Sentenza n. 8681/2026 - Roma, Sezione 4
per l’annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: 1. del provvedimento del Comando Generale della Guardia di Finanza, adottato in data 2.7.2024 e notificato dal Comando regionale Sicilia in data 6.8.2024, con cui, in relazione al giudizio di avanzamento al grado superiore, afferente la valutazione per il 2024, a scelta, dei Tenenti colonnelli in servizio permanente, il ricorrente è stato giudicato “idoneo posizione in graduatoria 58°/68°, con il punteggio finale di 25,83, posizione non utile per la promozione in graduatoria, nonché 2. della graduatoria di merito dei tenenti colonnelli in servizio permanente a disposizione del ruolo normale per l’anno 2024, pubblicata con il provvedimento sopra indicato; 3. del verbale delle operazioni compiute (C.S.A del 2.7.2024); 4. di ogni altro atto precedente, successivo, conseguente e consequenziale ed in ogni caso lesivo dell’interesse del ricorrente all’avanzamento. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da GIARDINA MASSIMO GIUSEPPE il 15\1\2025: - degli stessi atti impugnati con il ricorso introduttivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di avanzamento a scelta al grado di colonnello per l’anno 2024, con collocazione non utile in graduatoria, graduatoria di merito e verbale delle operazioni della Commissione Superiore di avanzamento
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il giudizio di avanzamento con cui era stato dichiarato idoneo ma non promosso, collocato al 58° posto su 68 con il punteggio di 25,83/30, nonché la graduatoria e gli atti presupposti. Con il primo motivo ha dedotto eccesso di potere per illogicità, irrazionalità, travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, insufficienza dell’istruttoria e disparità di trattamento rispetto a un controinteressato promosso, oltre alla violazione delle norme sui criteri di avanzamento degli ufficiali della Guardia di Finanza. Ha sostenuto che il giudizio di livello "valido" per le qualità professionali fosse incompatibile con gli incarichi di comando e di responsabilità ricoperti, con le ricompense conseguite e con la versatilità dimostrata; ha inoltre contestato il giudizio di livello "buono" per le qualità intellettuali, ritenendolo incoerente con due lauree, l’abilitazione forense, gli incarichi di docenza, i risultati dei corsi e le note caratteristiche. Ha dedotto anche una disparità di trattamento rispetto al controinteressato, sostenendo di possedere titoli, ricompense, corsi e incarichi di insegnamento superiori. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell’obbligo di motivazione, motivazione apparente, illogica e contraddittoria, nonché violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, lamentando che la Commissione non avrebbe adeguatamente valorizzato le ricompense, i titoli di studio, le ultime valutazioni caratteristiche, le onorificenze, le specializzazioni e le docenze.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha premesso che la valutazione della Commissione Superiore di avanzamento costituisce esercizio di discrezionalità tecnica ed è sindacabile soltanto in presenza di errori macroscopici nell’acquisizione o nell’apprezzamento dei fatti, violazione delle regole procedurali o applicazione di criteri differenti ai diversi candidati. Ha inoltre ribadito che il giudizio è complessivo e inscindibile: i singoli titoli non possono essere isolati per sostituire la valutazione della Commissione, poiché gli elementi del curriculum sono comparabili e bilanciabili tra loro. Quanto alle qualità professionali, il giudizio non apicale di livello "valido" è stato ritenuto coerente con le flessioni registrate in alcune voci delle schede valutative, con la concentrazione temporale e la limitata eterogeneità motivazionale di gran parte delle ricompense e con le flessioni concernenti capacità di sintesi e ideazione nell’ultimo periodo valutato. Gli incarichi ricoperti non erano di per sé sufficienti a imporre un giudizio apicale, poiché i criteri stabilivano che la rilevanza dell’incarico dovesse essere accompagnata dall’accertamento concreto delle capacità e attitudini. Anche il giudizio di livello "buono" per le qualità intellettuali è stato ritenuto non manifestamente irragionevole, alla luce delle flessioni nelle voci relative a capacità di espressione scritta, analisi, sintesi e ideazione, dell’assenza di un significativo livello di conoscenza linguistica, della natura prevalentemente istituzionale degli incarichi di docenza e del risultato non apicale conseguito nell’unico corso con graduatoria di merito indicato. È stata esclusa anche la disparità di trattamento rispetto al controinteressato: quest’ultimo non aveva riportato giudizi inferiori alla media, aveva mantenuto con maggiore continuità le qualifiche apicali, presentava ricompense più eterogenee e distribuite nell’arco della carriera, aveva conseguito risultati migliori in corsi qualificanti e possedeva, al momento dello scrutinio, giudizi apicali in tutte le voci intellettuali e culturali considerate. Anche gli esiti degli scrutini precedenti confermavano il costante migliore posizionamento del controinteressato. Quanto alla motivazione, il TAR ha ritenuto sufficiente il punteggio numerico, integrato dalle schede e dalla documentazione matricolare e caratteristica, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore. Le ragioni della valutazione emergevano comunque dalla documentazione esaminata alla luce dei criteri applicabili. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 2.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. 19 marzo 2001, n. 69
La Commissione Superiore di avanzamento deve prendere in considerazione: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito; c) doti intellettuali e di cultura; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore.
La norma individua i criteri legali fondamentali per la valutazione comparativa degli ufficiali nei giudizi di avanzamento a scelta.
art. 9 d.m. 29 novembre 2007, n. 266
La valutazione delle qualità professionali è effettuata considerando tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, comprese benemerenze, incarichi, responsabilità, sanzioni, ricompense e motivazione al lavoro.
Le qualità professionali devono essere valutate globalmente sulla base della documentazione di carriera e delle caratteristiche qualitative, distributive e motivazionali delle ricompense.
art. 10 d.m. 29 novembre 2007, n. 266
La rilevanza degli incarichi non è comunque di per sé attributiva di capacità e di attitudini, le quali sono sempre accertate in concreto.
La titolarità di incarichi rilevanti non determina automaticamente un giudizio apicale, dovendo la Commissione verificare in concreto capacità e attitudini.
art. 11 d.m. 29 novembre 2007, n. 266
Il possesso di titoli non attinenti alla fisionomia istituzionale del ruolo non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.
I titoli culturali devono essere apprezzati in rapporto alle funzioni e agli interessi dell’Amministrazione, senza automatica prevalenza dei titoli numericamente maggiori.
art. 12 d.m. 29 novembre 2007, n. 266
La valutazione dell’attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore è condotta considerando le peculiari prestazioni richieste per il concreto esercizio delle funzioni connesse al nuovo grado.
L’attitudine al grado superiore va desunta dalla valutazione complessiva delle esperienze, dei risultati e della versatilità professionale.
art. 13 d.m. 29 novembre 2007, n. 266
La tendenza di carriera è valutata con riferimento agli esiti dei corsi e delle precedenti valutazioni per l’avanzamento, confrontandoli con le capacità e attitudini dimostrate nel successivo impiego.
La progressione di carriera e i precedenti risultati costituiscono elementi legittimamente utilizzabili nella valutazione complessiva, senza esaurirla.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Nel giudizio di avanzamento la motivazione può risultare dal punteggio numerico, dalle schede di accompagnamento e dalla documentazione matricolare e caratteristica, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore quando tali elementi consentano di ricostruire l’iter valutativo.
art. 1030, comma 2, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
Il giudizio di avanzamento può essere legittimamente motivato mediante la valutazione numerica, secondo la struttura procedimentale prevista dalla disciplina militare.
art. 710, commi 3 e 4, d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66
La procedura di avanzamento si articola nel confronto della Commissione, nel giudizio di idoneità, nell’attribuzione del punteggio numerico e nella verbalizzazione; tali elementi possono costituire motivazione sufficiente.
Massime di principio
- Il sindacato giurisdizionale sui giudizi di avanzamento degli ufficiali, espressione di discrezionalità tecnica, è limitato alla verifica di errori macroscopici nell’acquisizione o valutazione dei fatti, violazione delle regole procedurali o applicazione di criteri differenti tra candidati; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella della Commissione.
- Il giudizio di avanzamento è complessivo e inscindibile: i singoli titoli, incarichi o ricompense non possono essere isolatamente utilizzati per dimostrare l’illegittimità del punteggio, poiché gli elementi della carriera possono essere bilanciati e valutati come equivalenti dalla Commissione.
- La rilevanza o il prestigio degli incarichi ricoperti non attribuiscono automaticamente capacità e attitudini per il grado superiore; tali qualità devono essere accertate in concreto attraverso l’esame complessivo della documentazione caratteristica e dei risultati conseguiti.
- Nella valutazione delle ricompense possono legittimamente assumere rilievo non soltanto il loro numero, ma anche la gerarchia di valore, la distribuzione lungo l’intera carriera e l’eterogeneità delle motivazioni; un numero maggiore di ricompense non impone necessariamente un giudizio più favorevole.
- Il giudizio di avanzamento degli ufficiali può essere motivato mediante il punteggio numerico, integrato dalle schede di accompagnamento e dalla documentazione matricolare e caratteristica, senza necessità di una motivazione discorsiva ulteriore quando da tali elementi siano ricostruibili i criteri e l’iter della valutazione.
- La disparità di trattamento in senso relativo è configurabile soltanto quando emerga in modo immediato e inequivocabile una rottura dell’uniformità dei criteri, tale da rendere inspiegabile e ingiustificabile la valutazione deteriore rispetto a quella di uno o più pari grado promossi.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1054/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1055/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1056/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1058/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1059/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 11 mag 2026Sentenza n. 1060/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →