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Sentenza

Sentenza n. 2102/2026 - Milano, Sezione 1

per l’ottemperanza al giudicato di cui alla sentenza del Tribunale di Lodi n. 74/2025, depositata e resa pubblica il 5 marzo 2025, Sez. Lavoro, r.g. 7/2025, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 30 luglio 2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla Cancelleria in data 16 ottobre 2025.

Giustizia amministrativa202504881

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. deducendo l'inadempimento del Ministero rispetto alla sentenza del Tribunale di Lodi, Sezione Lavoro, n. 74/2025. La sentenza, passata in giudicato per mancata impugnazione, aveva accertato il diritto della docente a usufruire del beneficio economico di 500 euro annui tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, previa disapplicazione dell'art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015, e aveva condannato il Ministero all'adozione degli atti necessari, oltre al pagamento delle spese di lite. La ricorrente ha dedotto che, nonostante la notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva posto in essere alcun adempimento e che era inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Ha chiesto quindi l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia e la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo provati il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Lodi, la sua notificazione al Ministero e l'inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari comportanti obblighi di pagamento a carico delle amministrazioni statali. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla notificazione se anteriore, riconoscendo il beneficio della Carta elettronica del docente secondo quanto stabilito dal titolo esecutivo. Per l'eventuale persistente inottemperanza, ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Pavia/Lodi, con termine di 60 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il commissario potrà utilizzare, in caso di incapienza dei fondi dell'Amministrazione, i capitoli di bilancio specificamente destinati ai pagamenti e l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996; è ammessa la delega a un funzionario della Direzione territoriale. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 800 euro per le spese del giudizio, oltre accessori e rimborso del contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 e seguenti c.p.a.

    Disciplinano il giudizio di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali non eseguiti dall'amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della decisione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. n. 30/1997

    Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.

    Il termine dilatorio di 120 giorni deve decorrere dalla notificazione del titolo esecutivo e, una volta inutilmente decorso, non impedisce la proposizione del giudizio di ottemperanza.

  • art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997

    Consente, nell'esecuzione dei pagamenti dovuti dalle amministrazioni, il ricorso all'istituto del pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.

  • art. 1, commi 121, 122 e 124, l. n. 107/2015

    Le disposizioni erano state disapplicate dal giudice del lavoro nel titolo posto in esecuzione, con riconoscimento del diritto al beneficio della Carta elettronica del docente.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la notificazione di una sentenza passata in giudicato e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 legittimano il creditore ad agire contro l'amministrazione statale per ottenere l'esecuzione del titolo.
  • Quando l'amministrazione non dimostra di avere adempiuto a una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'adozione degli atti necessari entro un termine assegnato e nominare sin da subito un commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.
  • Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione del giudicato può utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996 e la relativa disciplina contabile.
  • Non spetta un compenso al commissario ad acta quando le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e l'attività richiesta rientra nei suoi compiti istituzionali.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaRapporto di impiego non privatizzato
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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