Cassazione Civile, Ordinanza n. 25120/2023 del 23/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRES, IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2008 nei confronti di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese ed estinta. L'Amministrazione finanziaria ha agito nei confronti dei soci, ritenendo trasferita su di essi la responsabilità per i debiti tributari sociali in conseguenza dell'estinzione della società. Il contribuente ha impugnato la sentenza della CTR che aveva accolto solo in parte il suo appello, sostenendo: 1) che il giudice di merito avesse illegittimamente presunto la distribuzione degli utili ai soci senza prova di effettiva percezione, facendo ricorso a una presunzione su presunzione e invertendo l'onere della prova; 2) che fossero state male interpretate le norme sulla responsabilità dei soci e sul litisconsorzio; 3) che non potesse affermarsi una sua responsabilità solidale per i debiti sociali; 4) che fosse stato omesso l'esame del fatto decisivo costituito dal mancato deposito del bilancio di liquidazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, affermando che, quando una società si estingue per cancellazione dal registro delle imprese e residuano rapporti giuridici non esauriti, opera un fenomeno successorio nei confronti dei soci; per le società di capitali a base ristretta i soci rispondono pro quota in relazione alle partecipazioni, indipendentemente dalla prova di un effettivo riparto in sede di liquidazione, restando salva solo la possibilità di far valere in sede di riscossione l'eventuale mancata percezione di utili o beni. Ha inoltre rilevato che la CTR non aveva affermato una responsabilità solidale in senso proprio, ma una responsabilità nei limiti della quota posseduta. Quanto al quarto motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile per doppia conforme e comunque infondato, poiché la CTR aveva esaminato la questione del bilancio di liquidazione. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 2495 c.c.
La cancellazione della società dal registro delle imprese non elimina automaticamente ogni rapporto obbligatorio pendente; ove residuino debiti sociali, questi si trasferiscono ai soci nei limiti indicati dalla giurisprudenza.
art. 2729 c.c.
Le questioni sulla prova della effettiva percezione degli utili non impediscono l'azione del creditore verso i soci; la prova contraria può essere fatta valere solo in sede di riscossione.
art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Costituisce il fondamento dell'azione dell'Amministrazione finanziaria nei confronti dei soci della società estinta per i debiti tributari sociali.
art. 2476, secondo e terzo comma, c.c.
Richiamato dal ricorrente per contestare l'interpretazione della responsabilità dei soci, ma ritenuto non idoneo a escludere la responsabilità pro quota dei soci della società estinta.
art. 110 c.p.c.
Richiamato nel secondo motivo, ma la Corte ha ritenuto prive di rilievo, in questa fase, le doglianze sul riparto dell'onere probatorio e sulla partecipazione processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma processuale posta a base dei motivi di violazione di legge esaminati e respinti.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
La censura di omesso esame è stata esclusa sia per la doppia conforme sia perché il fatto dedotto risultava comunque esaminato dalla CTR.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, comporta l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, applicato dalla Corte per l'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- L'estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese non comporta la caducazione dei debiti sociali non esauriti: tali rapporti si trasferiscono ai soci secondo un fenomeno successorio.
- I soci di una società di capitali estinta rispondono dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o, se la società era a base ristretta, pro quota in relazione alle partecipazioni, con possibilità per il creditore di agire anche senza prova dell'effettivo riparto finale.
- Le contestazioni sull'effettiva percezione di utili o beni da parte del socio non impediscono l'accertamento del credito nei suoi confronti, ma possono essere fatte valere nella successiva fase di riscossione.
- Nel giudizio di legittimità, la censura di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile quando ricorre una doppia conforme di merito, e comunque infondata se il fatto risulta effettivamente considerato dalla sentenza impugnata.
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