Cassazione Penale, Sentenza n. 18093/2025 del 13/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugna la qualificazione giuridica del fatto contestato al capo 10) (trasferimento fraudolento di valori), sostenendo che tale reato è di natura istantanea e si sarebbe perfezionato con la costituzione dell'azienda agricola nel 2015; quindi le successive operazioni contestate non potevano spostare il momento consumativo fino alla data indicata nella imputazione. Contestava inoltre la strumentalità del trasferimento fraudolento rispetto al reato di reimpiego (capo 7), limitato temporalmente al periodo 01/01/2016-22/05/2018, e deduceva un'erronea qualificazione giuridica e consequente computazione della pena (richiamando, tra l'altro, gli artt. 512-bis e 81 c.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il reato di trasferimento fraudolento sia di natura istantanea con effetti permanenti e che il suo momento consumativo possa essere posticipato solo se, dall'originaria operazione, si sono poi create nuove società fittizie o si sono introdotti nuovi interponenti/ulteriori attività di schermatura; le normali operazioni commerciali successive non spostano il tempus commissi delicti. La Corte ha inoltre ritenuto che il motivo di ricorso non abbia dimostrato un errore di qualificazione manifesto come previsto dall'art. 448, comma 2-bis c.p.p., e che la difesa abbia fatto riferimento ad atti esterni alla sentenza che la Corte non poteva esaminare. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e la ricorrente condannata alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Richiamato dalla difesa come parte della censura sulla qualificazione giuridica, ma la Corte non ha ritenuto decisivo l'argomento e non ha preso in considerazione atti esterni per mutare la qualificazione operata in sentenza.
Invocato dalla difesa in relazione al concorso o alla influenza tra reati, ma la Corte non ha ritenuto dimostrata un'erronea qualificazione manifesto sul punto.
artt. 648, 648-bis e 648-ter cod. pen.
La Corte ricorda che il trasferimento fraudolento è orientato ad eludere norme di prevenzione o ad agevolare la commissione dei reati indicati (tra cui il reimpiego di cui all'art. 648-bis); precisa che la consumazione del reato può essere posticipata solo se si verificano ulteriori attività di schermatura o la creazione di nuove entità fittizie.
art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.
Stabilisce il limite del ricorso per cassazione per errore di qualificazione del fatto: ammessa solo se l'errore è 'manifesto', ossia immediatamente evidente e privo di margini di opinabilità. La Corte ha applicato questo principio per dichiarare inammissibile il ricorso.
art. 444, comma 2 cod. proc. pen.
La verifica dell'osservanza dei limiti del ricorso deve essere condotta sulla base dei capi di imputazione, della motivazione succinta della sentenza e dei motivi dedotti nel ricorso; la Corte ha richiamato questo vincolo per escludere l'esame di atti esterni allegati.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende in caso di gravame inammissibile o infondato; la Corte ha condannato la ricorrente al pagamento di euro 3.000.
Massime di principio
- Il reato di trasferimento fraudolento di valori è normalmente istantaneo con effetti permanenti: il momento consumativo è l'atto che realizza la discrepanza tra titolarità formale e titolarità di fatto con dolo specifico.
- Il 'tempus commissi delicti' può essere posticipato solo se, dopo l'atto originario, si verificano nuove attività di schermatura (es. costituzione di ulteriori società fittizie, intestazioni fittizie di quote, cambi di vertici finalizzati allo stesso scopo). Normali operazioni commerciali successive non sono idonee a far decorrere nuovamente la consumazione.
- In Cassazione un motivo che deduce un'errata qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore è manifesto e privo di fondate questioni interpretative; non è sufficiente una differente valutazione possibile o argomentazioni fondate su documenti esterni alla sentenza.
- Non è possibile far valere nel ricorso documenti o atti esterni alla sentenza se non sono stati oggetto di decisione nei gradi di merito: la Corte di legittimità delibera principalmente sulla base del capo di imputazione, della motivazione della sentenza impugnata e dei motivi di ricorso.
- Chi propone un ricorso in cassazione privo dei requisiti di ammissibilità corre il rischio di essere condannato alle spese processuali e ad un versamento alla Cassa delle ammende.
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