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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33859/2023 del 01/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano l'ordinanza del Tribunale del riesame di Alessandria che aveva disposto il sequestro preventivo di €154.300,00 per presunta bancarotta fraudolenta (distrazione e documentale) in relazione al fallimento di ItalBovini S.r.l. Romano contestava la fondatezza del fumus commissi delicti, sostenendo di non essere amministratore da tempo, di non avere poteri di prelievo e che il denaro rinvenuto fosse provento di attività lecite riconducibili alle altre sue imprese; denunciava vizi logici e contraddittorietà della motivazione e censurava gli accertamenti sul suo reddito. Esposito Salsano deduceva di essere estraneo alla distrazione, sostenendo che il trasferimento fittizio della sede e le scelte erano operate da Romano e che le somme non gli erano riconducibili.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la motivazione del Tribunale del riesame fosse adeguata e non meramente apparente, avendo rilevato indizi (tra cui la conservazione del denaro in mazzette, la mancanza di coerenza con le modalità di incasso ufficiali tramite assegni/pos, e la necessità di ulteriori accertamenti sull'esistenza di un amministratore di fatto) idonei a configurare il fumus commissi delicti. Sono state dichiarate inammissibili le censure sulla valutazione della prova e sull'art.192 c.p.p. per i limiti del ricorso per cassazione; il ricorso di Esposito è anche stato ritenuto generico e privo di interesse concreto (non chiedeva la restituzione della somma) e manifestamente tardivo nella produzione di conclusioni. Le parti ricorrenti sono state condannate alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Disciplina i presupposti e la motivazione del sequestro preventivo; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata avesse motivazione sufficiente a dimostrare il fumus commissi delicti.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sui mezzi di prova: la Corte ha osservato che la censura relativa all'omessa o erronea valutazione della prova in sede di ricorso per cassazione è inammissibile nei limiti previsti dalla giurisprudenza.

  • art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)

    Limita le doglianze ammissibili in cassazione connesse alla motivazione; la Corte ha richiamato questi limiti per escludere censure sulla valutazione probatoria non consentite in cassazione.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale sulla formulazione dei motivi e requisiti di motivazione degli atti, richiamato in relazione ai limiti di enunciazione dei motivi per la Cassazione.

  • art. 23, comma 8, d.l. 127/2020 (richiamato)

    Previsione procedurale sulla trattazione senza intervento delle parti e deposito di requisitoria scritta; la Corte ha applicato la disciplina procedurale eccezionale in vigore per i ricorsi trattati.

  • art. 616 c.p.p. (modificato dalla L. 23/06/2017, n. 103)

    Norma che regola la condanna alle spese e a somme in favore della Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile; la Corte ha condannato i ricorrenti in base a questa disposizione.

  • art. 94 d.lgs. 150/2022 (richiamato)

    Disposizione richiamata nel provvedimento per l'estensione dei termini procedurali relativi alla trattazione dei ricorsi nell'ambito della normativa emergenziale, citata per la correttezza procedurale.

Massime di principio

  • In materia di sequestro preventivo il giudice deve motivare adeguatamente il fumus commissi delicti; la Cassazione verifica la sussistenza di motivazione sufficiente ma non riesamina liberamente la valutazione della prova.
  • Il ricorso per cassazione contro ordinanze di sequestro è ammissibile principalmente per violazione di legge; censure che sostanzialmente chiedono una rivalutazione del materiale probatorio o dei fatti sono in gran parte inammissibili.
  • La sola affermazione di estraneità o di mera carenza di ruolo di fatto non è sufficiente se il giudice ha elementi indicativi (es. modalità di conservazione del denaro, incongruenze negli incassi, risultanze del curatore) che collegano le somme al reato.
  • Chi impugna un provvedimento cautelare deve avere un interesse concreto e attuale (es. interesse alla restituzione del bene); l'assenza di tale interesse può rendere il ricorso inammissibile.
  • La tempestività e il rispetto dei termini processuali (deposito di conclusioni, ecc.) sono essenziali: atti tardivi possono pregiudicare l'ammissibilità del ricorso.
  • Quando il denaro è conservato in forme incoerenti con la documentazione contabile (es. grosse somme in contanti in mazzette mentre gli incassi ufficiali avvengono tramite assegni/pos), ciò può essere valorizzato come indizio a carico in sede di sequestro.
  • Le censure di vizio motivazionale devono dimostrare che la motivazione è ‘meramente apparente’ o del tutto mancante; argomentazioni generiche o ripetitive senza confronto puntuale con le ragioni del provvedimento sono insufficienti.

Testo integrale

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