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Sentenza

Sentenza del 06/03/2024 n. 5981 - Corte di Cassazione

Cartella - Notifica - Inesistenza -Vizi - Raggiungimento dello scopo.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava la validità della cartella di pagamento emessa per il mancato versamento di imposte Irpef e addizionali relative all'anno 2006, sollevando vizi riguardanti la notifica, la motivazione della cartella, la mancata preventiva comunicazione bonaria, e la legittimità degli interessi e delle sanzioni applicate.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di A.A., confermando la regolarità della notifica della cartella esattoriale, la correttezza della motivazione e la legittimità dell'assenza della preventiva comunicazione bonaria, in quanto il controllo era automatizzato e riguardava somme già dichiarate ma non versate. È stato inoltre affermato che l'inesistenza della notifica si configura solo in casi di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali per riconoscere la notificazione, mentre le altre irregolarità sono nullità sanabili con efficacia ex tunc per raggiungimento dello scopo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali a favore di Equitalia Sud Spa.

Norme richiamate

  • decreto legislativo n. 546 del 1992

    art. 36, comma secondo, n. 4

    La cartella deve contenere una succinta esposizione dei motivi in fatto e diritto, che può essere assolta con il richiamo alla dichiarazione del contribuente in caso di controllo automatizzato.

  • d.P.R. n. 600 del 1973

    Il controllo automatizzato della dichiarazione è una fase autonoma di controllo che non richiede necessariamente la preventiva comunicazione bonaria se non sussistono incertezze rilevanti sulla dichiarazione.

  • legge n. 212 del 2000

    L'invio della comunicazione bonaria è obbligatorio solo se vi sono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione; altrimenti può essere omesso senza nullità.

  • d.P.R. n. 602 del 1973

    art. 25, comma 2; art. 26

    La cartella deve essere conforme al modello previsto e la notifica può essere eseguita anche a persona addetta alla casa, garantendo la validità della notifica.

  • legge n. 156 del 2005

    Richiamata ma non rilevante per la decisione, assorbita dalla valutazione complessiva.

Massime di principio

  • L'inesistenza della notifica di una cartella di pagamento si configura solo in caso di totale mancanza materiale dell'atto o di attività priva degli elementi essenziali per riconoscerla come notificazione; altre irregolarità costituiscono nullità sanabili con efficacia ex tunc se viene raggiunto lo scopo della notificazione.
  • Nel caso di controllo automatizzato su somme già dichiarate dal contribuente ma non versate, non è necessaria la preventiva comunicazione bonaria, a meno che non vi siano incertezze rilevanti sulla dichiarazione.
  • La motivazione della cartella può essere soddisfatta dal richiamo alla dichiarazione del contribuente, quando la cartella segue un atto fiscale che ha già stabilito il debito.
  • La notifica della cartella può essere validamente effettuata anche a persone addette alla casa, come previsto dalla normativa postale, e non è necessario che sia notificata personalmente al contribuente.
  • In processi tributari, la motivazione per relationem è ammessa purché il giudice d'appello dia conto, anche sinteticamente, delle ragioni della conferma o della differenziazione rispetto alla sentenza di primo grado.

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