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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-249/18

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 10 luglio 2019. — Staatssecretaris van Financiën contro CEVA Freight Holland BV. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hoge Raad der Nederlanden. — Rinvio pregiudiziale – Codice doganale – Dichiarazione in dogana – Indicazione erronea della sottovoce della nomenclatura combinata – Avviso di rettifica – Articolo 78 di tale codice – Revisione della dichiarazione – Modifica del valore transazionale – Articolo 221 di tale codice – Termine di prescrizione del diritto al recupero dell’obbligazione doganale – Interruzione. — Causa C-249/18

Giurisprudenza europea62018CJ0249

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha chiarito che la revisione della dichiarazione doganale ex articolo 78 può essere chiesta anche quando il dichiarante abbia commesso un errore di classificazione tariffaria che lo abbia indotto a indicare un prezzo di transazione più alto del necessario. Ha inoltre stabilito che la disciplina europea non fissa autonomamente il momento in cui la comunicazione dell’importo dei dazi si considera effettuata ai fini della prescrizione triennale: tale profilo è rimesso al diritto nazionale, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Rinvio pregiudiziale in materia doganale: revisione della dichiarazione ex articolo 78 del codice doganale e modalità di comunicazione dell’importo dei dazi ai fini del termine triennale di prescrizione ex articolo 221.

La questione giuridica

1) Se l’articolo 78 del codice doganale consenta, in sede di revisione a posteriori, che il dichiarante sostituisca il prezzo di transazione inizialmente indicato con un prezzo inferiore per ridurre l’obbligazione doganale, quando la dichiarazione contenga un errore di classificazione tariffaria e il dichiarante avesse in astratto la facoltà di scegliere tra più prezzi di vendita rilevanti ai fini del valore in dogana. 2) Se, ai fini dell’articolo 221, paragrafi 1 e 3, del codice doganale, la data della comunicazione al debitore dell’importo dei dazi sia una questione disciplinata dal diritto dell’Unione o dal diritto nazionale e, in particolare, se sia sufficiente l’invio entro tre anni o sia necessaria la ricezione entro tale termine.

Principio di diritto

L’articolo 78 del codice doganale consente la revisione della dichiarazione anche per correggere, a posteriori, un errore di interpretazione del diritto applicabile che abbia portato il dichiarante a indicare un prezzo di transazione più elevato come base del valore in dogana; pertanto, in presenza di un errore di classificazione doganale che incida sull’aliquota applicabile, il dichiarante può chiedere la sostituzione del prezzo inizialmente indicato con un prezzo inferiore per ridurre l’obbligazione doganale. Quanto all’articolo 221, paragrafi 1 e 3, spetta agli Stati membri stabilire, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività, la data in cui la comunicazione al debitore si considera effettuata ai fini dell’interruzione del termine triennale di prescrizione; il diritto dell’Unione non impone che la comunicazione sia ricevuta entro tre anni, purché la disciplina nazionale assicuri tutela effettiva e non meno favorevole rispetto a situazioni analoghe interne.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, codice doganale comunitario
  • Regolamento (CE) n. 2700/2000
  • Articolo 29 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 65 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 76, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 78 del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 201, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Articolo 221, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CEE) n. 2913/92
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione
  • Articolo 147, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2454/93

Revisione della dichiarazione doganale e termine di prescrizione dei dazi

La pronuncia, resa in sede di rinvio pregiudiziale dallo Hoge Raad der Nederlanden, riguarda due profili del codice doganale comunitario: la revisione a posteriori della dichiarazione in dogana e la comunicazione dell’importo dei dazi ai fini del termine triennale di prescrizione. La controversia opponeva l’autorità fiscale olandese alla CEVA Freight Holland BV, operatore che aveva presentato dichiarazioni doganali semplificate per l’importazione di media player.

Fatti e procedimento principale

Tra il 1° marzo e il 31 ottobre 2010 CEVA Freight aveva presentato dichiarazioni di immissione in libera pratica classificando i media player in sottovoci tariffarie soggette ad aliquota dello 0%. A seguito di un controllo del 2011, l’ispettore doganale ha ritenuto che i prodotti dovessero essere classificati in una diversa sottovoce, soggetta a un dazio del 13,9%.

L’autorità doganale ha quindi avviato una rettifica e ha calcolato il valore in dogana sulla base del prezzo dichiarato da CEVA Freight, corrispondente al prezzo di rivendita degli importatori. CEVA Freight ha chiesto la revisione del valore in dogana ai sensi dell’articolo 78 del codice doganale, sostenendo che avrebbe dovuto essere utilizzato il prezzo inferiore fatturato dal produttore asiatico agli importatori.

Parallelamente, la società ha contestato la tempestività dell’avviso di accertamento, sostenendo che la comunicazione dell’importo dei dazi sarebbe stata tardiva perché ricevuta oltre il termine di tre anni previsto dall’articolo 221, paragrafo 3.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 29 del codice doganale, che definisce il valore in dogana come valore di transazione;
  • l’articolo 65, che consente la rettifica della dichiarazione prima dello svincolo;
  • l’articolo 76, paragrafo 1, lettera c), relativo alla procedura semplificata con iscrizione nelle scritture;
  • l’articolo 78, che consente la revisione della dichiarazione dopo lo svincolo;
  • l’articolo 201, paragrafo 2, sulla nascita dell’obbligazione doganale;
  • l’articolo 221, paragrafi 1 e 3, sulla comunicazione dell’importo dei dazi e sul termine di tre anni;
  • l’articolo 147, paragrafo 1, del regolamento di applicazione n. 2454/93, relativo alla scelta del prezzo di una vendita tra più vendite successive ai fini del valore in dogana.

Prima questione: revisione ex articolo 78 e scelta del prezzo di transazione

La Corte ricorda che, in caso di vendite successive, l’importatore può scegliere, tra i diversi prezzi pattuiti, quello da assumere come base del valore in dogana, purché fornisca i documenti necessari. Inoltre, l’articolo 78 istituisce un regime post-svincolo distinto dall’articolo 65, consentendo alle autorità doganali di procedere alla revisione della dichiarazione su richiesta del dichiarante anche dopo lo svincolo delle merci.

Il punto decisivo è che l’articolo 78, paragrafo 3, non distingue tra errori materiali ed errori di diritto: gli "elementi inesatti o incompleti" includono anche gli errori di interpretazione del diritto applicabile. Nel caso concreto, CEVA Freight aveva indicato un prezzo di transazione più elevato perché aveva erroneamente ritenuto che i media player fossero classificati in una sottovoce esente da dazi; se avesse correttamente applicato la tariffa, avrebbe indicato un prezzo inferiore per ridurre l’onere doganale.

Secondo la Corte, questo non costituisce una scelta volontaria, ma il risultato di un errore di interpretazione che ha inciso sull’indicazione del valore di transazione. Ne deriva che il dichiarante può chiedere la revisione della dichiarazione per sostituire il prezzo inizialmente indicato con un prezzo inferiore.

Seconda questione: comunicazione ai sensi dell’articolo 221 e diritto applicabile

Quanto al termine di prescrizione triennale, la Corte rileva che il legislatore dell’Unione ha armonizzato il termine entro cui la comunicazione deve intervenire, ma non ha disciplinato né le modalità della comunicazione né il momento esatto in cui essa si considera effettuata. Tali aspetti rientrano quindi nell’ordinamento giuridico interno degli Stati membri.

La Corte precisa che spetta agli Stati membri fissare la data in cui la comunicazione al debitore si considera avvenuta, purché la disciplina nazionale garantisca una comunicazione che consenta al debitore di conoscere esattamente i propri diritti. In quanto modalità procedurale di attuazione di un diritto conferito dal diritto dell’Unione, la normativa nazionale deve rispettare i principi di equivalenza ed effettività.

Di conseguenza, non è il diritto dell’Unione a imporre che la comunicazione sia ricevuta entro il termine di tre anni; ciò che rileva è che la disciplina nazionale individui una regola chiara e compatibile con i principi richiamati.

Decisione e dispositivo

La Corte risponde che:

  • l’articolo 78 del codice doganale consente la revisione della dichiarazione per sostituire il prezzo inizialmente indicato con un prezzo di transazione inferiore quando un errore di classificazione doganale ha portato a indicare un valore più alto e a determinare un dazio maggiore;
  • l’articolo 221, paragrafi 1 e 3, lascia agli Stati membri la determinazione della data in cui la comunicazione al debitore si considera effettuata, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.

Principi affermati

La sentenza conferma che il meccanismo di revisione post-svincolo dell’articolo 78 è ampio e può rimediare anche a errori di diritto che abbiano inciso sulla determinazione del valore in dogana. Inoltre, chiarisce che il profilo della "data della comunicazione" ai fini della prescrizione dei dazi non è uniformato dal diritto dell’Unione, ma è affidato alle regole procedurali nazionali entro limiti di compatibilità europea.

Come è indicizzato

Materiedazio doganalevalore in doganaclassificazione tariffariaprescrizione e riscossione dei daziprocedure doganali semplificate

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