Sentenza n. 10491/2026 - Roma, Sezione 1B
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'annullamento - della determinazione n.-OMISSIS- di protocollo del 20 gennaio 2026, con cui la Commissione per gli accertamenti psicofisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri, ha giudicato il signor -OMISSIS- non idoneo per la seguente diagnosi: «DOCUMENTATI ESITI DI INTERVENTO CHIRURGICO DI TENORAFFIA V° DITO MANO DESTRA SU PREGRESSA LESIONE TRAUMATICA TENDINI FLESSORI CON ASSOCIATA LIEVE LIMITAZIONE FUNZIONALE (COD. 189 – esiti di lesioni e di malattie dei muscoli, dei tendini e delle borse con lievi limitazioni della funzione)», condizione contemplata quale causa di non conformità al profilo sanitario richiesto e riportata nell’elenco B di cui all’allegato 2 della “Direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare” inserita nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare» in attuazione dell’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 “Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e, per tale ragione, lo ha escluso dal concorso per il reclutamento di 4918 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato sul Portale del Reclutamento (inpa.gov.it) il 7 giugno 2025; - del conseguente atto di esclusione dal concorso, finora non notificato né comunicato; - di tutti gli altri comunque presupposti, connessi e conseguenti. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- -OMISSIS-il 8\5\2026 : per l’annullamento, altresì, - della determinazione n. -OMISSIS- di protocollo dell’4 aprile 2026, pubblicata il 14 aprile 2026, e dell’elenco ad essa annesso, costituente parte integrante, con cui il Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri ha approvato la graduatoria finale di merito del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di n. 4918 allievi carabinieri per l’anno 2026, nella parte in cui non ricomprende tra i vincitori della selezione anche l’odierno ricorrente; - dell’avviso del 14 aprile 2026, pubblicato nel portale del concorso dell’Arma dei Carabinieri, con cui, ai sensi dell’articolo 15, comma 2, del bando di concorso, è stata resa nota, con valore di notifica, la graduatoria finale di merito del concorso in epigrafe, approvata con la determinazione oggi impugnata; - di tutti gli atti comunque presupposti, connessi e/o conseguenti a detto provvedimento e, comunque, della graduatoria concorsuale sopra richiamata.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: giudizio di non idoneità psicofisica e conseguente esclusione dal concorso per il reclutamento di 4.918 allievi carabinieri, nonché, con motivi aggiunti, graduatoria finale nella parte in cui non comprende il ricorrente
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il candidato ha impugnato il giudizio della Commissione per gli accertamenti psicofisici dell'Arma dei Carabinieri, che lo aveva dichiarato non idoneo per gli esiti di un intervento di tenorrafia e successiva tenolisi del quinto dito della mano destra, con contrattura in flessione dell'articolazione interfalangea prossimale e limitazione dell'estensione di circa 30 gradi, qualificando la condizione come codice 189 dell'elenco B allegato alla direttiva tecnica adottata con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Ha contestato anche l'atto di esclusione, non comunicato, e, con motivi aggiunti, la graduatoria finale del concorso, deducendo l'illegittimità della valutazione sanitaria e la conseguente mancata inclusione tra i vincitori. Nel giudizio è stata disposta verificazione dalla Commissione Medica Interforze di II Istanza, volta ad accertare la sussistenza, l'entità e gli effetti menomanti della patologia. La verificazione ha confermato la presenza dell'affezione, con limitazioni funzionali lievi-moderate non compatibili con l'idoneità al servizio nell'Arma dei Carabinieri.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la verificazione avesse fornito sufficiente conferma del giudizio di non idoneità espresso in sede concorsuale. L'accertamento specialistico aveva rilevato una contrattura in flessione dell'articolazione interfalangea prossimale del quinto dito della mano destra, un deficit di estensione di circa 30 gradi, pur in presenza di flessione, forza e stretta a pugno conservate. La Commissione verificatrice ha qualificato tali limitazioni come non compatibili con l'idoneità al servizio e il Collegio ha ritenuto l'accertamento conforme a quello concorsuale, fondato su rigoroso metodo scientifico e non affetto da illogicità o irrazionalità. Il giudice non ha quindi ravvisato ragioni per discostarsi dalla valutazione medico-legale dell'Amministrazione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di verificazione, liquidate in euro 500,00, mentre le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 582 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Costituisce la base normativa della direttiva tecnica relativa all'accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità al servizio militare.
Decreto ministeriale 4 giugno 2014
Contiene la direttiva tecnica per l'accertamento delle imperfezioni e infermità causa di non idoneità e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; il codice 189 dell'elenco B è stato applicato al caso concreto.
art. 60 c.p.a.
Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti e ritenuta completezza dell'istruttoria.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto per disporre l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute e dell'oscuramento disposto nella diffusione della sentenza.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
È richiamato, insieme alla disciplina nazionale ed europea sulla protezione dei dati sanitari, a fondamento dell'oscuramento.
Massime di principio
- Nelle controversie concernenti l'idoneità psicofisica per l'accesso a un impiego militare, il giudice amministrativo può fare ricorso alla verificazione medico-legale per accertare la sussistenza, l'entità e gli effetti funzionali della patologia rilevante ai fini concorsuali.
- La valutazione di una commissione medica in materia di idoneità al servizio militare può essere confermata quando risulti fondata su accertamenti specialistici e su un metodo scientifico rigoroso, purché non emergano illogicità, irrazionalità o errori nell'apprezzamento dei dati clinici.
- La conservazione di alcune funzioni dell'arto o dell'articolazione non esclude di per sé la non idoneità quando l'accertamento medico evidenzi limitazioni funzionali incompatibili con il profilo sanitario richiesto dal servizio militare.
- Una verificazione disposta nel processo e coerente con gli accertamenti svolti in sede concorsuale può fornire la base per respingere l'impugnazione del giudizio di non idoneità e degli atti consequenziali di esclusione e di approvazione della graduatoria.
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