Sentenza n. 598/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Venezia, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e condannato il Ministero al pagamento di € 1.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente precario)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, notificata al Ministero presso il domicilio digitale. La sentenza aveva riconosciuto il diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore annuo di € 500,00, per gli anni scolastici nei quali il ricorrente aveva prestato servizio a tempo determinato, con condanna al pagamento complessivo di € 1.000,00. Il ricorrente ha dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l’inerzia ministeriale, chiedendo l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto sostenendo di avere predisposto una procedura interna per l’attivazione della Carta e che il ricorrente avrebbe dovuto dimostrare di averla avviata.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 ed era intervenuto il passaggio in giudicato, comprovato dal certificato ex art. 124 disp. att. c.p.c. Poiché era incontestata la mancata esecuzione della pronuncia, il Ministero è stato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, attivando la Carta elettronica e versandovi l’importo di € 1.000,00, senza ulteriori accessori, non trattandosi di voci retributive. Il TAR ha escluso che la procedura interna predisposta dal Ministero costituisse esecuzione della sentenza o condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza, non essendo prevista dalla legge; ha inoltre rilevato che la previa notificazione della sentenza al Ministero soddisfaceva sostanzialmente le richieste dell’Amministrazione. È stato nominato, per il caso di persistente inerzia, il Direttore generale competente del Ministero quale commissario ad acta, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il commissario dovrà compiere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 440,70, oltre spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere dall’amministrazione l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell’ambito del quale il TAR ha ordinato all’amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per il caso di inerzia.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; il suo decorso infruttuoso è stato ritenuto sussistente nel caso concreto.
art. 479 c.p.c.
La notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione presso il domicilio digitale è stata ritenuta idonea ai fini dell’avvio dell’esecuzione.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
Ha eliminato la necessità della formula esecutiva, stabilendo che le copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato prodotto in giudizio ha comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti, oggetto dell’obbligo di esecuzione imposto al Ministero.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario che abbia imposto a una pubblica amministrazione un obbligo puntuale di dare o di fare.
- La notificazione della sentenza passata in giudicato presso il domicilio digitale dell’amministrazione, unitamente al decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata contro le pubbliche amministrazioni, consente di attivare il giudizio di ottemperanza, purché sia comprovato il passaggio in giudicato.
- Una procedura interna predisposta dall’amministrazione per la gestione delle richieste di esecuzione, se non prevista dalla legge, non può costituire né esecuzione del giudicato né condizione di procedibilità del giudizio di ottemperanza.
- Quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il giudicato, il giudice dell’ottemperanza può fissare un termine per l’adempimento e nominare sin d’ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’esecuzione.
- L’esaurimento degli stanziamenti di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato da parte della pubblica amministrazione; il commissario deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
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