Cassazione Penale, Sentenza n. 21949/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili del reato di truffa aggravata (art. 640 c.p.) in concorso. Le censure principali erano: carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606 co.1 lett. e) c.p.p.), poiché le valutazioni depositate dal giudice di merito avrebbero confuso atti di libero esercizio di diritti (inquadramento, aspettativa, collocamento in aspettativa per carica elettiva) con elementi di frode; per Castagnola si deduceva inoltre l'assenza del presupposto per chiedere l'aspettativa (richiamando art. 81 T.U.E.L. e altre norme), quindi il venir meno degli elementi costitutivi della truffa; per Polipodio si contestava che la responsabilità penale fosse basata solo sulla sua posizione apicale nella società datrice di lavoro, senza adeguata valutazione delle condotte materiali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondate le doglianze. Ha confermato che la corte d'appello aveva adeguatamente motivato la qualificazione della condotta come truffa aggravata: dalla totalità degli indizi (coincidenza delle date di assunzione e cessazione con l'elezione, incongruenze tra mansioni svolte e inquadramento, rapporto di stretta collaborazione fra gli imputati) risultava la fittizietà del rapporto di lavoro e la condotta fraudolenta che aveva indotto in errore l'ente pubblico con conseguente danno patrimoniale e profitto indebito. La Cassazione ha inoltre ritenuto irrilevante, ai fini dell'integrazione del reato, l'osservazione formale circa i requisiti per l'aspettativa: ciò che rileva è l'aver indotto in errore l'ente erogante e l'effettiva erogazione delle prestazioni. È stata confermata la responsabilità anche di Polipodio per concorso nella truffa sulla base degli indizi di partecipazione e consapevolezza. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese della parte civile, liquidate in complessivi euro 4.560,00 oltre accessori di legge. La Corte ha altresì escluso la prescrizione ritenendo il delitto a consumazione prolungata fino alla cessazione dei pagamenti (gennaio 2015).
Norme richiamate
art. 640 c.p.
La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del delitto (artificio/dichiarazioni false, induzione in errore dell'ente pubblico, danno patrimoniale e profitto indebito) sulla base della fittizietà del rapporto di lavoro e del comportamento complessivo degli imputati
art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 606, co. 1, lett. e) cod. proc. pen.
Il vizio di motivazione ex lett. e) è stato ritenuto inesistente: la decisione impugnata contiene una motivazione ampia e non manifesta illogica, avendo valorizzato globalmente i plurimi indizi
art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.
art. 606, co. 1, lett. b) cod. proc. pen.
La censura basata su presunte violazioni normative (Statuto, T.U.E.L., ecc.) è stata considerata non specifica e inidonea perché non confuta le argomentazioni di fatto svolte dalla corte d'appello
art. 81 D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.)
La Corte ha ritenuto che, anche assumendo dubbi sulla lettura letterale dell'art. 81 T.U.E.L. circa i presupposti per l'aspettativa, ciò non esclude la fattispecie di truffa quando sussistono gli elementi materiali e il pubblico ente è stato indotto in errore e ha corrisposto somme
legge 300/1970 (art. 31 - Statuto dei lavoratori)
Richiamata dai ricorrenti quale garanzia di diritti del lavoratore; la Corte ha però precisato che l'esercizio formale di diritti non esclude l'apprezzamento degli stessi come indizi di fittizietà contrattuale quando, nel complesso, emergono elementi fraudolenti
D.Lgs. 564/1996 (art. 3)
La citazione è parte delle doglianze sulla normativa del lavoro e previdenziale; la Corte non ritiene che l'interpretazione delle norme richiamate escluda la possibilità di configurare la truffa ove risultino elementi di frode
artt. 115 e 116 R.D.L. n. 1827/1935
artt. 115 e 116 R.D.L. n. 1827/1935
Richiamati in giurisprudenza per distinguere ipotesi di illecito amministrativo da truffa penale: la Corte, seguendo precedenti, conferma che false dichiarazioni che inducono enti previdenziali/assistenziali a erogare prestazioni possono integrare il reato di truffa aggravata
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato per la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto del ricorso
Massime di principio
- La sussistenza del reato di truffa aggravata può essere desunta dalla valutazione complessiva degli indizi relativi a un rapporto di lavoro fittizio, anche quando singoli elementi (inquadramento, aspettativa) sono formalmente riconducibili a diritti o atti leciti
- L'esercizio formale di diritti riconosciuti dal diritto del lavoro non esclude automaticamente responsabilità penale se, considerati nel loro insieme, quegli atti configurano artificio o raggiro idoneo a indurre in errore l'ente erogante
- Per far valere in Cassazione la censura sulla motivazione è necessario dimostrare in modo specifico e puntuale quali parti della decisione manchino o siano contraddittorie: critiche generiche o riproposizioni delle stesse argomentazioni già valutate dal giudice d'appello sono inidonee
- La posizione apicale nella società datrice di lavoro e un rapporto di stretta collaborazione con il coautore possono costituire indizio significativo di concorso morale e materiale nella condotta fraudolenta
- La prescrizione per reati a consumazione prolungata decorre dalla cessazione dell'ultima manifestazione produttiva del reato (es. ultimo pagamento); pertanto, la durata dei pagamenti può sospendere l'estinzione del reato fino all'ultimo versamento
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21831/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21832/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21833/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21834/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21835/2022 del 07/06/2022
- Sentenza penale · 7 giu 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 21837/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →