Sentenza del 10/07/2018 n. 3123 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Accertamento - Omessa Dichiarazione dei Redditi - Utilizzo di presunzioni c.d. supersemplici
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la determinazione del reddito in caso di omessa presentazione della dichiarazione dei redditi. Il punto centrale è stabilire se l'Ufficio possa ricostruire il reddito utilizzando qualsiasi elemento probatorio e presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, cosiddette presunzioni "supersemplici".
La decisione
La tesi dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta conforme alla disciplina applicabile. In caso di omessa dichiarazione, trova applicazione l'art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973, e non l'art. 39. L'Ufficio può quindi determinare induttivamente il reddito complessivo sulla base di qualsiasi elemento probatorio, anche mediante presunzioni supersemplici. Ne consegue l'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con elementi contrari, che il reddito non è stato prodotto oppure è stato prodotto in misura inferiore a quella accertata.
Norme richiamate
Art. 41 del d.P.R. n. 600 del 1973
In caso di omessa dichiarazione, l'Ufficio può determinare il reddito complessivo del contribuente utilizzando qualsiasi elemento probatorio e ricorrendo al metodo induttivo.
Art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973
I requisiti di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni previsti da questa disposizione non sono necessari nell'accertamento fondato sull'art. 41 in caso di omessa dichiarazione.
Massime di principio
- L'omessa presentazione della dichiarazione consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito con un metodo induttivo particolarmente ampio.
- In tale situazione possono essere utilizzati anche indizi e presunzioni che non presentano i requisiti ordinari di gravità, precisione e concordanza.
- L'accertamento non è automaticamente incontestabile: il contribuente può fornire prova contraria, dimostrando l'inesistenza del reddito accertato o la sua quantificazione eccessiva.
- Chi non presenta la dichiarazione assume un onere probatorio più gravoso, poiché deve contrastare concretamente gli elementi utilizzati dall'Ufficio.
- La regola riguarda la ricostruzione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e non implica, da sola, che ogni importo presunto sia definitivamente dovuto senza una valutazione degli elementi contrari prodotti dal contribuente.
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