Cassazione Penale, Sentenza n. 2501/2023 del 20/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la conferma della condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (entrambi) e documentale (solo Hsun). Denunciano vizi processuali: essere stati processati in assenza del proprio difensore, nullita' del decreto di citazione per mancanza di adeguata difesa, violazione dell'art. 420-bis (procedere in assenza senza effettiva conoscenza del processo), notifica del decreto di rinvio a difensore non legittimato e omessa notifica dell'avviso di udienza preliminare. Contestano inoltre profili sostanziali: mancanza del dolo per il concorrente esterno (Ying) ai sensi dell'art. 216 r.d. 267/1942 e vizio di tautologia nella qualificazione del dolo per la bancarotta documentale (Hsun), nonche' carenza di motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla esclusione delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso di Hsun perche' l'appello era stato proposto da difensore non legittimato (M. Preziosi) con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado; il ricorso di Ying e' rigettato nel merito. Sono respinte le doglianze sulla nullita' del decreto di citazione e sull'omessa effettiva conoscenza del processo: la notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e la nomina sul momento di difensore all'udienza preliminare ai sensi dell'art. 97, comma 4, escludono la nullita' assoluta. Sul piano sostanziale la Cassazione conferma che per il concorrente esterno nella bancarotta per distrazione e' sufficiente la consapevolezza che la condotta determini un depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori (non e' richiesta la conoscenza specifica del dissesto) e ritiene adeguatamente motivata la valutazione sulla responsabilita' di Ying. Anche la valutazione sulle attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio e' ritenuta congrua e insindacabile in sede di legittimita'. Conseguenze: conferma delle condanne; Hsun condannato al pagamento delle spese e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende; Ying condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
r.d. n. 267 del 1942, art. 219, comma 2, n. 1 (circostanza aggravante per bancarotta fraudolenta)
La Corte ha applicato la aggravante indicata nella riunione dei fatti di bancarotta fraudolenta in un unico reato aggravato.
codice di procedura penale, art. 170 (notificazione all'imputato)
La Corte rileva che la notifica secondo l'art. 170 era stata tentata ma, in caso di irreperibilita', la notificazione al difensore puo' sostituirla nei limiti previsti dalle norme successive.
codice di procedura penale, art. 161, comma 4 (notifica al difensore)
La notificazione del decreto di citazione al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, non comporta omissione di notifica assoluta ma al piu' una nullita' remissibile se non dedotta tempestivamente; in questo caso tale eccezione non era stata sollevata in primo grado.
codice di procedura penale, art. 97, commi 1 e 4 (diritto di difesa e nomina del difensore d'ufficio)
La nomina sul momento di un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, e l'assenza ingiustificata del difensore di fiducia legittimano la sostituzione: non si configura violazione del diritto alla difesa scelta dal soggetto.
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 6, comma 3, lett. c) (diritto ad un difensore di sua scelta)
La Corte ritiene il diritto esercitato o comunque non leso nelle circostanze, data la sostituzione e la mancata deduzione di impedimenti legittimi del difensore di fiducia.
codice di procedura penale, art. 420-bis (procedere in assenza dell'imputato e accertamento della sua conoscenza del processo)
Per Cassazione, l'esistenza di una nomina fiduciaria e la mancata contestazione nel corso del giudizio della carenza di rapporto con il difensore indicano l'effettiva conoscenza del processo per tramite del difensore; la doglianza e' infondata.
codice di procedura penale, art. 420-quater (sospensione del procedimento per mancanza di conoscenza)
La Corte rileva che non ricorrono le condizioni per la sospensione per mancanza di conoscenza, non essendo provata la sottrazione volontaria o l'assenza di informazione.
r.d. n. 267 del 1942, art. 216 (concorso nel reato di bancarotta)
La sentenza ribadisce che il dolo del concorrente esterno nel reato di bancarotta per distrazione si configura con la consapevolezza che la propria condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale a danno dei creditori; non e' richiesta la prova della conoscenza specifica del dissesto.
r.d. n. 267 del 1942, art. 217 (bancarotta semplice)
Riferita come norma alternativa: la Corte ha ritenuto applicabile la fattispecie aggravata e non la semplice perche' era contestato e dimostrato il dolo richiesto.
codice penale, art. 62-bis (circostanze attenuanti generiche)
La Corte afferma che la negazione delle attenuanti generiche e' una valutazione di fatto insindacabile in Cassazione se motivata in modo non contraddittorio.
codice penale, art. 133 (criteri di determinazione della pena e attenuanti)
La motivazione del giudice di merito, che richiama alcuni elementi ritenuti decisivi (gravita', intensita' del dolo, mancanza di resipiscenza), e' sufficiente per escludere le attenuanti generiche.
codice di procedura penale, art. 616, comma 1 (condanna alle spese e contributo alla Cassa delle ammende)
Applicata per la condanna alle spese di procedura e per il pagamento alla Cassa delle ammende (euro 3.000,00 per Hsun).
Massime di principio
- Un atto di impugnazione proposto da un difensore non legittimato rende l'impugnazione inammissibile e puo' determinare il passaggio in giudicato della sentenza, anche se nel procedimento di merito sono maturate nullita' assolute.
- La notifica al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod. proc. pen. e la nomina sul momento di un difensore in udienza (art. 97, comma 4) possono legittimare lo svolgimento del procedimento senza che sussista una nullita' assoluta della decisione, salvo che la parte deduca tempestivamente l'illegittimita'.
- Per far valere in Cassazione l'omessa notifica o altri vizi formali occorre allegare e produrre gli atti rilevanti trasmessi al giudice di legittimita'; l'onere di allegazione e' stringente.
- La verifica dell'effettiva conoscenza del processo da parte dell'imputato puo' essere desunta dal rapporto con il difensore: la nomina fiduciaria e l'assenza di contestazioni formali in primo grado favoriscono la presunzione di conoscenza tramite il difensore.
- In caso di bancarotta per distrazione, la responsabilita' dell'extraneus richiede la consapevolezza che la propria condotta contribuisce al depauperamento del patrimonio sociale e al pregiudizio dei creditori; non e' necessaria la conoscenza specifica dello stato di dissesto.
- Le questioni di valutazione delle attenuanti generiche e della quantificazione della pena sono valutazioni di merito che la Cassazione sindaca solo se la motivazione e' contraddittoria o manifesta carenza logica; un richiamo puntuale agli elementi ritenuti decisivi e' in genere sufficiente.
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