Sentenza n. 3464/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3057/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 3057/2025, con la quale il Ministero era stato condannato a riconoscerle il beneficio economico di 500 euro annui tramite la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici 2022/2023 e 2024/2025. La sentenza era stata notificata al Ministero il 16 luglio 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria il 15 gennaio 2026, ed era inutilmente decorso anche il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Persistendo l’inadempimento ministeriale, la ricorrente ha domandato l’accertamento della mancata esecuzione, l’assegnazione di un termine per adempiere, la nomina di un commissario ad acta e la condanna alle spese.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., in ragione della definitività del titolo giudiziale e dell’inutile decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Ha quindi ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza del giudice del lavoro, provvedendo al pagamento delle spettanze entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l’eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, ovvero un funzionario delegato munito di adeguate competenze tecniche. Il giudice ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza; ha inoltre rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario, dettando indicazioni sulle spese, sui termini per la presentazione della parcella e sulle modalità telematiche di deposito degli atti. Il Ministero è stato condannato al pagamento di 500 euro di spese processuali, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
La disposizione fonda l’azione di ottemperanza e consente al giudice di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del titolo e di nominare, in caso di persistente inadempimento, un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, insieme alla definitività del titolo, presupposto per procedere in sede di ottemperanza nei confronti dell’amministrazione.
art. 1 l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal titolo giudiziale per il riconoscimento del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente.
d.P.R. n. 115/2002
Disciplina la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta, con riferimento alle spese di viaggio e alle ulteriori spese connesse all’incarico, nonché al termine per la presentazione della parcella.
art. 55 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
art. 56 d.P.R. n. 115/2002
È richiamato per la liquidazione delle ulteriori spese necessarie all’adempimento dell’incarico commissariale.
art. 71 d.P.R. n. 115/2002
Prevede il termine, sanzionato con decadenza, per la presentazione della parcella del commissario; secondo il TAR il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione e non dal deposito della relazione sull’attività svolta.
Massime di principio
- L’azione di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale nei confronti della pubblica amministrazione è divenuto definitivo, l’amministrazione non vi ha dato esecuzione e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può ordinare all’amministrazione di eseguire puntualmente e integralmente il titolo entro un termine assegnato e nominare contestualmente un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inadempimento.
- Il munus di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta possono essere liquidati con successivo decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; il termine per presentare la parcella decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione dell’incarico, non dal mero deposito della relazione finale.
- Il commissario ad acta deve depositare gli atti dell’incarico esclusivamente mediante il Processo amministrativo telematico, utilizzando la specifica modulistica prevista per gli ausiliari del giudice.
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