Sentenza del 03/03/2017 n. 5421 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha cassato la sentenza impugnata e ha dichiarato nullo l'intero giudizio, senza decidere nel merito la questione relativa alla validità della motivazione per relationem. Ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che dovrà riesaminare la causa previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soci interessati.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato la nullità degli avvisi IVA, IRAP e IRPEF per difetto di motivazione, ritenendo illegittimo il richiamo per relationem a un processo verbale della Guardia di Finanza redatto nei confronti di un'altra società e non notificato né allegato agli atti impositivi. Il motivo di ricorso riguardava la violazione e falsa applicazione della Legge n. 212 del 2000, articolo 7, e del D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2. La Corte, tuttavia, ha esaminato preliminarmente un vizio processuale: la mancata partecipazione al giudizio di tutti i soci della società di persone, in una controversia relativa a un accertamento unitario con effetti sia sulla società sia sui soci.
Norme richiamate
Legge n. 212 del 2000, articolo 7
Disciplina l'obbligo di motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria e, in particolare, le condizioni per il richiamo ad altri atti mediante motivazione per relationem.
D.P.R. n. 600 del 1973, articolo 42, comma 2
Richiede che l'avviso di accertamento esponga i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa tributaria, consentendo al contribuente di comprendere e contestare l'accertamento.
D.P.R. n. 917 del 1986, articolo 5
Prevede l'imputazione del reddito delle società di persone ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dall'effettiva percezione.
D.Lgs. n. 546 del 1992, articolo 14
Impone l'integrazione del contraddittorio quando la controversia tributaria riguarda inscindibilmente più soggetti, come la società di persone e tutti i suoi soci.
Codice di procedura civile, articolo 360, comma 1, n. 3
Consente di ricorrere per cassazione denunciando la violazione o falsa applicazione di norme di diritto.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie riguardanti un accertamento unitario nei confronti di una società di persone e dei suoi soci, devono partecipare al giudizio la società e tutti i soci interessati, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.
- La mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari determina la nullità dell'intero giudizio; il vizio è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo.
- Quando viene riscontrato un vizio processuale assorbente, la Corte può cassare la decisione e rinviare la causa senza esaminare le questioni di merito, come la validità della motivazione per relationem.
- Il richiamo a un verbale o ad altro atto esterno nell'avviso di accertamento deve comunque consentire al contribuente una conoscenza effettiva o legalmente garantita dei contenuti essenziali dell'atto richiamato; in caso contrario può configurarsi un difetto di motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 mar 2017Sentenza del 03/03/2017 n. 5388 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 mar 2017Sentenza del 03/03/2017 n. 5392 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 mar 2017Sentenza del 03/03/2017 n. 101 - Comm. Trib. Prov. Imperia
- Sentenza · 3 mar 2017Sentenza del 03/03/2017 n. 1837 - Comm. Trib. Prov. Milano
- Sentenza · 3 mar 2017Sentenza del 03/03/2017 n. 5377 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 3 mar 2017Sentenza del 03/03/2017 n. 5378 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →