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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-266/23

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 13 giugno 2024. — A. S.A. contro Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta da Naczelny Sąd Administracyjny. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2003/96/CE – Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino – Articolo 17, paragrafo 1, lettera a) – Accise – Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità – Elettricità utilizzata nei processi elettrolitici – Sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici e di elettricità a favore delle imprese a forte consumo di energia – Acquisti di prodotti energetici e di elettricità – Costo effettivo dell’energia acquistata – Tasse sulla distribuzione – Criteri di esenzione – Principio di uguaglianza e di non discriminazione. — Causa C-266/23

Giurisprudenza europea62023CJ0266

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte interpreta l'articolo 17 della direttiva 2003/96 in senso favorevole a una nozione ampia di "costo effettivo" dell'energia acquistata, includendovi anche i costi di distribuzione obbligatori previsti dalla normativa nazionale. Al tempo stesso, riconosce ampio margine agli Stati membri nel disciplinare gli sgravi fiscali per le imprese a forte consumo di energia e ritiene compatibile con la direttiva un divieto di cumulo tra due esenzioni, se non discriminatorio. La verifica concreta del rispetto del principio di parità di trattamento è rimessa al giudice nazionale.

Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE: inclusione dei costi di distribuzione nel costo effettivo dell'energia e compatibilità di un divieto nazionale di cumulo tra esenzioni accise.

La questione giuridica

Se il "costo effettivo" dell'energia acquistata, ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96, includa solo il prezzo dell'energia o anche oneri ulteriori obbligatori come le tasse di distribuzione; e se la stessa disposizione osti a una normativa nazionale che nega l'esenzione per imprese a forte consumo di energia quando l'elettricità beneficia già di un'altra esenzione nazionale per i processi elettrolitici, pur senza cumulo effettivo e nel rispetto del tetto massimo dell'accisa versata.

Principio di diritto

Il "costo effettivo" dell'energia acquistata ai fini dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96 comprende non solo il prezzo dell'elettricità, ma anche gli oneri ulteriori obbligatori, come le tasse di distribuzione, quando siano necessariamente sostenuti per l'acquisto dell'energia; inoltre, la direttiva non osta a che uno Stato membro escluda lo sgravio per le imprese a forte consumo di energia quando l'elettricità sia già esentata per l'uso nei processi elettrolitici, purché il criterio nazionale sia concepito e applicato in modo non discriminatorio e nel rispetto della parità di trattamento.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 4 direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 8, paragrafo 2, direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 17, paragrafo 1, lettera a), direttiva 2003/96/CE
  • Articolo 17, paragrafo 2, direttiva 2003/96/CE

Interpretazione dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2003/96/CE

La pronuncia trae origine da un rinvio pregiudiziale del Naczelny Sąd Administracyjny (Polonia) in una controversia fiscale tra A. S.A. e l'autorità tributaria polacca. Il tema riguarda il regime delle accise sull'elettricità e, in particolare, il trattamento degli oneri connessi all'acquisto dell'energia e la compatibilità con il diritto UE di un divieto nazionale di cumulo tra esenzioni.

Fatti e procedimento principale

Nel 2016 A. S.A. aveva beneficiato dell'esenzione dall'accisa sull'elettricità utilizzata nei processi elettrolitici. La società ha poi sostenuto di avere diritto anche, per il restante consumo elettrico connesso alla medesima attività, allo sgravio previsto per le imprese a forte consumo di energia. Secondo la società, il "costo effettivo" dell'energia acquistata avrebbe dovuto includere anche le tasse di distribuzione e i costi per i certificati di origine previsti dal diritto polacco.

Le autorità fiscali hanno negato il rimborso dell'accisa ritenuta indebitamente versata. Il giudice di primo grado ha respinto il ricorso, rilevando in particolare che il legislatore nazionale escludeva il cumulo tra l'esenzione per l'elettricità utilizzata nei processi elettrolitici e lo sgravio per le imprese a forte consumo di energia.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio ha sottoposto alla Corte due questioni principali:

  • se il "costo effettivo" dell'energia acquistata ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), comprenda solo il prezzo dell'elettricità oppure anche oneri ulteriori obbligatori, come le tasse di distribuzione;
  • se la stessa disposizione osti a una normativa nazionale che nega l'esenzione per impresa a forte consumo di energia quando, per la stessa elettricità, operi già un'esenzione per i processi elettrolitici, anche in assenza di cumulo effettivo delle due agevolazioni e nei limiti dell'accisa pagata.

Quadro normativo UE rilevante

La Corte richiama la direttiva 2003/96, in particolare:

  • i considerando 2, 3, 4, 5, 9, 11 e 24, che evidenziano l'obiettivo di assicurare il buon funzionamento del mercato interno e la flessibilità lasciata agli Stati membri;
  • l'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, che esclude dall'ambito di applicazione della direttiva l'elettricità utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici;
  • l'articolo 4, che stabilisce livelli minimi di tassazione;
  • l'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), che consente sgravi fiscali per le imprese a forte consumo di energia, definendo anche il significato di "acquisti di prodotti energetici e di elettricità" come "costo effettivo dell'energia acquistata o generata nell'impresa".

Ragionamento della Corte sulla prima questione

La Corte interpreta il concetto di "costo effettivo" in modo autonomo e ampio. Sottolinea che la disposizione non definisce espressamente il termine, ma il suo significato ordinario e il confronto tra le versioni linguistiche indicano che esso comprende qualsiasi costo necessariamente collegato all'acquisto dell'energia.

La Corte osserva inoltre che il testo della direttiva include nel costo effettivo "tutte le imposte", salvo l'IVA detraibile; ciò conferma che il legislatore non intende limitare il costo al solo prezzo dell'energia in senso stretto. Poiché le tasse di distribuzione, secondo quanto indicato dal giudice nazionale, sono obbligatorie e determinate da disposizioni di legge, esse rientrano nel costo effettivo dell'energia acquistata.

La soluzione è coerente con la finalità della direttiva, che è quella di favorire il buon funzionamento del mercato interno dell'energia evitando distorsioni della concorrenza.

Ragionamento della Corte sulla seconda questione

Quanto alla seconda questione, la Corte rileva anzitutto che l'elettricità utilizzata nei processi elettrolitici è esclusa dall'ambito applicativo della direttiva ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino. Inoltre, la direttiva 2003/96 realizza solo un'armonizzazione minima e lascia agli Stati membri un ampio margine di discrezionalità nella scelta dei regimi fiscali, compresa la facoltà di introdurre o meno sgravi per le imprese a forte consumo di energia.

La Corte richiama la facoltatività dello sgravio di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera a), e osserva che gli Stati membri possono anche limitare tale beneficio a determinati settori. Ne deriva che la direttiva non impone di riconoscere lo sgravio in ogni caso, né impedisce di subordinare il beneficio al fatto che l'impresa non fruisca già di un'altra esenzione specifica per la medesima energia.

Tale facoltà resta però soggetta al rispetto del diritto dell'Unione e, in particolare, del principio di parità di trattamento. La Corte precisa che il giudice nazionale deve verificare se il criterio introdotto dal diritto polacco sia applicato in modo non discriminatorio; nel caso esaminato, dalla domanda pregiudiziale non emergeva alcun elemento sufficiente per dichiararlo di per sé incompatibile con il diritto UE.

Decisione e principio affermato

La Corte risponde che:

  • il costo effettivo dell'energia acquistata comprende anche le tasse ulteriori obbligatorie, come le tasse di distribuzione;
  • la direttiva 2003/96 non osta a una normativa nazionale che escluda lo sgravio per imprese a forte consumo di energia quando l'elettricità benefici già di un'esenzione per i processi elettrolitici, purché il criterio nazionale sia concepito e applicato nel rispetto della parità di trattamento.

Implicazioni pratiche

Per gli operatori economici e i professionisti fiscali, la sentenza è rilevante perché conferma che, ai fini dell'articolo 17 della direttiva 2003/96, il costo energetico rilevante non si esaurisce nel prezzo base dell'energia, ma può includere oneri regolatori obbligatori. In secondo luogo, la Corte ribadisce l'ampia discrezionalità degli Stati membri nella costruzione degli sgravi per le imprese energivore, purché i criteri selettivi non producano trattamenti discriminatori.

Come è indicizzato

Materieaccisetassazione dei prodotti energeticielettricitàimprese a forte consumo di energiaprincipio di uguaglianza e non discriminazione

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