza di assegnazione di titoli da riserva nazionale, ritenendo venuto meno l’idoneo titolo di conduzione dei terreni dichiarati nel fascicolo aziendale. Il provvedimento dell’Agenzia si fondava sulla precedente determinazione del Comune di Lucoli di risoluzione dei contratti di concessione dei terreni demaniali destinati al pascolo. La ricorrente ha dedotto sia l’illegittimità derivata dell’atto dell’Agenzia, riproponendo i motivi formulati contro la determinazione comunale, sia vizi autonomi dell’atto provinciale; ha inoltre chiesto la riunione con altro ricorso proposto contro la determinazione comunale e la sospensione cautelare degli atti impugnati. La Provincia ha eccepito il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia, l’insussistenza dei presupposti per la riunione e l’incompetenza territoriale del TRGA di Trento, chiedendo anche la sospensione del giudizio per pregiudizialità. Il Comune ha parimenti eccepito l’incompetenza territoriale in favore del TAR Abruzzo, sede di L’Aquila.

La decisione

Il Collegio ha preliminarmente respinto la richiesta di riunione, rilevando che la riunione dei ricorsi connessi è facoltativa e discrezionale, che le parti dei due giudizi non coincidono e che i ricorsi si trovano in diverso stato processuale. Ha quindi esaminato d’ufficio la competenza territoriale, questione preliminare anche rispetto alla domanda cautelare. Applicando l’art. 13, comma 1, c.p.a., ha ritenuto prevalente il criterio degli effetti diretti dell’atto rispetto a quello della sede dell’amministrazione emanante. Il provvedimento dell’Agenzia, pur adottato da un’amministrazione avente sede in Trentino, produce i propri effetti diretti in relazione all’attività agricola e ai terreni situati nel Comune di Lucoli, in Abruzzo. Il Collegio ha individuato quale atto sostanzialmente determinante la risoluzione comunale delle concessioni, dalla quale deriva il venir meno del titolo di conduzione e, quindi, il presupposto dell’atto dell’Agenzia. Non è stata ritenuta rilevante la sede legale dell’impresa ricorrente, poiché l’art. 13 c.p.a. non la contempla tra i criteri di collegamento e gli effetti dei finanziamenti agricoli devono essere parametrati all’attività concretamente localizzata sui terreni oggetto di sostegno. Il TRGA di Trento ha pertanto dichiarato la propria incompetenza territoriale e indicato quale giudice competente il TAR Abruzzo, L’Aquila, davanti al quale la causa potrà essere riassunta nei termini di legge. Le spese sono state compensate in ragione dell’esistenza di orientamenti non univoci.

Norme richiamate

  • art. 13 c.p.a.

    Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all’ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede.

    La competenza territoriale si determina, in via complementare, sulla base della sede dell’autorità emanante e degli effetti diretti dell’atto; il criterio degli effetti diretti prevale quando il provvedimento incide su un’attività o su beni localizzati in una determinata regione.

  • art. 15 c.p.a.

    Il difetto di competenza è rilevabile d’ufficio finché la causa non è decisa in primo grado; il giudice, se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente.

    Il giudice amministrativo può rilevare d’ufficio l’incompetenza territoriale fino alla decisione di primo grado e deve indicare il tribunale competente per la riassunzione.

  • art. 55, comma 13, c.p.a.

    Il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 4.

    La domanda cautelare non può essere esaminata nel merito dal giudice che dubiti della propria competenza territoriale; in tal caso deve essere adottata la pronuncia prevista dall’art. 15, comma 4, c.p.a.

  • art. 70 c.p.a.

    La riunione dei ricorsi connessi attiene ad una scelta facoltativa e discrezionale del giudice.

    La connessione tra ricorsi non determina un obbligo di riunione, soprattutto quando i giudizi abbiano parti diverse o si trovino in differenti fasi processuali.

  • art. 79 c.p.a.

    È stato richiamato dalla Provincia in relazione alla richiesta di sospensione del giudizio per il rapporto di pregiudizialità tra l’atto comunale presupposto e il provvedimento dell’Agenzia; la questione non è stata esaminata nel merito per la declinatoria di competenza.

  • art. 295 c.p.c.

    È stato richiamato dalla Provincia quale fondamento della richiesta di sospensione necessaria del giudizio; la questione non è stata decisa.

  • art. 4 Reg. (UE) n. 640/2014

    La controversia sostanziale comprendeva anche il mancato riconoscimento della forza maggiore e delle circostanze eccezionali, ma il giudice non ha esaminato tali profili per difetto di competenza territoriale.

  • Reg. (UE) n. 1307/2013

    Costituiva il quadro normativo dei pagamenti diretti e dell’istanza di assegnazione dei titoli da riserva nazionale; tali questioni non sono state definite nel merito.

Massime di principio

  • Ai fini della competenza territoriale prevista dall’art. 13, comma 1, c.p.a., il criterio degli effetti diretti dell’atto prevale sul criterio della sede dell’amministrazione emanante quando il provvedimento riguarda un’attività economica, un bene o un’iniziativa concretamente localizzati in una determinata regione.
  • Nel caso di provvedimenti relativi a finanziamenti o pagamenti pubblici collegati allo svolgimento di attività agricole su specifici terreni, gli effetti diretti devono essere riferiti al luogo in cui sono situati i terreni e si realizza l’attività oggetto di sostegno, non alla sede legale dell’impresa beneficiaria.
  • Quando un provvedimento di pagamento o di concessione di un’agevolazione si fonda esclusivamente sul venir meno di un titolo amministrativo presupposto relativo a beni o attività localizzati in una determinata regione, il provvedimento presupposto contribuisce a radicare la competenza territoriale del TAR del luogo di localizzazione dell’attività.
  • La sede legale o il domicilio del ricorrente non costituiscono, di per sé, criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 13 c.p.a.
  • La riunione di ricorsi connessi è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice e può essere negata quando le parti non coincidono o i giudizi si trovano in differenti stati processuali.
  • Il giudice amministrativo può adottare misure cautelari soltanto dopo aver ritenuto sussistente la propria competenza territoriale; in caso contrario deve dichiarare l’incompetenza e indicare il giudice competente per la riassunzione.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaBandi di finanziamento e graduatorie
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiRiparto di giurisdizioneLegittimazione e interesse a ricorrereTutela cautelare

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