Sentenza del 17/07/2019 n. 19172 - Corte di Cassazione
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - LEGITTIMAZIONE - ATTIVA Successore a titolo universale - Intervento in giudizio - Ammissibilità - Forma e condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'accertamento fiscale fondato sugli studi di settore, con cui erano stati rideterminati i ricavi e recuperate maggiori imposte IRES, IRAP e IVA per l'anno 2005. In Cassazione ha denunciato, da un lato, la contraddittorietà della motivazione in relazione alla crisi del settore industriale e al ricorso alla Cassa integrazione ordinaria e, dall'altro, l'omesso esame del fatto che lo studio di settore successivo e più affinato evidenziava uno scostamento meramente marginale, pari a circa il 6-8 per cento del margine operativo lordo sulle vendite. È stata inoltre esaminata la regolarità dell'intervento della M. s.r.l., successore universale, che aveva depositato una memoria senza notificarla all'Agenzia delle Entrate.
La decisione
La Corte ha ritenuto irrituale l'intervento della M. s.r.l. perché l'atto di subentro non era stato notificato alla controparte, ma ha considerato sanata la nullità poiché l'Agenzia delle Entrate non aveva sollevato eccezioni e aveva accettato il contraddittorio. Nel merito, ha rigettato il primo motivo, rilevando che la Commissione regionale aveva esaminato la crisi del settore, la Cassa integrazione, il valore dei beni strumentali e le spese per il personale, e che la contribuente mirava a ottenere una nuova valutazione dei fatti, non consentita in Cassazione. Ha invece accolto il secondo motivo, poiché la Commissione regionale non aveva esaminato la rilevanza dello scostamento marginale risultante dallo studio di settore più recente e affidabile. La sentenza regionale è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio
Il vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico decisivo, principale o secondario, e non può consistere nella semplice richiesta di una diversa valutazione delle prove o dei fatti già esaminati dal giudice di merito.
Art. 378 c.p.c.
Le memorie depositate in prossimità dell'udienza non possono essere utilizzate per introdurre validamente un intervento innovativo del successore nel giudizio di Cassazione, se manca la notificazione alla controparte.
Art. 380-bis.1 c.p.c.
Gli atti depositati per la trattazione camerale hanno funzione non innovativa e non sostituiscono l'atto di intervento notificato richiesto per l'ingresso del successore nel giudizio di legittimità.
Art. 2697 c.c.
Il fatto rilevante ai fini del vizio motivazionale deve avere natura storica e incidere sull'onere della prova quale fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo, oppure quale fatto secondario determinante.
Studi di settore e parametri tributari
Gli studi di settore costituiscono presunzioni semplici e devono essere valutati insieme agli elementi concreti della realtà aziendale e alle contestazioni del contribuente, senza automatismi fondati sul solo scostamento dagli standard.
Principio giurisprudenziale sull'applicazione dello studio di settore più recente e affinato
prevalenza, in ogni caso, e conseguente applicazione retroattiva dello strumento più recente rispetto a quello precedente
Lo studio di settore successivo, quando rappresenta un affinamento dello strumento di rilevazione della redditività, può essere utilizzato anche per annualità precedenti, salvo l'esistenza di situazioni contingenti o eccezionali riferibili alla specifica annualità.
Massime di principio
- Nel giudizio di Cassazione il successore a titolo universale può subentrare nella posizione della parte originaria, ma deve notificare alla controparte l'atto di intervento e la documentazione che dimostra la successione; il semplice deposito in cancelleria non è normalmente sufficiente.
- L'omessa notificazione dell'intervento può essere sanata se la controparte costituita accetta il contraddittorio senza sollevare eccezioni sulla tardività o irregolarità.
- Gli accertamenti basati sugli studi di settore non sono automaticamente legittimi per il solo scostamento dai valori standard: l'Amministrazione deve considerare la concreta situazione aziendale e il contribuente deve fornire contestazioni e prove specifiche.
- Il giudice deve esaminare uno studio di settore successivo e più affinato quando il contribuente deduce che esso evidenzia uno scostamento minimo o inesistente, perché tale elemento può incidere sulla legittimità dell'accertamento.
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione complessiva dei fatti o delle prove; è invece possibile denunciare l'omesso esame di un fatto storico, decisivo e specificamente dedotto, oppure una motivazione realmente incoerente o insufficiente nei limiti consentiti dalla legge.
- La cassazione con rinvio non equivale alla definitiva vittoria del contribuente: il giudice di rinvio dovrà riesaminare il punto omesso e decidere nuovamente anche sulle spese.
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